È autonomo o dipendente chi non giustifica malattia e altre assenze? Come si distingue un rapporto di lavoro autonomo da una falsa collaborazione coordinata e continuativa che è in realtà un lavoro subordinato.
Per anni hai prestato servizio per conto di un’azienda. Lo hai fatto però da collaboratore esterno: il datore di lavoro, infatti, non potendoti assumere, ti ha imposto di aprire la partita Iva. Così, al posto di ricevere il cedolino con la busta paga, sei stato tu a emettere mensilmente la fattura. A conti fatti, però, la tua attività si è svolta sempre presso la stessa sede, quella dell’azienda; in più hai eseguito le direttive del datore e non hai mai accettato altri incarichi all’infuori di questo. Ti chiedi pertanto se, dopo tanto tempo, il tuo non possa essere qualificato come un normale contratto di lavoro dipendente. Dall’altro lato, il tuo capo mette in evidenza la libertà di cui hai sempre goduto nell’entrare e uscire dall’ufficio, ma soprattutto nel non dover giustificare le tue assenze. Quando eri malato, ad esempio, non hai mai inviato un certificato medico e quando dovevi andare in ferie non hai mai chiesto alcuna autorizzazione né hai mai voluto coordinarti con i tuoi colleghi. Insomma, i tempi della prestazione lavorativa li hai sempre decisi tu, per quanto poi – nella gran parte dei casi – eri quasi tutto il giorno in azienda. Chi dei due ha ragione? Se dovessi fare causa, vinceresti o perderesti? Si considera lavoratore autonomo o dipendente chi non giustifica le assenze?
Il tuo non è un quesito né banale, né scontato. Ci sono fiumi di giurisprudenza che, negli anni, occupandosi di questo problema, hanno cercato di identificare la linea di confine tra queste due categorie di prestatori d’opera, nel tentativo di combattere il fenomeno delle cosiddette “false partite Iva”. Non è raro, infatti, che le aziende sottoscrivano dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ossia collaborazioni “esterne” con professionisti e non) solo per mascherare dei veri e propri rapporti di subordinazione.
Per capire la differenza tra un “lavoro subordinato” e un “falso lavoro autonomo” bisogna entrare nell’essenza del lavoro dipendente. Come ha più volte sottolineato la Cassazione, esiste un elemento tipico che distingue le due categorie contrattuali e, accanto ad esso, una serie di “indizi”, meno forti del primo, ma che comunque servono a comprendere quando si è in presenza di una falsa partita Iva. In particolare il contratto di lavoro subordinato è facilmente riconoscibile e distinguibile da tutte le altre figure contrattuali per via dell’esistenza di un vincolo di subordinazione. Il dipendente “tradizionale” è infatti tenuto a rispettare le direttive del datore, ad agire come questi gli chiede di fare, senza margini di autonomia. Non può cioè decidere di fare “di testa propria”; deve al contrario rispettare ciò che gli viene detto di fare, secondo modalità e tempi prestabiliti e impartiti dal capo. Per cui, se non rispetta tali direttive, può essere sanzionato e, nei casi più gravi, licenziato. Questo vincolo evidentemente non lo ha il lavoratore autonomo che, se anche pagato mensilmente e sempre nello stesso modo, se anche tenuto a recarsi in azienda a svolgere le proprie prestazioni e a coordinarsi con i colleghi, ha comunque l’autonomia che gli consente di dettare tempi e modalità dell’incarico. Di conseguenza il datore non può neanche sanzionarlo se si discosta dalle direttive.
Proprio l’assenza di autonomia tipica del lavoratore dipendente si ripercuote anche sulle sueassenze dal lavoro che, nell’ambito del rapporto subordinato, devono essere sempre motivate mentre in quello autonomo no. Va quindi esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro se il prestatore d’opera non è tenuto a giustificare le proprie prolungate assenze dal servizio. Il potere gerarchico del datore di lavoro si esplica anche nell’inserire il lavoratore nell’organizzazione aziendale, facendo leva quotidianamente sulla sua presenza. Ecco perché le assenze ingiustificate possono essere sanzionate.
Tanto per fare qualche esempio, se sul più bello te ne esci dal lavoro, prima del normale tempo e il datore di lavoro ti rimprovera, sei un lavoratore dipendente. Se ti metti malato e non invii alcun certificato medico senza che l’ufficio personale ti contesti questo comportamento sei un autonomo.
Tale potere gerarchico di cui gode il datore di lavoro non si limita peraltro a impartire semplici direttive di carattere generale o a stabilire un coordinamento, ma si manifesta con ordini specifici e reiterati, inerenti alla prestazione lavorativa. In parole semplici, dire: «Il tuo compito è questo» non significa imprimere un vincolo di subordinazione al rapporto di lavoro. Invece ordinare «Oggi fai questo, questo e quest’altro; domani invece farai quest’altro ancora..» è indice di una subordinazione.
Volendo parlare in modo più pratico possiamo dire che siamo nell’ambito di un rapporto autonomo quando c’è una gestione autonoma degli orari da parte del lavoratore e, soprattutto, la mancanza di giustificazione delle assenze, mai seguita da provvedimenti disciplinari in caso di prolungamento delle assenze assenze stesse.