Come funziona in concreto la nuova procedura che obbliga i lavoratori a dimettersi solo inviando un modulo attraverso una piattaforma digitale
Se ci si domanda come dare le dimissioni online occorre dire che dal 12 marzo 2016, in base al cosiddetto jobs act, affinché le dimissioni siano valide occorre che i lavoratori compilino sul sito del ministero del Lavoro un apposito modulo con la necessaria aggiunta che la revoca delle dimissioni è possibile entro i sette giorni successivi.
Come si danno le dimissioni online?
Dare le dimissioni online, come stabilisce la nuova normativa [1] in vigore dal 12 marzo 2016, è oggi possibile, oltre che necessario, attraverso la necessaria compilazione di moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul sito http://www.lavoro.gov.it.
Una volta compilato esclusivamente in modalità telematica, il modulo di dimissioni (ed anche quello per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per la revoca delle dimissioni già date) andrà trasmesso al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente.
La procedura prevede che il lavoratore possa compilare e inviare autonomamente il modulo oppure affidarsi ad un soggetto abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissioni di certificazione previste dalla legge [2]).
Per poter dare online le proprie dimissioni (o inviare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o revocare le dimissioni), il lavoratore deve:
- innanzitutto dotarsi di codice pin accedendo al sito istituzionale dell’Inps o recandosi personalmente presso il più vicino sportello Inps (la prima parte del pin viene fornita telematicamente o via sms o via e mail o pec, mentre la seconda viene inviata per posta cartacea all’indirizzo del lavoratore);
- registrarsi al sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cliclavoro.gov.it) con propria username e password;
- accedere al sito del ministero del Lavoro (lavoro.gov.it) e compilare il modello online per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di revoca delle dimissioni;
- nel modulo andranno inseriti i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, del rapporto di lavoro e le informazioni sulla data di decorrenza delle dimissioni (a seconda che il rapporto di lavoro sia successivo o antecedente al 2008 alcune sezioni del modulo risulteranno già precompilate dal sistema o meno);
- digitare per l’invio telematico del modulo (che verrà quindi inviato telematicamente al datore di lavoro – di cui il lavoratore dovrà conoscere in anticipo la mail ordinaria o la pec da inserire nel modulo – ed alla Direzione territoriale del lavoro).
Precisiamo che dal 2 gennaio 2018 esiste anche un applicazione del ministero del lavoro per procedere alle dimissioni online direttamente attraverso tablet o smartphone.
Le dimissioni online si danno accedendo al sito cliclavoro.gov.it
Quali dimissioni non vanno comunicate online?
La procedura di dimissioni online appena descritta non deve essere seguita nei seguenti casi:
- dimissioni date durante il periodo di prova (in questo caso è sufficiente l’invio di una comunicazione scritta al datore di lavoro);
- dimissioni nel settore dell’impiego pubblico;
- dimissioni date dalla lavoratrice durante la gravidanza;
- dimissioni date dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento;
- dimissioni nell’ambito del lavoro domestico;
- dimissioni date durante una procedura di conciliazione prevista dalla legge [3] dinanzi al giudice o alle commissioni di conciliazione presso la Direzione provinciale o territoriale del lavoro oppure davanti alle commissioni di certificazione [4] o in sede di conciliazione sindacale [5];
- recesso da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o da rapporti inquadrabili come tirocini o stage.
Le dimissioni non vanno date online nel settore del pubblico impiego
note
[1] Art. 26 d.lgs. n. 151/2015.
[2] Art. 76 d.lgs. n. 276/2003.
[3] Art. 2113 cod. civ.
[4] Art. 76 d.lgs. n. 276/2003.
[5] Art. 412 ter cod. civ.
FONTE: https://bit.ly/2vKNCNm