Il dipendente che lavora in proprio nel tempo libero deve pagare i contributi due volte?
Non sono pochi i dipendenti che svolgono una seconda attività di lavoro autonomo, come liberi professionisti o imprenditori. Per questi lavoratori si pone il problema del pagamento dei contributi: in particolare, ci si chiede se per i dipendenti con partita Iva siano dovuti i contributi doppi all’Inps, come dipendenti e autonomi, oppure se si possa evitare di pagare i contributi sul reddito di lavoro autonomo. La risposta dipende dalle gestioni previdenziali alle quali si è iscritti, o ci si deve iscrivere, quindi dal tipo di attività in svolgimento, e dall’attività esercitata in prevalenza.
Vediamo allora in quali casi devono essere versati contributi doppi all’Inps, a seconda delle attività esercitate.
Dipendente e libero professionista iscritto alla gestione separata
Se il dipendente esercita un’attività di lavoro autonomo come libero professionista, ma non appartiene ad una categoria per la quale esiste una gestione previdenziale specifica (avvocati, ingegneri, commercialisti…), è obbligato ad iscriversi alla gestione separatadell’Inps, anche se versa già i contributi in qualità di lavoratore subordinato. Non deve, però, pagare la contribuzione piena, ma l’aliquota è ridotta al 24%, anziché essere pari al 25,72%, come per la generalità dei professionisti. Non sono erogate, per chi paga l’aliquota ridotta, le prestazioni di assistenza, come la Dis-coll (l’indennità di disoccupazione, alla quale hanno diritto i soli lavoratori parasubordinati), le prestazioni per malattia, ricovero, maternità e gli assegni al nucleo familiare (si ha comunque diritto alle corrispondenti prestazioni nella gestione dei lavoratori dipendenti).
La stessa aliquota del 24% è dovuta anche dai pensionati che esercitano attività libero-professionale senza essere iscritti a una gestione previdenziale specifica.
Dipendente e libero professionista iscritto a un albo
Se, in base all’attività professionale esercitata, esiste una cassa previdenziale di categoria, il dipendente- professionista è obbligato all’iscrizione e al pagamento dei contributi, se previsto dal regolamento dell’ente.
La maggior parte delle gestioni prevede, per i liberi professionisti che svolgono anche lavoro subordinato, il pagamento di contributi previdenziali ridotti (circa la metà, rispetto alla contribuzione integrale).
Dipendente e lavoratore autonomo
Se il lavoratore dipendente svolge attività in proprio in forma d’impresa individuale (come commerciante, artigiano, agricoltore…), familiare o società, può evitare di iscriversi presso la specifica gestione Inps dei lavoratori autonomi soltanto se l’attività di lavoro subordinato è la prevalente. In caso contrario (ad esempio se il contratto di lavoro subordinato è part time), non essendo considerata l’attività subordinata come prevalente, il lavoratore può essere obbligato a iscriversi ed a pagare doppia contribuzione.
In particolare, secondo le indicazioni dell’Inps [1], i casi nei quali non è prevista l’iscrizione obbligatoria a una delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, etc.) sono:
- svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno;
- partecipazione all’attività di una società esclusivamente tramite conferimento di capitale;
- svolgimento di un’altra attività autonoma prevalente (non come libero professionista) con iscrizione alla relativa cassa previdenziale;
- iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d’impresa.
Se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part time, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico [2], ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia.
note
[1] Inps Circ. 78/2013.
[2] Inps Circ. 25/1997, 121/1998, 215/1998 e 32/1999.
FONTE: http://bit.ly/2DA3r9r