Approfondimenti, Edicola News, Fisco e Società

Come costituire un’associazione culturale

Associazione culturale senza scopo di lucro: che cos’è, come si costituisce, quali sono gli adempimenti dei soci.

L’associazione è un ente privato che non ha scopo di lucro, costituito da un gruppo di persone unite per una finalità di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi di pubblica utilità (sociali, religiosi, culturali). L’associazione culturale è dunque un’associazione che persegue finalità culturali.

Per poter costituire un’associazione culturale è necessaria una “base” di almeno 3 persone e la redazione per iscritto di un atto costitutivo e dello statuto dell’ente.

L’atto costitutivo è l’accordo con cui più soggetti decidono di istituire l’associazione, che deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio e la sede.

Lo statuto è invece l’atto che contiene le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività.

Come si redige lo statuto di un’associazione culturale

Lo statuto dell’associazione culturale deve essere redatto per iscritto. Al suo interno bisogna specificare:

  • la denominazione dell’associazione;
  • l’oggetto sociale;
  • il rappresentante legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche indirettamente;
  • l’orientamento a principi di democrazia e uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno;
  • la previsione degli stessi diritti per tutti gli associati;
  • che le cariche sociali sono elettive;
  • la previsione di un rendiconto economico-finanziario obbligatorio le cui modalità per l’approvazione devono essere predeterminate;
  • che gli associati o i partecipanti devono avere pari diritto di voto per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
  • la previsione della libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’operatività del principio del voto singolo e la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, assieme ai criteri di ammissione ed esclusione;
  • la previsione di idonei criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
  • l’intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e la loro rivalutabilità;
  • la previsione delle modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere il patrimonio alla cessazione dell’associazione ad enti che perseguono la stessa finalità.

Come si chiede il codice fiscale dell’associazione culturale

Una volta redatti per iscritto atto e statuto, è necessario richiedere il codice fiscaledell’associazione: la richiesta va effettuata da una persona delegata presso un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, tramite compilazione del modello AA5/6, oppure tramite raccomandata.

Come si registrano l’atto e lo statuto dell’associazione culturale

Ottenuto il codice fiscale, bisogna registrare atto e statuto presentando all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 69 (reperibile presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate), da compilare in duplice copia;
  • due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
  • una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe ( con data di emissione non successiva alla stipula);
  • il modello di pagamento F23 per l’imposta di registro, in cui vanno inseriti:
    • all’interno del campo 6, “ufficio o ente” va inserito il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
    • all’interno del campo 9, la causale RP (registrazione atto privato);
    • all’interno del campo 11, il codice tributo 109T;
    • all’interno del campo 13, l’importo dell’imposta di registro da versare ,pari a 200 euro.

Apertura della partita Iva dell’associazione

Solo se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva, dovrà presentare il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva ed iscriversi al REA presso la Camera di Commercio: gli adempimenti sono ora effettuati in modo unificato con la Comunicazione Unica.

Modello Eas per l’associazione culturale

Deve essere poi presentato, entro 60 giorni dalla costituzione, il modello Eas, che serve a comunicare i dati fiscalmente rilevanti all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è reperibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere ripresentato ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati fiscalmente rilevanti, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il modello può essere trasmesso solo telematicamente: la mancata trasmissione è ravvedibile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando una sanzione di 258 euro.

Sono comunque esonerati dalla trasmissione del modello:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo [1] in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250mila euro ;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
  • patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

note

[1] L.398/1991.

FONTE: http://bit.ly/2yakQoT

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...