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Ferie: la richiesta al datore di lavoro

Quando maturano le ferie, come funzionano e come si concordano con il datore di lavoro: come vengono calcolate e il modulo con il facsimile per richiedere. 

Tutti i lavoratori hanno diritto alle ferie. Non esiste alcun lavoro che non le preveda. Inoltre i giorni di ferie, a parità di ore lavorate, sono uguali per tutti. Si tratta di un diritto costituzionale a cui non si può rinunciare neanche a fronte di un compenso in denaro. L’eventuale rinuncia – benché scritta o contenuta in un contratto – non avrebbe valore e il dipendente potrebbe sempre pretendere il periodo di riposo. Inoltre il lavorare è libero di trascorrere le ferie nei modi e nei luoghi ritenuti più opportuni e, salvo che non sia disposto diversamente dal contratto di lavoro, non è tenuto a controllare email, messaggi sul cellulare o telefonate per rendersi reperibile. Resta fermo il dovere, per il dipendente, di comportarsi anche durante le ferie secondo buona fede e correttezza: non può, ad esempio, recarsi in luoghi dalle condizioni ambientali sfavorevoli, che lo espongono alla prevedibile impossibilità di tornare sul lavoro (ad esempio, una località invernale dove il rischio della chiusura degli aeroporti è elevato o in ambienti dove c’è il rischio di contrarre malattie). Ma come e quanto tempo prima deve avvenire la richiesta di ferie al datore di lavoro? A tale quesito ha fornito risposta una recente sentenza della Cassazione [1] che ci dà il “là” per trattare l’argomento e offrire una guida rapida e agevole su come chiedere e prendere le ferie, l’obbligo di preavviso da parte del lavoratore e come questi deve comportarsi dinanzi all’eventuale rifiuto del datore di lavoro.

Come si calcolano le ferie?

Il calcolo delle ferie viene fatto sulla base di due parametri variabili:

  • la maturazione del diritto al momento della richiesta delle ferie: le ferie maturano durante il periodo di lavoro effettivo nonché anche durante quelle assenze che la legge o il Ccnl equipara al lavoro effettivo (si pensi alla malattia, la maternità, le stesse ferie, i permessi della legge 104 per curare i familiari disabili, il congedo matrimoniale, l’infortunio). Di solito la durata legale del periodo di maturazione delle ferie è di 12 mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre o dal 1° agosto al 31 luglio (salvo diversa disposizione nel contratto collettivo nazionale). In ogni caso, nella prassi, il numero di giorni di ferie maturato viene indicato nella busta paga. A stabilire le modalità di conteggio delle ferie sono i contratti collettivi. Non fanno maturare ferie i giorni di assenza per sciopero, malattia del bambino, preavviso non lavorato, periodo di assenza tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione, l’aspettativa sindacale per cariche elettive, l’astensione facoltativa durante il periodo di maternità;
  • la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge. La  legge prevede una durata minima delle ferie di 4 settimane per un anno di servizio pari a 28 giorni di calendario. I contratti collettivi (nazionali, territoriali ed aziendali) possono stabilire una durata minima superiore, i criteri di calcolo dei giorni (di calendario o lavorativi) o le regole da seguire in caso di concomitanza dei giorni festivi.

Di solito nel contratto collettivo viene stabilita la durata delle ferie in base alla qualifica contrattuale e alla anzianità di servizio del dipendente.

Quando si possono prendere le ferie?

Se il contratto collettivo non prevede diversamente le ferie possono essere prese nei seguenti termini:

  • per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo in caso di richiesta del lavoratore);
  • per le restanti 2 settimane (o il diverso periodo residuo), entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (salvi diversa disposizione contenuta nel Ccnl).

Chi stabilisce il periodo di ferie?

Il datore di lavoro stabilisce, generalmente all’inizio dell’anno, il periodo e le modalità di godimento delle ferie da parte del personale. È anche possibile stabilire un periodo di ferie collettive per tutto il personale (si pensi alle attività stagionali). Nell’ambito di questo piano ferie approvato dal datore, spetta ai dipendenti proporre il periodo delle ferie individuali, entro il preavviso indicato dal contratto collettivo.

Dopo avere fissato e comunicato il periodo di godimento delle ferie ai dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo, anche in assenza di fatti sopravvenuti, solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Tali modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie, non essendo tenuto il lavoratore a garantire la reperibilità durante tale periodo.

Come si richiedono le ferie?

La modalità per la richiesta di ferie avanzate dal lavoratore può essere determinata dal contratto collettivo o da quello individuale. Il datore di lavoro può stabilire la forma scritta. Un modello con la richiesta di ferie da presentare all’azienda è presente nel box a fine articolo.

Il datore di lavoro può rifiutare la proposta di ferie del dipendente?

Il datore di lavoro è libero di accettare o rifiutare il periodo di ferie proposto dal dipendente, ma il rifiuto deve essere motivato da ragioni di carattere organizzativo; non è possibile un rifiuto immotivato.

Che succede in caso di richiesta tardiva di ferie?

Se il dipendente presenta la domanda di ferie senza preavviso, il datore di lavoro è libero di rifiutarlo senza dover dare motivazione giustificata sulla base di speciali esigenze di carattere organizzativo [1]. In tal caso l’azienda potrà concedere le ore di ferie richieste compatibilmente con le esigenze aziendali. Quindi, non è il rifiuto che deve essere motivato da speciali esigenze di carattere organizzativo ma è la concessione delle ore che sarà effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali. Peraltro, la richiesta tardiva di ferie, avanzata dal dipendente senza il preavviso, non fa perdere a quest’ultimo il diritto di fruire in futuro delle ferie rifiutate: tale estinzione è ravvisabile solo nella mancata richiesta di ferie [1].

Secondo la Cassazione, infatti, l’inosservanza del preavviso richiesto per la domanda di ferie non comporta l’estinzione del diritto del lavoratore, estinzione invece che scatta nella sola ipotesi di mancato inoltro nei termini stabiliti dal contratto collettivo per la fruizione delle ferie, di alcuna richiesta da parte del lavoratore in relazione alle ore non richieste in precedenza o per le quali sia intervenuto diniego espresso.

Risarcimento del danno per mancato godimento delle ferie

Il mancato godimento delle ferie dà diritto al dipendente al risarcimento del danno anche in assenza di responsabilità del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che non rispetta le norme sul periodo minimo di ferie annuo stabilito dalla legge o dal ccnl è soggetto a una sanzione amministrativa:

  • da € 100 a € 600, nella generalità dei casi;
  • da € 400 a € 1.500, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni;
  • da € 800 a € 4.500, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. In tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Spett. Nome Azienda

Oggetto: richiesta ferie

Il sottoscritto …. nato a … il …, assunto presso la presente azienda in data…., con mansioni …

Chiede

di poter godere di … giorni di ferie, in particolare dal giorno … al giorno …. (compreso) così come previsto dal CCNL, all’articolo….

In atteso di una vostra celere risposta, Vi ringrazio anticipata e porgo

Cordiali saluti

data, firma

note

[1] Cass. sent. n. 6411/18 del 15.03.2018.

FONTE: http://bit.ly/2pmCfFJ

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