Domande & Risposte, Edicola News, Fisco e Società

Posso aprire un’associazione per vendere senza partita Iva?

Chi crea prodotti artigianali può venderli costituendo un’associazione senza aprire la partita Iva? 

Io ed alcuni amici creiamo saponi e profumi, che ora alcuni negozi vorrebbero acquistare: possiamo vendere i prodotti costituendoci in un’associazione per evitare di aprire la partita Iva, considerando che ci occupiamo anche di divulgazione?

Costituire un’associazione  anziché un’impresa o una società non “mette al riparo” dall’apertura della partita Iva, se di fatto si esercita attività d’impresa, in quanto anche le associazioni sono tenute ad aprire la partita Iva se svolgono un’attività commerciale.

Le associazioni non hanno, difatti, il divieto di esercitare un’attività commerciale, purché l’attività sia secondaria rispetto all’attività istituzionale: i proventi derivanti dalle prestazioni commerciali, però, sono considerati imponibili e quindi sono tassati, in quanto costituiscono reddito d’impresa. Inoltre, l’ente che svolge attività commerciale deve aprire la partita Iva ed è obbligato alla tenuta delle scritture contabili ed alla presentazione della dichiarazione dei redditi (con modello Redditi).

L’apertura della partita Iva e gli obblighi conseguenti non sono invece necessari nel caso in cui l’associazione eserciti soltanto l’attività istituzionale. La normativa chiarisce quando un’attività può essere considerata istituzionale e quando commerciale.

Quali sono le attività commerciali svolte dalle associazioni

Per legge [1], sono sempre considerati commerciali:

  • la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • l’erogazione di servizi essenziali ( acqua, fognatura e depurazione, elettricità, gas, vapore);
  • la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • la gestione di spacci aziendali, di mense e di servizi di somministrazione di pasti;
  • il deposito e trasporto di merci, di persone , l’organizzazione di viaggi, soggiorni e lo svolgimento di prestazioni alberghiere o di alloggio, di servizi portuali o aeroportuali;
  • lo svolgimento di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione;
  • la sponsorizzazione di eventi.

Quali sono le attività non commerciali svolte dalle associazioni

Non sono invece considerate commerciali le prestazioni di servizi, effettuate senza fine di lucro, che siano conformi alle finalità istituzionali dell’ente: devono, cioè, rispettare quanto stabilito nello statuto dell’associazione. Inoltre, l’attività deve essere organizzata in modo non professionale (quindi, senza locali destinati a commercializzare prodotti o servizi, insegne luminose, pubblicità e marchi di riferimento), ed i corrispettivi devono prevedere solo la remunerazione dei costi.

In particolare, rientrano tra i redditi non tassabili:

  • fondi raccolti durante eventi e manifestazioni (purché gli avvenimenti siano organizzati occasionalmente);
  • contributi pubblici a fondo perduto, o i proventi che costituiscono corrispettivi per convenzioni con un ente pubblico;
  • la cessione di pubblicazioni, se effettuata prevalentemente nei confronti dei propri associati;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle considerate sempre commerciali), effettuate secondo gli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici e svolte nei confronti di: iscritti, associati, partecipanti, tesserati della stessa organizzazione nazionale facente capo all’ente, altre associazioni che svolgono la stessa attività, facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale, e loro associati o partecipanti;
  • le prestazioni di servizi conformi ai fini istituzionali dell’associazione, remunerate in misura non eccedente alla copertura dei costi, ed organizzate in modo non professionale;
  • le quote ed i contributi corrisposti dai soci o dai partecipanti;
  • i redditi consideranti esenti da imposta per tutti i contribuenti, ed i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte definitiva (ad esempio, gli interessi sul conto corrente);
  • sono inoltre considerante esenti le attività svolte marginalmente, rispetto a quelle istituzionali (sono considerate attività marginali, ad esempio, le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, le iniziative occasionali di solidarietà, le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili).

Cessione di prodotti artigianali

In base a quanto esposto, considerando che nel caso dei lettori sembrerebbe trattarsi di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, l’attività dovrebbe essere considerata commerciale. I lettori, quindi, pur potendosi costituire in un’associazione, dovrebbero aprire ugualmente la partita Iva ed effettuare tutti gli adempimenti conseguenti (tenuta delle scritture contabili, dichiarazioni, liquidazioni e comunicazioni periodiche, dichiarazioni dei redditi etc.).

Volendo utilizzare un’interpretazione più elastica, facendo leva sulla creazione casalinga dei prodotti e sulle ulteriori attività di servizi e divulgazione effettuate, interpretazione che potrebbe comunque essere contestata dall’Agenzia delle entrate, si potrebbe far rientrare l’attività di cessione tra le attività istituzionali- non tassabili. In pratica, si potrebbe considerare la cessione dei beni o marginale, o conforme allo scopo istituzionale e svolta nei confronti dei soli iscritti, associati o tesserati.

In questo caso, l’apertura della partita Iva non sarebbe necessaria.

note

[1] L. 398/1991.

FONTE: http://bit.ly/2xsEX2D

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...