Con la circolare n. 1/2017 l’Anpal – l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ha comunicato che le indicazioni necessarie al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) sul portale online sono operative, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150. Per quanto riguarda la presentazione della DID online, è vero, infatti, che tutti i cittadini che vogliano vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione possono già provvedere ad essa, seguendo una delle seguenti modalità:
- effettuare la propria registrazione online attraverso il Portale Nazionale per le politiche del lavoro: http://www.anpal.gov.it;
- essere supportati da un operatore del Centro per l’impiego nel rilascio della DID durante la registrazione online sul Portale Anpal;
- inserire la domanda sui Sistemi informativi del lavoro Regionali inviando la DID tramite cooperazione applicativa al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN)
A partire dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato “in stato di disoccupazione” solo quando, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP (Scheda Anagrafico-Professionale) l’identificativo univoco della Dichiarazione di Immediata Disponibilità in parola, che sarà inserito nella SAP dal nodo di coordinamento nazionale.
A chi è rivolta la Dichiarazione di Immediata Disponibilità
Possono presentare la DID online tutti i cittadini senza lavoro che non percepiscono indennità di sostegno al reddito, i disoccupati che percepiscono indennità di sostegno al reddito e i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto una lettera di licenziamento.
Per fare chiarezza, è bene rimarcare che “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica – si legge nel d.lgs. 150/2015 – al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Nel caso di registrazione diretta del cittadino tramite il Portale Nazionale per le politiche del lavoro, anche con il supporto dei Centri per l’impiego, sarà il sistema centrale ad inserire l’identificativo univoco nell’apposita sezione della SAP. Si vedrà riconosciuto lo stato di disoccupato anche chi inserirà la domanda attraverso il sistema regionale; in tal caso, il soggetto avrà riscontro della comunicazione ricevuta dal nodo di coordinamento nazionale attraverso la cooperazione applicativa.
Dopo aver presentato la DID online sul sito Anpal, i cittadini saranno invitati a fissare un appuntamento conoscitivo con il Centro per l’impiego più vicino per analizzare il proprio profilo professionale attraverso le competenze maturate negli anni, individuare il percorso più adatto per la ricerca di un nuovo impiego e sottoscrivere il patto di servizio con l’Ente.
Come previsto dall’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, il cittadino avrà diritto ad un periodo transitorio, che va dal 1° ottobre al 30 novembre 2017, per continuare a rilasciare la DID secondo le attuali modalità operative.
Chi ha già fatto richiesta di NASPI – che, come specifica la circolare Anpal, è l’equivalente di una DID ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 150/2015 – vedrà trasmessa la pratica dall’INPS al Portale Nazionale e i dati saranno resi disponibili alle Regioni e Province autonome attraverso il sistema di cooperazione applicativa.
Il cittadino riceverà comunque in questo periodo, accedendo al Portale Nazionale, tutte le informazioni e i contatti del Centro per l’impiego locale, per confermare lo stato di disoccupazione e firmare il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015.
“Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi – termina la circolare 1/2017 – fino al 30 novembre 2017 l’Anpal rende disponibile alle Regioni e alle Pubbliche Amministrazioni la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell’entrata a regime della procedura”.
FONTE: http://bit.ly/2iG9akI