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Si può cedere il contratto di lavoro?

Possono esserci varie ragioni per cui un dipendente o un gruppo di dipendenti passi da un’azienda ad un’altra. In questi casi, per consentire il cambio di datore di lavoro, possono essere utilizzati vari strumenti tra i quali la cessione del contratto di lavoro.

Ipotizziamo che un’azienda, che produce scarpe, decida di affidare ad un soggetto esterno la pulizia dei locali e decida, dunque, di trasferire all’impresa di pulizie anche i dipendenti che si occupano di pulizia dei locali. Tra i vari strumenti giuridici che l’azienda che produce scarpe e la ditta di pulizie possono utilizzare per ottenere il risultato che si sono prefissate c’è la cessione del contratto di lavoro dei dipendenti addetti alle pulizie dei locali. Può sembrare, però, strano che il datore di lavoro possa cedere i contratti di lavoro ad un altro datore di lavoro. Per questo è abbastanza diffusa la domanda: si può cedere il contratto di lavoro? Il motivo è semplice. Mentre diamo tutti per scontato che si possano cedere, da un soggetto ad un altro, dei beni può apparire strano che anche i dipendenti possano essere ceduti. In realtà la cessione del contratto di lavoro è assolutamente legittima a patto che vengano rispettati i requisti richiesti dalla legge.

Che cos’è la cessione del contratto di lavoro?

La cessione del contratto di lavoro non è altro che l’applicazione, nell’ambito del rapporto di lavoro, della cessione del contratto prevista dalla legge. In base al codice civile [1], infatti, in ogni contratto ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

Pensiamo ad un contratto di affitto di una casa. Se l’inquilino deve, ad esempio, trasferirsi in un’altra città per lavoro potrebbe cedere il contratto ad un altro soggetto che sta cercando, ciò purché, come prevede la legge, l’altra parte – e cioè il proprietario della casa – sia d’accordo. Questo schema può essere adottato anche nell’ambito dei rapporti di lavoro quando, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro ha interesse a cedere il contratto con il dipendente ad un altro datore di lavoro. Come prevede la legge è, però, necessario il consenso del lavoratoree, dunque, la cessione del contratto di lavoro non potrà avvenire all’insaputa del dipendente che deve prestare il proprio consenso all’operazione.

Come si cede il contratto di lavoro?

Per procedere alla cessione del contratto di lavoro occorre dunque stipulare un accordo con il
lavoratore, il vecchio datore di lavoro ed il nuovo datore di lavoro, in base al quale si può concludere il primo rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro, e passare automaticamente il dipendente, senza soluzione di continuità al nuovo datore di lavoro.

Continuando nel nostro esempio, l’azienda che produce scarpe, la ditta di pulizie ed il dipendente addetto alle pulizie dei locali firmeranno un accordo con il quale verrà stabilito che a partire da una certa data il rapporto di lavoro proseguirà immutato con la ditta di pulizie. In sostanza cambierà il datore di lavoro. La cessione del contratto di lavoro non comporta alcuna modifica al contratto di lavoro. Il contratto di lavoro resta identico e cambia solo il datore di lavoro. In particolare il lavoratore che viene ceduto al nuovo datore di lavoro mantiene invariate le condizioni retributive, contrattuali e di anzianità maturate nel precedente rapporto di lavoro.

Resteranno, dunque, immutati:

  • la retribuzione. Occorre sottolineare che restano invariate sia la paga base che viene erogata al dipendente in base a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, sia l’eventuale quota aggiuntiva che era stata pattuita con il vecchio datore di lavoro e, cioè, il cosiddetto superminimo;
  •  la qualifica ed il livello di inquadramento;
  •  l’anzianità di servizio e gli eventuali scatti di anzianità;
  • eventuali benefit previsti nel contratto individuale di lavoro (come, ad esempio, l’attribuzione al lavoratore di un’auto aziendale, un cellulare di servizio, un immobile di servizio, etc.).

Il contratto resta dunque assolutamente immutato, realizzandosi unicamente una successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario e cioè del nuovo datore di lavoro a cui è stato ceduto il contratto [2]. 

Come abbiamo detto, per procedere alla cessione del contratto di lavoro occorre sottoscrivere un accordo a tre: vecchio datore di lavoro, nuovo datore di lavoro e dipendente che viene ceduto. Infatti, anche se la legge non richiede una particolare forma giuridica, per la cessione del contratto di lavoro si ritiene necessario che i consensi risultino da atto scritto; il consenso è l’elemento fondamentale per la validità della cessione del contratto di lavoro, che permette il passaggio ad un nuovo datore di lavoro e solo la forma scritta può fornire la prova certa del consenso del dipendente ceduto.

Con la cessione del contratto si instaura un nuovo rapporto di lavoro?

Come abbiamo detto per effetto della cessione del contratto di lavoro non si interrompe il primo contratto di lavoro per instaurarne uno nuovo con il nuovo datore di lavoro ma c’è una prosecuzione senza soluzione di continuità. Questo aspetto è rilevante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto questo meccanismo consente al dipendente di mantenere l’anzianità di servizio che è un elemento rilevante sotto molti profili (si pensi ai vantaggi che una elevata anzianità di servizio offre al dipendente in caso di licenziamento collettivo oppure per quantificare l’indennità di licenziamento illegittimo). In secondo luogo questo è rilevante per stabilire quale normativa si applica in caso di licenziamento.

Torniamo al nostro esempio. Ipotizziamo che l’azienda che produce scarpe abbia assunto il dipendente il 1 aprile 2010 e che la cessione del contratto di lavoro alla ditta di pulizie sia avvenuta il 15 marzo 2015. Il Jobs Act [3] ha previsto per i contratti di lavoro stipulati dopo il 7 marzo 2015 una nuova normativa in caso di licenziamento illegittimo che, in termini generali, offre meno garanzie e tutele ai dipendenti che vengono licenziati illegittimamente. In questo caso si può comprendere quanto sia importante il fatto che la cessione del contratto di lavoro non comporta la cessazione del vecchio rapporto e l’avvio di un nuovo contratto di lavoro ma semplicemente una prosecuzione dello stesso. Infatti, al dipendente continuerà ad applicarsi, se dovesse essere licenziato illegittimamente dall’azienda di pulizie, la vecchia normativa [4]e non quella introdotta dal Jobs Act.

Che fine fa il trattamento di fine rapporto?

Come noto l’azienda deve accantonare ogni anno per ogni dipendente una quota, pari alla retribuzione del dipendente diviso 13.5, a titolo di trattamento di fine rapporto [5]. Quando un rapporto di lavoro cessa, o perché il dipendente si dimette o perché l’azienda lo licenzia o perché le parti risolvono consensualmente il rapporto, il trattamento di fine rapporto accantonato viene pagato al dipendente nei tempi e nei modi previsti dal contratto collettivo di lavoro applicato al rapporto di lavoro.

Nel caso della cessione del contratto di lavoro, tuttavia, come abbiamo detto, non si verifica una cessazione del rapporto ma semplicemente una sua prosecuzione alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. Come regola generale, dunque, la cessione del contratto di lavoro non obbliga il vecchio datore di lavoro a pagare il trattamento di fine rapporto al lavoratore ceduto ma, al contrario, il tfr accumulato passa, insieme al rapporto di lavoro, al cessionario, ossia al nuovo datore di lavoro.

Nel nostro esempio, dunque, se l’azienda che produce scarpe ha accantonato quote di trattamento di fine rapporto per un totale di 8.000 euro dovrò trasferire queste somme alla ditta di pulizie la quale le terrà accantonate aggiungendovi ogni anno le quote di nuova maturazione.

Cessione del contratto e trasferimento d’azienda

In alcuni casi il vecchio datore di lavoro non si limita a cedere uno o più contratti di lavoro ad un nuovo datore di lavoro ma compie un’operazione societaria più complessa.

Si pensi al caso in cui un soggetto cede l’intera azienda di sua proprietà oppure un ramo dell’azienda. In questo caso la cessione dei contratti di lavoro è la conseguenza della cessione di una entità economica organizzata, ossia dell’azienda o di un ramo dell’azienda. In questo caso la legge stabilisce il passaggio immediato e diretto dei contratti di lavoro insieme all’azienda o al ramo d’azienda che viene ceduto. Non è necessario, quindi, che venga stipulato per ogni dipendente uno specifico accordo a tre parti per la cessione del contratto di lavoro poiché il passaggio avviene in modo immediato ed automatico.

La principale differenza tra la cessione del contratto di lavoro ed il trasferimento d’azienda è che, in questo secondo caso, il passaggio avviene in automatico e non è quindi richiesto il consenso del lavoratore. Anche nel trasferimento d’azienda, così come nella cessione del contratto, il lavoratore non vede modificarsi il contenuto del suo contratto e continua, dunque, a percepire la stessa retribuzione, a mantenere lo stesso livello di inquadramento, gli stessi benefit eventualmente concessi dal datore di lavoro cedente etc.

Anche in questo caso, inoltre, l’azienda cedente verserà all’azienda cessionaria le quote di trattamento di fine rapporto accantonate per ogni singolo dipendente. Il dipendente, però, potrebbe subire delle modifiche a causa di questo trasferimento e queste modifiche potrebbero essere peggiorative. In questo caso la legge dà al dipendente il diritto di dimettersi per giusta causa dal rapporto di lavoro. Basandosi su una giusta causa, il dipendente potrà dimettersi senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di lavoro.

note

[1] Art. 1406 cod. civ.

[2] Cass. sent. n. 5062/1989.

[3] D. Lgs. n. 23/2015.

[4] L.n. 604/1966 o art. 18 L. n. 300/1970.

[5] Art. 2110 cod. civ.

FONTE: https://bit.ly/2QZdpYw

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