Limiti, economici e non, del contratto di prestazione occasionale.
Ideale per professionisti e per lavoratori autonomi, il contratto di prestazione occasionale consente di stipulare con un’azienda o una Pubblica Amministrazione un rapporto con prestazioni lavorative occasionali o saltuarie, senza creare un vincolo di dipendenza dal datore di lavoro (meglio definito come utilizzatore).
Il vincolo imposto per lo svolgimento del rapporto di lavoro occasionale è soltanto di tipo economico: non possono essere svolte, infatti, prestazioni occasionali al di sopra di un certa soglia nell’arco dell’anno. Più precisamente:
- con riferimento alla totalità degli utilizzatori (più datori di lavoro diversi), i compensi non devono superare complessivamente i 5.000 euro;
- con riferimento al medesimo utilizzatore, i compensi non devono superare i 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.
La misura del compenso è invece calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Diritti del lavoratore occasionale
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:
- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l’assicurazione Inail, nella misura del 3,5%.
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’Inps l’onere di gestione nella misura dell’1%.
Quando non può essere utilizzato il contratto di prestazione occasionale
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
È inoltre vietato l’utilizzo del contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è inoltre previsto per le seguenti attività:
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Prestazione occasionale nella Pubblica Amministrazione
Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
FONTE: http://bit.ly/2zuH31K