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Lavoro e contratti: le ultime novità

Ultimi aggiornamenti in materia d’impiego e contratti di lavoro: come si evolvono la legge e le regole operative ministeriali.

Quando si parla di lavoro si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. I rapporti di lavoro, difatti, possono avere numerose peculiarità: al contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, difatti, si sono affiancate negli anni numerose tipologie di contratti “cosiddetti” flessibili, dal contratto a termine a quello stagionale, dalla somministrazione al lavoro a chiamata, sino ad arrivare al nuovo contratto di prestazione occasionale. Per non parlare delle disposizioni che regolamentano ciascun rapporto di lavoro derivanti dai contratti collettivi, che possono cambiare a seconda dell’inquadramento del lavoratore e della sua anzianità, o, ancora, delle disposizioni in materia di contributi ed assicurazione, o, ancora, di incentivi all’assunzione. Oltre alla legge ed ai contratti collettivi, bisogna aver riguardo anche alle circolari del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail (quando si toccano aspetti fiscali collegati al rapporto lavorativo, anche dell’Agenzia delle Entrate).

Le novità sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno la Gazzetta Ufficiale, le informative sindacali riguardo ai contratti collettivi, le circolari e i messaggi degli enti preposti.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono leultime novità su lavoro e contratti, in modo da poter tenere costantemente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di lavoro e contratti.

Ritardo nel versamento dei contributi: non serve accertare la colpa del datore di lavoro

La Cassazione Civile, con una nuova ordinanza [37], ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a versare le somme aggiuntive, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, per il solo fatto dell’inadempimento o del ritardo.

Il danno causato dal ritardo o dall’inadempimento all’ente previdenziale è presunto per legge,  quindi non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa, riguardo all’omissione o al ritardo del versamento della contribuzione, finalizzata a escludere il pagamento delle somme aggiuntive.

Uniemens: cambiano i codici contratto

L’Inps, con un nuovo messaggio [36], informa dell’introduzione di modifiche nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di maggio 2019:

  • sono istituiti 7 nuovi codici relativi al contratto collettivo applicato; la modifica riguarda l’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>;
  • viene variata la descrizione di 4 codici contratto;
  • sono disattivati 14 codici contratto.

Incentivo occupazione sviluppo Sud

Prorogato, per il 2019, con un’apposita previsione inserita nella legge di Bilancio 2019 ed un successivo decreto emanato dall’Anpal [35], il cosiddetto bonus assunzione Sud, o incentivo occupazione Mezzogiorno: quest’agevolazione, che originariamente era valida per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, si chiama ” Incentivo occupazione Mezzogiorno” e si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni, o con almeno 35 anni di età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il decreto Anpal ha ribattezzato l’agevolazione “Incentivo occupazione sviluppo Sud”, l’ha estesa alle assunzioni dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 e ha fissato il termine massimo di fruizione al 28 febbraio 2021.

L’incentivo dà diritto all’esonero totale dei contributi Inps per un anno, sino a un massimo di 8.060 euro, ed è cumulabile, sino al predetto limite massimo, con altre agevolazioni all’assunzione.

Per ottenere l’incentivo, bisogna però rispettare le condizioni valide per la generalità delle agevolazioni all’assunzione, come la regolarità contributiva e l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, l’incentivo spetta soltanto nel caso in cui l’Inps riscontri la necessaria copertura finanziaria: a tal fine, bisogna inoltrare un’apposita richiesta di prenotazione nel portale web dell’istituto.

Per approfondire: Bonus assunzione Mezzogiorno 2019

Incentivo assunzione disoccupati Neet con Garanzia Giovani

È stato prorogato per il 2019, con un nuovo decreto dell’Anpal [33], e confermato da una recente circolare Inps [34], il bonus assunzione giovani Neet, previsto nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani: l’agevolazione all’assunzione, per la precisione, si chiama Incentivo occupazione Neet ed è dedicata ai giovani sino ai 29 anni che non studiano e non lavorano.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono quindi esclusi premi e contributi Inail) per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

Nel dettaglio, l’incentivo è fruibile per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione a carico del datore riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro ( 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Per l’incentivo, che vale per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2019 e che deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, le risorse stanziate nel 2019 sono complessivamente pari a 160 milioni di euro: l’agevolazione si ottiene presentando un’apposita domanda all’Inps, nei limiti di disponibilità delle risorse.

Per approfondire: Incentivo occupazione giovani Neet.

Licenziamento collettivo: criteri di scelta

La Cassazione [32] ha stabilito che, nel caso in cui l’azienda proceda ad un licenziamento collettivo, in base alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’attività, i criteri di scelta devono essere applicati all’azienda intera. La possibilità di applicare i criteri di scelta solo ad alcuni rami d’azienda è possibile soltanto se questi sono caratterizzati dalla specificità delle professionalità utilizzate.

Licenziamento disciplinare illegittimo: reintegra o indennità?

In caso di licenziamento disciplinare illegittimo, la Cassazione [31] ha chiarito che:

  • è prevista la reintegra nel posto di lavoro, nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia insussistente, irrilevante sotto il profilo disciplinare oppure non imputabile al lavoratore, oppure se la sanzione disciplinare del licenziamento risulta sproporzionata in base alle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscono una sanzione conservativa;
  • nelle altre ipotesi è prevista la tutela indennitaria forte, per non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.

Licenziamento legittimo per utilizzo improprio dei permessi sindacali

La corte di Cassazione [30], ha chiarito che il dipendente può essere licenziato, se  richiede un permesso per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi sindacali di cui è membro, ma poi, di fatto, non si presenta alle riunioni e fa un uso personale del tempo concesso.

In questo caso, difatti, l’assenza dal lavoro si qualifica come mancato svolgimento dell’attività per fatto imputabile al dipendente. Inoltre, il datore di lavoro può svolgere indagini per verificare le modalità con le quali il lavoratore fruisce del permesso.

Decreto flussi 2019

È stato recentemente pubblicato il decreto Flussi 2019 [28], contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019“.

In base al decreto, per il 2019 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari, entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

I Ministeri dell’interno e del lavoro, con una nuova circolare congiunta [29], hanno illustrato i contenuti del decreto e indicato le modalità di presentazione delle istanze.

Le domande devono essere presentate:

  • per i lavoratori subordinati non stagionali, autonomi e per le conversioni, dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019 (precompilazione moduli disponibile dall’11 aprile 2019);
  • per i lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019 (precompilazione moduli disponibile dall’11 aprile 2019).

Autoliquidazione Inail 2019

L’Inail ha messo a disposizione delle aziende le istruzioni operative [27] e la nuova guida all’autoliquidazione dei premi e contributi associativi. Dal 1° gennaio 2019 si applicano le nuove tariffe dei premi delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione, recentemente approvate e pubblicate nel sito del Ministero del lavoro.

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti; per la presentazione della dichiarazione deve utilizzare i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online”;
  • pagare il premio di autoliquidazione indicando nel modello F24 il numero di riferimento 902019;
  • inviare la richiesta motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online “Riduzione presunto”.

Per conoscere le tariffe da applicare, il datore può richiedere il modello “Basi di calcolo” (servizio Richiesta basi di calcolo, accessibile dalla sezione “My home” del sito dell’Inail), che tra l’altro è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Nuove modalità per giustificare l’assenza alla visita fiscale

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, ed il motivo dell’assenza è di natura sanitaria, questi deve trasmettere all’Inps la documentazione a proprio supporto.

Quest’obbligo vale sia per i dipendenti pubblici, che per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore privato che non ricevono l’indennità di malattia dall’Inps, ma dal datore di lavoro: è difatti il datore di lavoro, in questi casi, a dover decidere se giustificare l’assenza durante le fasce di reperibilità. L’Inps, a seguito della ricezione della documentazione da parte del dipendente, fornisce invece soltanto un parere sull’opportunità di giustificare, o meno, l’assenza.

Gli esiti della valutazione dell’Inps sono messi a disposizione del datore di lavoro, che può ora consultarli attraverso la sezione del portale web dell’istituto: Richiesta visite mediche di controllo/ consulta verbale giustificabilità. Lo ha stabilito l’Inps di recente, con un nuovo messaggio [26].

Di conseguenza, il lavoratore non è più tenuto, come avveniva sino al mese di marzo 2019,  a inviare al datore di lavoro la documentazione contenente le valutazioni dell’Inps in merito alla possibilità di giustificare l’assenza, in quanto gli esiti sono disponibili online. Ad ogni modo, l’ufficio medico-legale dell’Inps è sempre obbligato a consegnare al dipendente il parere sulla giustificabilità dell’assenza.

Conversione in legge del decreto welfare

Il decreto in materia di pensioni e reddito di cittadinanza ha ricevuto l’ok definitivo per la conversione in legge. Ecco le principali modifiche in tema di lavoro.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza:

  • sono stati specificati gli adempimenti e le procedure relativi alle misure di politiche attive del lavoro a favore dei percettori del reddito di cittadinanza;
  • sono stati modificati gli incentivi per chi assume beneficiari del RdC;
  • è stato stabilito l’obbligo per i Comuni di predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti in cui impiegare i beneficiari del RdC (obbligati a prestare la propria opera gratuitamente a favore del Comune di residenza);
  • la situazione dei lavoratori con un reddito basso (sotto gli 8mila euro, se dipendenti o collaboratori, o sotto 4800 euro se autonomi) è stata parificata allo stato di disoccupazione, col diritto a fruire delle misure di politica attiva;
  • sono poi stati disposti dei rafforzamenti dei controlli “anti-furbetti”.

In materia di pensioni:

  • è stato eliminato il limite di 45 anni di età per fruire del riscatto agevolato degli anni di laurea (restano non riscattabili, comunque, i periodi antecedenti al 1996);
  • il costo del riscatto con “pace contributiva” può essere dilazionato sino a un massimo di 120 rate mensili, ossia in 10 anni;
  • sale, poi, a 45mila euro il tetto entro il quale può essere chiesto dai dipendenti pubblici l’anticipo alle banche del Tfs (trattamento di fine servizio).

Prorogata, inoltre, la cassa-integrazione straordinaria (Cigs) per il 2020, grazie alla previsione di nuovi fondi.

Agevolate, infine, le nuove assunzioni in diversi comparti pubblici, come la Sanità, per coprire i posti di chi andrà in pensione anticipata.

Assegni al nucleo familiare Anf: nuova domanda online

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare Anf, e le domande di variazione, devono essere presentate non più al datore di lavoro tramite il modello cartaceo “Anf/Dip” (SR16) ma direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, o tramite patronato [25].

Il lavoratore può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

A seguito della nuova procedura, l’Inps calcola automaticamente l’importo teorico dell’assegno spettante al lavoratore, comunicandolo al datore di lavoro tramite una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019 nel cassetto previdenziale aziendale.

Sulla base degli importi degli assegni teoricamente spettanti individuati dall’istituto, il datore di lavoro deve calcolare l’importo da corrispondere effettivamente al lavoratore, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alle giornate di lavoro svolte nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non può comunque eccedere quella mensile indicata dall’Inps.

Gli assegni continuano a essere corrisposti dal datore di lavoro, che deve anticipare le somme al lavoratore unitamente alla retribuzione mensile, per poi effettuare il conguaglio con l’Inps in occasione delle denunce mensili.

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare gli assegni familiari, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dai lavoratori entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’Inps dal 1° aprile 2019.

Per le domande Anf presentate in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore deve calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo il 31 luglio 2019 non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Ricezione dei modelli 730-4 da parte del datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4”, individuando termini e modalità per la variazione, da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta, dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati dei modelli 730 dei propri dipendenti.

La comunicazione deve essere trasmessa dal mese di marzo 2019, per indicare la sede telematica nella quale ricevere dall’Agenzia delle Entrate il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, oppure per indicare la variazione dei dati già forniti.

L’Agenzia delle Entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce a coloro che hanno prestato l’assistenza fiscale, che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai datori di lavoro.

Uniemens: codici professione rimossi solo temporaneamente

L’Inps, con comunicato stampa del 19 marzo 2019, ha chiarito che il codice professione non dovrà essere riportato nel flusso Uniemens solo temporaneamente, per dare modo ai datori di lavoro di reperire i codici professione di tutti i dipendenti, da esporre nella dichiarazione quando tale elemento diverrà obbligatorio. Durante il periodo transitorio saranno processate sia le denunce contenenti la citata informazione, sia quelle sprovviste.

Nessuna qualifica da riportare nell’Uniemens

Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con comunicato stampa dell’11 marzo 2019, informa che le qualifiche professionali Istat, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento, non dovranno più essere esposte nella denuncia Uniemens aziendale. L’Inps ha, difatti, accolto la richiesta dei consulenti, che hanno segnalato la poca utilità e la difficoltà di reperire il dato.

Cumulo di oltre 8 buoni pasto: tassazione

Considerando che la normativa prescrive che non possono essere cumulati oltre 8 buoni pasto, parte della dottrina riteneva che, cumulandone un numero superiore, l’esenzione dalla tassazione andasse a cadere.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che non è così [26], specificando che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici, previsti dal Tuir.

L’esenzione dalla tassazione e dalla contribuzione opera dunque a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Per approfondire: Quando spettano i buoni pasto?

Incentivi all’assunzione per chi percepisce il reddito di cittadinanza

Fino a 18 mesi di reddito di cittadinanza per le aziende che assumeranno i disoccupati beneficiari della misura: in “soldoni”, assumere un disoccupato avente diritto al reddito di cittadinanza potrebbe fruttare all’impresa un risparmio sino a 14040 euro, cioè a 780 euro, l’importo massimo mensile del sussidio, per 18 mesi, il periodo massimo di godimento del reddito.

In particolare, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, è riconosciuto, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e l’importo del sussidio già goduto dal beneficiario assunto.

L’incentivo potrà essere poi accompagnato dagli sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati, come il bonus assunzione Mezzogiorno, che è recentemente stato prorogato, o il nuovo sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35 o, ancora, il nuovo bonus assunzione giovani eccellenze, rivolto ai datori di lavoro che assumeranno laureati con un voto pari a 100 e lode o dottori di ricerca.

Ma le agevolazioni non finiscono qui: le imprese che assumeranno disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza, difatti, potranno usufruire del bonus formazione, ossia di percorsi di formazione gratuiti per riqualificare i nuovi assunti.

Il tutto sarà accompagnato da una radicale riforma dei centri per l’impiego: tutti i centri, in particolare, saranno dotati di un nuovo sportello per le imprese, dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò che vuol fare il Governo, a questo proposito, è rilanciare il canale dei centri per l’impiego, cioè degli ex uffici di collocamento, perché tornino ad essere, come in origine, la corsia preferenziale per trovare un nuovo lavoro e perché smettano di rappresentare uno strumento inefficace e inutilizzato dalle imprese.  Ad oggi, in effetti, sono veramente pochissimi i datori di lavoro che si rivolgono ai centri per l’impiego per trovare nuovi addetti, così come sono pochissimi i lavoratori che sperano di trovare un’occupazione grazie a queste strutture. Tutto, secondo quanto affermato dal Governo, cambierà con la riforma di questi centri, il cui organico sarà rafforzato e gli strumenti potenziati.

Proroga bonus occupazione giovani Neet

È stato appena prorogato, con un nuovo decreto dell’Anpal [23], il bonus assunzione giovani Neet, previsto nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani: l’agevolazione all’assunzione, per la precisione, si chiama Incentivo occupazione Neet ed è dedicata ai giovani sino ai 29 anni che non studiano e non lavorano.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono quindi esclusi premi e contributi Inail) per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

Per l’incentivo, che vale per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2019 e che deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, le risorse stanziate nel 2019 sono complessivamente pari a 160 milioni di euro: l’agevolazione si ottiene presentando un’apposita domanda all’Inps, nei limiti di disponibilità delle risorse.

Per approfondire: Incentivo occupazione giovani Neet.

Per conoscere tutti gli incentivi all’assunzione operativi nel 2019: Bonus assunzione 2019

Proroga Bonus occupazione Mezzogiorno

Confermati gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2019 e il 2020 di under 35, o di disoccupati da almeno sei mesi, nelle regioni del Mezzogiorno. L’agevolazione massima è di 8.060 euro all’anno per ogni lavoratore assunto.

Bonus assunzione giovani eccellenze

Stabilito un esonero contributivo fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati con il massimo dei voti. I beneficiari sono:

  • coloro che hanno ottenuto una laurea magistrale dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con voto di 110 e lode e prima dei 30 anni;
  • coloro che hanno conseguito un dottorato nello stesso periodo prima dei 34 anni.

Il tetto massimo degli sgravi contributivi è pari a 8mila euro annui.

Mobilità aggiuntiva

Spettano 12 mesi di mobilità in più ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, a condizione che siano applicate misure di politica attiva. Proroga anche per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

Mini Ires al 15% per incremento dell’occupazione

Agli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti e ad incremento occupazionale si applica un’aliquota Ires agevolata al 15%. L’agevolazione vale anche per le imprese soggette a Irpef.

Cigs per cessazione attività

Dal 2019, torna la Cigs per le imprese che cessano l’attività produttiva, cancellata con il Jobs act nel 2016. La sua durata massima è di 12 mesi, e vale per un biennio, ossia per gli anni 2019 e 2020 [1] .

Cigs per riorganizzazione o crisi 

Anche per l’anno 2019 è stata prorogata la Cigs per le imprese di rilevanza economica e strategica, anche a livello regionale, con una rilevante percentuale di lavoratori in esubero, a prescindere dal numero di occupati. La Cigs è applicabile anche in caso di contratto di solidarietà difensivo. Per le aziende che avevano in essere un programma in scadenza nel trimestre precedente il 29 ottobre 2018 possono essere richieste delle proroghe.

Inail: 370 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese col bando Isi 2019

Anche per il 2019, l’Inail ha pubblicato il bando Isi, che offre alle aziende incentivi a fondo perduto per gli investimenti  nel campo della salute e della sicurezza. Per quest’anno (è importante ricordare, per non fare confusione, che il bando Inail per il 2019 si chiama Isi 2018) sono stati messi a disposizione ben 370 milioni di euro: in totale, i contributi a fondo perduto erogati dall’Istituto alle aziende, dal 2010 ad oggi, sono pari a circa due miliardi di euro.

Una disponibilità di risorse notevole, che però risulta essere un investimento per l’Inail: difatti, i contributi sono destinati esclusivamente al miglioramento della salute e della sicurezza e la spesa per la prevenzione si rivela essere di gran lunga inferiore ai costi degli infortuni.

Per accedere alla misura, gli interessati dovranno presentare l’apposita domanda in modalità telematica, attraverso il sito web dell’Inail, dall’11 aprile 2019 fino alle ore 18 del 30 maggio 2019; il cosiddetto “click day”, cioè la giornata in cui sarà possibile l’inoltro delle domande, sarà reso noto sul sito dell’istituto a partire dal 6 giugno 2019. Se l’impresa si troverà collocata in graduatoria in una posizione utile per accedere al contributo, la domanda dovrà poi essere confermata tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per saperne di più: Inail, bando Isi 2018 per il 2019.

Congedo straordinario Legge 104 per il figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza [22], consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili .

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità, nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non convive con il genitore con handicap grave, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Sconto dei contributi Inail

Il taglio del cuneo fiscale inizia dai premi Inail: in particolare, è in arrivo una rimodulazione in arrivo delle tariffe Inail.

Per i premi Inail, è previsto il 32,72% in meno rispetto al tasso medio tariffario in vigore dal 2000. Il risparmio previsto per le imprese è di 600 milioni di euro.

Reddito di cittadinanza: l’offerta di lavoro si può rifiutare se non è equa

Il reddito di cittadinanza spetta anche a chi rifiuta il lavoro? In base a quanto più volte annunciato dal Vicepremier Di Maio, per perderlo bisognerà rifiutare tre offerte di lavoro. Non solo: è anche necessario che l’offerta di lavoro rifiutata sia equa.

Che cosa si intende per offerta di lavoro equa? I parametri che rendono equa un’offerta lavorativa non sono stati ancora resi noti, ma si pensa che saranno molto simili agli attuali requisiti che definiscono un’offerta di lavoro come congrua (ad oggi chi rifiuta un impiego congruo perde l’indennità di disoccupazione Naspi). La congruità dell’offerta, ad oggi, è commisurata su parametri diversi, a seconda della durata del periodo di disoccupazione dell’interessato: ci si basa, comunque, sulla distanza del luogo di lavoro dall’abitazione, sullo stipendio e, per chi non è disoccupato da molto, sul settore di attività.

In ogni caso, è stato anticipato che si potranno rifiutare le offerte di lavoro, se la sede dell’azienda si trova al di fuori della propria città o della propria regione. Il tutto, tenendo presente, però, che il reddito di cittadinanza non avrà una durata illimitata, e che gli interessati saranno sottoposti a verifiche periodiche e dovranno effettuare dei lavori di pubblica utilità. La misura partirà a breve, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.

Per approfondire:  Reddito di cittadinanza e rifiuto offerta di lavoro.

Reddito di cittadinanza: misura a tempo, niente spazio a chi non cerca lavoro

Il reddito di cittadinanza non sarà una misura a tempo indeterminato, ma avrà una durata limitata, come annunciato nei giorni scorsi dal Vicepremier Di Maio, per spronare i disoccupati alla ricerca attiva di un impiego; inoltre, anche prima della scadenza della misura, saranno disposte verifiche periodiche. Non ci sarà tempo per poltrire sul divano: il disoccupato sarà impegnato in lavori di pubblica utilità (8 ore settimanali a favore del proprio Comune) ed in percorsi di formazione e riqualificazione. Il sussidio, poi, non consisterà in un assegno per i furbetti che hanno intenzione di fare spese pazze, ma in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di carcere.

Le stesse condizioni, eccezion fatta per la punibilità delle false dichiarazioni ovviamente, non dovrebbero riguardare la pensione di cittadinanza, ossia l’integrazione della pensione sino a 780 euro mensili, che sostituirà l’attuale trattamento minimo e le maggiorazioni, estendendosi però a tutte le pensioni. Non dovrebbe dunque essere prevista una durata massima per la pensione di cittadinanza, né l’erogazione su social card, anche se su quest’ultimo punto al momento nulla è stato chiarito.

Le due misure, in ogni caso, partiranno a breve: la pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2019, e il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2019, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.  Per approfondire: Reddito di cittadinanza, quanto dura?

Licenziamento: illegittimo l’indennizzo basato sulla sola anzianità

Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo, come criterio per determinare l’indennizzo in caso di licenziamento, basarsi sulla sola anzianità del lavoratore.

Facciamo un passo indietro per capire meglio la questione: il Jobs Act aveva previsto, come risarcimento per i licenziamenti illegittimi, un’indennità economica che partiva da un minimo di 4 mensilità fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilità, sulla base di un meccanismo di calcolo che considera 2 mensilità di indennizzo per ogni anno di servizio.

Il decreto Dignità, in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha modificato le previsioni del Jobs Act, ma si è limitato ad aumentare del 50% gli importi degli indennizzi, e a portare a 6 mensilità il risarcimento minimo, ed a 36 mensilità il risarcimento massimo.

La Consulta, sulla base dell’attuale normativa, ha confermato le tutele crescenti, cioè la limitazione della tutela reale (la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo) per lasciar spazio alla tutela risarcitoria, cioè all’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore licenziato, confermando anche gli importi degli indennizzi.
La Corte Costituzionale ha invece giudicato illegittimo il criterio di determinazione degli indennizzi stessi: la previsione di un’indennità crescente basata sulla sola anzianità di servizio del lavoratore è stata reputata, nel dettaglio, contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dalla Costituzione.

In altre parole, secondo la Consulta, utilizzare come criterio per il risarcimento in caso di licenziamento la sola anzianità lavorativa crea disuguaglianze, e va contro i principi fondamentali della Costituzione.

Bonus conciliazione vita-lavoro: domande in scadenza

Il Jobs Act ha previsto degli incentivi per le aziende che promuovono, attraverso la contrattazione di secondo livello, le misure di conciliazione vita-lavoro, come l’accesso al lavoro agile, alla flessibilità oraria, asili nido aziendali e voucher per i servizi di baby-sitting. Gli incentivi per i datori di lavoro che promuovono questo tipo di misure consistono in sgravi contributivi, cioè in una riduzione della quota di contributi a carico dell’azienda. Chi vuole accedere agli sgravi deve presentare la richiesta entro il 15 settembre 2018. Nella nostra guida abbiamo fatto il punto della situazione sul bonus conciliazione vita-lavoro: come funziona, chi può richiedere gli sgravi, quali sono le misure agevolate, come si calcolano gli incentivi, come si invia la domanda.

Visita fiscale: un furbetto su 4 riesce a farla franca

Lo stop al sistema Savio, il cosiddetto cervellone dell’Inps, finalizzato all’invio delle visite fiscali nei casi sospetti, sta creando dei danni non indifferenti, considerando che ogni anno l’istituto spende 2 milioni di euro d’indennità di malattia per i lavoratori del settore privato, mentre la malattia dei dipendenti pubblici vale 2,8 milioni di euro annui

Sino a quando il cosiddetto cervellone dell’Inps, cioè il sistema Savio, era attivo, erano più a rischio i dipendenti:

  • assenti per malattia frequentemente, con pochi giorni di prognosi (in parole semplici, con poche giornate di assenza dal lavoro assegnate dal medico, necessarie alla guarigione);
  • assenti per malattia a ridosso dei festivi e dei weekend, o comunque delle giornate non lavorative;
  • con prognosi troppo lunghe rispetto alla patologia diagnosticata, o all’infortunio non lavorativo verificatosi;
  • con patologie difficili da verificare, come cefalea (mal di testa), gastrite, colite, depressione…

In pratica, il sistema di lavorazione dei dati dell’Inps indirizzava le visite fiscali verso i casi maggiormente sospetti. Dopo lo stop imposto dal Garante della privacy, però, non è più possibile inviare le visite fiscali ai casi sospetti, ma i controlli vengono eseguiti a campione: il presidente Boeri ha calcolato una perdita, derivante dall’arresto del sistema informativo, pari a 335mila euro al mese. In sostanza, un caso su quattro di falsa malattia non viene più scoperto.

Questo, comunque, non significa che i “finti malati” possano festeggiare e dormire sonni tranquilli:

  • per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i dirigenti delle amministrazioni hanno l’obbligo di inviare la visita fiscale sin dal primo giorno di malattia, se l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa; inoltre, in base alla recente riforma delle visite fiscali, i controlli dell’Inps possono avvenire più volte nell’arco della stessa malattia, e addirittura della stessa giornata;
  • per quanto riguarda i dipendenti del settore privato, anche senza il sistema “scova-furbetti” dell’Inps, permangono i controlli a campione; potrebbe poi essere il datore di lavoro stesso a richiedere, pagando di tasca l’importo, la visita fiscale.

Rapporto a termine senza causale con i contratti di prossimità

La previsione della causale obbligatoria, per i contratti a termine oltre i 12 mesi, e per i rinnovi e le proroghe che determinano il superamento di questa soglia, sta creando non pochi problemi nell’amministrazione del personale. Molti non sanno, però, che il decreto Dignità non ha abolito la normativa sui contratti di prossimità [21]: i contratti collettivi di secondo livello, che possono essere sia territoriali che aziendali, difatti, possono modificare la disciplina del contratto a tempo determinato, in deroga sia alla normativa che ai contratti collettivi nazionali, comprese le disposizioni che riguardano le causali.

I contratti di prossimità, per poter derogare alla legge, devono però prevedere una delle seguenti finalità: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro nero, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

Possono essere previste dai contratti di prossimità, ad esempio, nuove causali, ossia ragioni più elastiche che giustifichino il ricorso al tempo determinato: l’importante è che non si perda di vista la finalità del contratto di secondo livello, e che questo non sia puramente volto a bypassare le nuove previsioni del decreto Dignità.

L’azienda può vietare WhatsApp?

Il datore di lavoro può vietare ai propri dipendenti di chattare via WhatsApp o postare messaggi sui social network, per evitare che il dipendente disperda le sue energie, che invece vanno indirizzate all’attività lavorativa. Per vietare WhatsApp durante l’orario di lavoro, peraltro, non è necessario che l’azienda consulti le associazioni sindacali: lo ha chiarito il Tribunale di Lecce, con una recente ordinanza [20] . Per saperne di più: WhatsApp al lavoro.

Il decreto Dignità è legge

Nonostante perplessità e discussioni, è appena diventato legge il decreto Dignità. Ecco le principali novità in tema di lavoro:

  • reintroduzione delle causali per i contratti a termine la cui durata supera i 12 mesi, in caso di rinnovi, e di proroghe che determinano il superamento di 12 mesi di rapporto;
  • durata massima del contratto a termine pari a 24 mesi;
  • aumento di 0,5 punti dei contributi dovuti in caso di rinnovo del contratto a termine;
  • numero massimo di proroghe pari a 4;
  • applicazione, nel contratto di somministrazione, delle stesse limitazioni previste per il lavoro a termine, salvo diritto di precedenza, periodo di pausa tra un contratto e l’altro e numero massimo di lavoratori a tempo determinato (pari, nella somministrazione a termine, al 30% dei lavoratori dell’azienda);
  • proroga al 2020 del bonus assunzione under 35;
  • sanzioni contro la delocalizzazione delle aziende;
  • possibile ricorso ai nuovi voucher (contratto di prestazione occasionale) per le aziende del turismo sino a 8 dipendenti, e per le aziende agricole sino a 5 dipendenti.

Contratto a termine, come funziona il regime transitorio

Le nuove regole sul contratto a termine non sono uguali per tutti, ma dipendono dalla data di assunzione e dalle date in cui sono effettuate eventuali proroghe e rinnovi.

Nel dettaglio, sono previsti tre diversi regimi:

  • se il contratto era in corso al 14 luglio 2018, si può continuare ad applicare senza modifiche il regime precedentemente in vigore, sino al 31 ottobre; il vecchio regime continuerà ad essere applicato, fino alla stessa data, anche per proroghe e rinnovi;
  • se il contratto è stipulato dopo il 14 luglio, si applicano da subito le nuove regole su durata massima, limiti quantitativi e indicazione della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi, ma è previsto un periodo limitato di sopravvivenza (fino al 31 ottobre) del vecchio regime per le proroghe e i rinnovi; quest’interpretazione della norma non è, però, unanime e quindi risulta opportuno attendere maggiori chiarimenti;
  • se il contratto è stipulato dopo il 14 luglio e non è interessato da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre, le nuove regole valgono da subito.

Nuovi limiti alla somministrazione

Resta, per gli ordinari contratti a tempo determinato, il limite del 20% dei lavoratori a termine che un’azienda può assumere, ma arriva una seconda soglia per la somministrazione a termine: la nuova soglia, in particolare, è pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti di somministrazione stessi. Nel computo della percentuale indicata, il legislatore ha incluso anche gli eventuali contratti a termine in forza presso il datore di lavoro.

Questi limiti possono però essere cambiati dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello); inoltre, esiste una previsione che ne esclude l’applicazione per la somministrazione a termine dei lavoratori svantaggiati. Se si supera il numero massimo di lavoratori, per quanto riguarda la somministrazione a termine, scatta una sanzione da 250 a 1.250 euro per l’utilizzatore, ma il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro all’utilizzatore.

Le conseguenze sono diverse per gli ordinari contratti a termine: si applica infatti una sanzione dal 20 al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo determinato oltre il limite massimo consentito (a seconda che il numero di questi ultimi sia pari o superiore a uno),

Niente causali sino al 31 ottobre per i rinnovi del contratto a termine

Per i contratti a termine in corso al 14 luglio, non sarà necessario inserire una causale per i rinnovi sino al 31 ottobre 2018: è quanto disposto da un recente emendamento al decreto Dignità, appena approvato.

Contratti di prestazione occasionale: nuovi voucher più elastici

Dopo il flop del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia non saranno reintrodotti i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: i contratti di prestazione occasionale, ossia i cosiddetti nuovi voucher, saranno invece resi più elastici, ed estesi a un maggior numero di aziende che operano nei settori del turismo e dell’agricoltura. In particolare, la prestazione occasionale potrà avere una durata massima di 10 giorni anziché 3, ed i nuovi voucher potranno essere attivati anche dalle aziende agricole con non più di 5 dipendenti, e dalle aziende del settore turismo con non più di 8 dipendenti. I pagamenti delle prestazioni potranno avvenire anche alle poste, dopo 15 giorni dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Confermato il bonus assunzione under 35

Il bonus per l’assunzione di giovani under 35 è confermato anche per il 2019 ed il 2020: l’età del lavoratore da assumere non scenderà, sino al 2020, al tetto massimo di 29 anni.

Numero massimo dei lavoratori a termine

Un nuovo emendamento al decreto Dignità stabilisce che il numero massimo dei lavoratori a termine in azienda debba essere pari al 30% dell’organico, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

Malattia e visita fiscale: arriva la nuova guida dell’Inps

Sei un lavoratore dipendente, ti sei ammalato e non sai come comportarti, quali adempimenti devi effettuare? Dalla visita da parte del tuo medico curante e dalla trasmissione del certificato telematico alla visita fiscale, l’Inps ti spiega tutto. In particolare, l’istituto chiarisce quali sono i requisiti, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del settore privato, per essere esonerati dalla visita fiscale, da quale giorno parte la malattia, e fornisce tantissime altre indicazioni interessanti. Se vuoi la risposta a tutti i tuoi dubbi, leggi la Guida Inps malattia e visita fiscale.

Decreto dignità: no alle causali e al periodo di pausa per le agenzie, ritorno dei voucher

Ritorno al passato e meno problemi per le agenzie interinali: le modifiche del decreto Dignità attualmente allo studio, infatti, prevedono l’esonero dall’applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato, causali che varranno, però, per le aziende utilizzatrici. Le agenzie per il lavoro saranno anche esonerate dallo stop and go, cioè dal periodo di pausa tra un contratto e l’altro. Sempre con riferimento ai contratti  a termine, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2018, per l’applicazione delle nuove norme ai rapporti di lavoro in corso. Infine, saranno ripristinati i voucher in agricoltura, nel turismo e per gli enti locali, con un periodo di utilizzo esteso sino a 10 giorni.

Ok ai voucher per turismo e agricoltura

Via libera al ritorno dei voucher: i buoni lavoro, aboliti nel marzo del 2017, potranno essere nuovamente utilizzati nei settori dell’agricoltura e del turismo. Dei nuovi voucher, che saranno previsti nel decreto dignità, ancora non si conoscono gli importi esatti e gli adempimenti per la loro attivazione. In particolare, non è chiaro se si tornerà al vecchio importo orario di 10 euro, o se invece la paga oraria netta per il lavoratore sarà di 9 euro, con contributi e premi a carico del committente, come previsto ora per chi è retribuito col contratto di prestazione occasionale. In agricoltura, tra l’altro, con gli attuali contratti di prestazione occasionale ( nei casi in cui sono consentiti), il compenso minimo orario non è pari a 9 euro: la normativa rinvia infatti alle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva agricola per i rapporti di lavoro subordinato, con valori che cambiano a seconda della provincia e del tipo di attività svolto.

Non è stato inoltre chiarito se i limiti nell’attivazione dello strumento saranno quelli previsti per i vecchi voucher o quelli, più severi, disposti per il contratto di prestazione occasionale.

Nuovo contratto di somministrazione

Col decreto Dignità cambia anche il contratto di somministrazione. A questa tipologia di rapporto di lavoro, così come previsto per l’ordinario contratto a tempo determinato, si applica ora il nuovo termine complessivo di 24 mesi. Le causali devono essere indicate obbligatoriamente nei contratti di somministrazione di durata superiore ai 12 mesi, nei rinnovi e anche nelle proroghe, se determinano il superamento di 12 mesi di durata del rapporto.

Le causali ammesse, sia per la somministrazione che per l’ordinario contratto a termine, sono:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Si valuta comunque la possibilità di introdurre nuove causali nel decreto. Anche il contratto di somministrazione è soggetto a un limite massimo di 4 proroghe, ed è stato introdotto, così come per il contratto a termine, un periodo di pausa tra un contratto e l’altro.

Per saperne di più: Come gestire il nuovo contratto di somministrazione.

Aumenta l’indennità per il licenziamento

L’indennità per licenziamento illegittimo corrisposta al lavoratore, secondo il decreto Dignità, dovrà salire da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Ad oggi, per le aziende sopra i 15 dipendenti, l’indennità va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.

Tornano i voucher

Dopo il flop del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia tornano i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: in effetti i due strumenti, che dal 2017 hanno sostituito i buoni lavoro, si sono rivelati difficilmente fruibili, soprattutto a causa della complessità degli adempimenti collegati e dei tempi di attesa dal pagamento delle somme all’Inps all’accredito nella propria provvista telematica. I contratti di prestazione occasionale, in pratica, sono risultati inadatti a gestire la maggior parte delle attività di lavoro saltuario e, soprattutto, le attività da svolgere con urgenza, richiedendo tempistiche di attivazione eccessivamente lunghe e complicate. Ecco perché è stata proposta la reintroduzione dei voucher nel decreto Dignità, che dovrebbe essere varato a breve: in un primo momento, i buoni lavoro dovrebbero essere reintrodotti nel solo settore agricolo, per poi passare a tutte le altre attività. Abbiamo fatto il punto sulla situazione nel nostro approfondimento sui voucher: che cosa cambia con la loro reintroduzione, quali sono le differenze tra buoni lavoro, contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia.

L’ultima stesura del decreto non dispone direttamente la riattivazione dei voucher, ma se ne prevede la reintroduzione con una norma successiva.

Contratto a termine, somministrazione, incentivi: novità decreto dignità

Guerra al precariato: è questa la finalità principale del cosiddetto decreto dignità, o decreto d’estate, che dovrebbe essere approvato in settimana. Sono numerose le novità in tema di lavoro che limitano gli strumenti di flessibilità: si va dalla reintroduzione della causale nel contratto a termine (che, rispetto alla prima stesura della bozza di decreto, sarà obbligatoria solo per i contratti superiori ai 12 mesi, o per i rinnovi), alla diminuzione della durata massima di questo rapporto, che scende dagli attuali 36 mesi a 24 mesi, alla riduzione del numero delle proroghe, da 5 a 4, all’aumento dei contributi per ogni rinnovo del contratto. Nuovi limiti anche ai contratti di somministrazione: il ricorso a questo tipo di rapporto, in particolare, sarà possibile solo se i lavoratori interinali non supereranno il 20% dell’organico totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato; anche per la somministrazione è previsto l’aumento dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale. Addio agli incentivi, poi, per le imprese che prima di 5 anni riducono l’occupazione nell’unità produttiva o nell’attività interessata dall’aiuto, e guerra a chi delocalizza, anche dentro l’Unione Europea. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul lavoro: novità decreto dignità.

Nuovi contratti a termine: torna la causale, diminuiscono le proroghe

Il contratto a termine torna al passato: la flessibilità che era stata concessa col Jobs Act è stata messa in discussione dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, per evitare gli abusi nell’utilizzo del tempo determinato da parte delle imprese. In particolare, tornerà l’indicazione obbligatoria della causale del contratto, il cui termine potrà essere giustificato per ragioni differenti dalle vecchie motivazioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, mentre il numero massimo di proroghe sarà ridotto da 5 a 4.

Nel dettaglio, le causali che giustificheranno il contratto a termine, secondo la nuova bozza di decreto, sono:

  • esigenze temporanee ed oggettive;
  • esigenze estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • esigenze sostitutive;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività;
  • esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro.

La proposta ha suscitato notevoli perplessità: da un lato, si teme che il ritorno alla causale del contratto sia fonte di contenzioso, dall’altro si teme che la riduzione delle proroghe favorirebbe ancora di più il precariato, costringendo le aziende a un maggior ricambio dei lavoratori a tempo determinato. Per saperne di più,  potete leggere il nostro approfondimento sui nuovi contratti a termine.

Contro la riduzione e la revoca della disoccupazione Naspi si può fare ricorso

Contro le sanzioni adottate dai centri per l’impiego, cioè la revoca dell’indennità di disoccupazione Naspi o la sua decurtazione, il lavoratore può proporre ricorso all’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che provvede ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Inps deve comunque notificare al titolare dell’indennità un’apposita comunicazione che indichi la violazione e la corrispondente sanzione, assieme alla durata dell’eventuale decurtazione della Naspi espressa in giornate.

Nel dettaglio, contro queste decisioni è possibile presentare ricorso al Comitato per la condizionalità, di cui fanno parte il direttore generale dell’Anpal ed i rappresentanti del ministero del Lavoro, dell’Inps, delle Regioni e Province autonome.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla sanzione, per motivi di legittimità o di merito, utilizzando la posta elettronica certificata o la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Successivamente l’Anpal renderà disponibile una procedura telematica sul suo portale web

Oltre al modulo messo a disposizione dall’Anpal vanno allegati la copia della sanzione ricevuta dal centro per l’impiego, un documento di identità e altri documenti a supporto della tesi sostenuta dal ricorrente.

Nuovi voucher, si può ottenere il rimborso

Chi ha effettuato dei pagamenti con i nuovi voucher per prestazioni lavorative mai rese non è obbligato a mantenere i soldi nel proprio portafoglio virtuale Inps, ma può richiedere il rimborso all’istituto, direttamente attraverso il sito dell’Inps.

Questa possibilità vale sia nel caso in cui siano stati effettuati dei pagamenti per attività lavorative con contratto di prestazione occasionale, sia nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati nel libretto famiglia.

Chi intende utilizzare una prestazione di lavoro occasionale, in effetti, ha a disposizione, una volta registratosi nell’apposita piattaforma dell’Inps, un portafoglio virtuale per i pagamenti al lavoratore, che può essere alimentato con pagamenti tramite modello F24, addebito nel conto corrente o nella carta di credito, attraverso il sistema Pago PA. Il lavoratore viene poi liquidato dall’Inps entro il 15 del mese successivo a quello in cui è resa la prestazione.

Chi vuole ottenere il rimborso delle somme versate per prestazioni di lavoro occasionale o libretto famiglia mai utilizzate, deve accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionalisul sito dell’Inps (con codice pin, Spid o carta nazionale dei servizi) e presentare un’apposita domanda on line.

Nel dettaglio, all’interno della Piattaforma prestazioni occasionali bisogna compilare la sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, indicando l’Iban sul quale si vuole ottenere il rimborso delle somme per le prestazioni occasionali non utilizzate.

Nel caso in cui i versamenti siano effettuati per contratti di prestazioni occasionali si deve indicare un codice iban riferito ad un conto corrente, mentre per il libretto famiglia si può indicare l’iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.

In ogni caso questi strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia

L’Inps, con una nuova circolare [18], ha illustrato come usufruire delle nuove possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [19], che riconoscono una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.

In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo.

La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.

Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita IVA, sia i collaboratori coordinati e continuativi .

Come noto, l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:

  • al professionista, se titolare di partita Iva o associato;
  • al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
    Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
    Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:
  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
    presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Aumentano gli assegni al nucleo familiare

L’Inps, con una nuova circolare [17], ha reso noto che sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare (Anf), in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.

La rivalutazione è dovuta alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’Istat tra l’anno 2016 e l’anno 2017,  pari al +1,1%. Si tratta della variazione intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare e l’anno immediatamente precedente.

Alla circolare Inps sono state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, assieme ai corrispondenti importi mensili degli Anf, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni al nucleo familiare.

Bonus ricollocazione per i cassintegrati

I lavoratori in cassa integrazione straordinaria possono beneficiare di nuovi incentivi. Grazie ai nuovi accordi di ricollocazione, possono infatti iniziare subito un percorso di formazione per la ricerca di un nuovo lavoro, col supporto dei servizi per l’impiego del tuo territorio. In particolare, i lavoratori in Cigs hanno diritto a un assegno di ricollocazione sino a 5mila euro e, nel caso in cui riescano a trovare un nuovo lavoro, al 50% dell’indennità di Cigs residua. Inoltre, le aziende sono incentivate ad assumere i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, con uno sgravio contributivo del 50%: chi assume un lavoratore in Cigs, in pratica, paga la metà dei contributi dovuti.  Per approfondire: Bonus per i lavoratori in cassaintegrazione.

Assegno di ricollocazione dal mese di maggio

L’Anpal ha appena reso noto, con una nuova delibera [16], il rinvio al mese di maggio 2018 dell’entrata a regime dell‘assegno di ricollocazione. Si tratta di un voucher che può arrivare sino a 5mila euro, destinato ai disoccupati che percepiscono la Naspi da oltre 4 mesi e recentemente esteso ai beneficiari del reddito di inclusione (Rei) e ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Cigs), inclusi negli accordi di ricollocazione.

L’assegno di ricollocazione non è incamerato direttamente dal lavoratore, ma dai servizi per l’impiego, nel caso in cui l’attività di assistenza intensiva alla ricollocazione si concluda con un successo occupazionale. Il rimborso spettante, nel dettaglio, varia  dai mille ai 5mila euro, in base al profilo personale di occupabilità del beneficiario, per ogni contratto a tempo indeterminato. Questi importi si dimezzano nel caso di contratti a tempo determinato di almeno sei mesi, e si riducono ancora nel caso di contratti di durata di tre mesi. Se l’assistito non trova lavoro,  agli operatori spetta solo un importo  (Fee4services) pari a 106,50 euro.

Vietati i software che monitorano i dipendenti senza autorizzazione

I software che non servono soltanto ad agevolare la gestione delle pratiche dei lavoratori, ma che li monitorano, memorizzando i dati personali riferibili all’attività dei singoli dipendenti ed estraendo report relativi al servizio svolto, devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione è necessaria, ad esempio, per i gestionali utilizzati nei call center, quando estraggono report giornalieri sulla durata e la causale delle chiamate, sul numero di telefonate ricevute e su altre informazioni collegate.

L’autorizzazione è necessaria anche quando i dati non hanno un’associazione immediata col nominativo del dipendente, ma sono comunque abbinabili al codice operatore, oppure possono essere incrociati consultando informazioni conservate in sistemi separati.

In questi casi, il Garante della privacy ha escluso che si tratti di sistemi assimilabili agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, come tali non soggetti ad autorizzazione secondo lo Statuto dei lavoratori [13]. Si tratta invece di strumenti di controllo a distanza, che come tali devono essere assoggettati all’apposita procedura di autorizzazione.

Inoltre, questi sistemi violano il Codice della privacy [14], se ai dipendenti non è fornita un’informativa completa e dettagliata circa le effettive modalità e finalità delle operazioni di trattamento rese possibili dall’applicativo [15].

Fondo di integrazione salariale Fis: innalzamento del tetto aziendale

L’Inps, con un nuovo messaggio [12], ha ricordato che la legge di bilancio 2018 ha recentemente modificato la normativa sul Fondo di integrazione salariale, nella parte in cui disciplina il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo, assegno ordinario e assegno di solidarietà, cioè il cosiddetto tetto aziendale.

Nello specifico, questo limite è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

Durata massima assegno ordinario e assegno di solidarietà

L’Inps ha chiarito che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e di solidarietà) per ciascuna unità produttiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene contata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene contata per intero.

Domandeassegno ordinario e assegno di solidarietà

Per quanto riguarda l’inserimento del ticket esclusivamente per le domande delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, l’Inps fa presente che il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”,  prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket”.

Disoccupazione agricola, domande entro il 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine per presentare le domande di disoccupazione agricola 2018, per i lavoratori dell’agricoltura che hanno alle spalle almeno 102 giornate di lavoro nell’ultimo biennio: ai dipendenti del settore agricolo, difatti, non si applica la disciplina generale della disoccupazione Naspi, in quanto per loro valgono delle disposizioni particolari.

Ricordiamo che la disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento del lavoratore, moltiplicata per il numero di giornate lavorate (al netto del contributo di solidarietà del 9%, per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni). La disoccupazione agricola per gli operai a tempo indeterminato è invece pari al 30% del salario percepito nel 2017 dal lavoratore, moltiplicato per il numero di giornate svolte; non è sottratto il contributo di solidarietà.

La domanda di disoccupazione agricola deve essere inviata all’Inps entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, tramite i seguenti canali:

  • patronati;
  • portale web dell’Istituto (sezione servizi al cittadino: l’interessato deve premunirsi del codice pin o del nuovo spid per l’accesso ai servizi pubblici online);
  • contact center Inps Inail, al numero 803.164 (è necessario anche in questo caso il possesso del Pin).

Operativi il bonus Neet e il bonus occupazione Sud

Arriva finalmente il via libera dell’Inps, con due nuove circolari [11], ai cosiddetti bonus assunzione Garanzia giovani e bonus assunzione Sud, ossia all’Incentivo occupazione Neeted all’Incentivo occupazione Mezzogiorno. Si tratta, in entrambi i casi, di un esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori giovani e disoccupati, che può arrivare, per un massimo di 12 mesi, al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Entrambi gli incentivi possono essere cumulati col nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, e possono essere applicati ai contratti a tempo indeterminato ed ai contratti di apprendistato professionalizzante. Gli incentivi possono essere richiesti all’Inps, in via telematica, attraverso l’applicazione Diresco, dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

Il periodo di maternità vale per la promozione

Se il datore di lavoro che non conteggia, ai fini dell’avanzamento di carriera automatico previsto dal contratto collettivo, i periodi in cui il lavoratore o la lavoratrice ha beneficiato del congedo di maternità e di quello parentale, il suo comportamento è illegittimo: lo ha stabilito la Corte d’appello di Venezia, con una recente sentenza [10]. In particolare, il comportamento è stato giudicato dalla Corte discriminatorio: nonostante il contratto collettivo applicato stabilisca il diritto alla progressione di carriera solo per il servizio effettivo, difatti, nell’interpretazione della clausole collettive bisogna tener presente il quadro complessivo disegnato da norme costituzionali ed europee, così come interpretate dalla prevalente giurisprudenza.

Contratti collettivi col bollino blu

Con una nuova circolare [9], l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso atto del fenomeno, sempre più diffuso, dell’utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di contratti collettivi che prevedono delle retribuzioni minime notevolmente più basse rispetto a quelle previste dai contratti maggiormente rappresentativi.

Questo gioco al ribasso finirà presto, in quanto il Cnel individuerà i contratti maggiormente rappresentativi con un bollino blu: soltanto l’applicazione di questi contratti potrà dare luogo a benefici economici, normativi e contributivi, come gli incentivi all’assunzione.

Nuovo accordo sulla contrattazione e le relazioni industriali

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato ieri, 9 marzo 2018, l’accordo sulla contrattazione e sulle relazioni industriali. I temi affrontati sono molteplici, dal welfare, ai contratti collettivi, alla sicurezza, al cuneo fiscale, al Mezzogiorno e alla formazione. Ora le linee guida contenute nel documento dovranno essere attuate, partendo dal confronto, tra le parti sociali, dei singoli capitoli del documento.

In base a quanto stabilito nell’accordo, la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli, nazionale e  territoriale, o aziendale: uno dei principali obiettivi dei nuovi contratti è il miglioramento del valore reale delle retribuzioni, senza trascurare, però, la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali.

In particolare, i contratti nazionali di categoria definiranno il trattamento economico complessivo (Tec), composto dal trattamento economico minimo (Tem, o minimo tabellare) e dalle ulteriori voci, come scatti di di anzianità ed Edr,  comuni ai lavoratori del settore. Saranno in seguito individuati i minimi tabellari per la vigenza contrattuale, la cui variazione avverrà secondo gli scostamenti registrati dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi europei (Ipca).

In ogni caso, il modello di contrattazione definito nell’accordo è flessibile e lascia alle parti, e ai singoli contratti collettivi, la possibilità di stabilire le tempistiche degli aumenti e la loro distribuzione tra contrattazione di primo e di secondo livello.

Dall’accordo emerge anche la centralità del welfare aziendale (prestazioni di assistenza, interventi volti alla conciliazione tra lavoro e famiglia…), che dovrà essere rafforzato dai nuovi contratti, ma che comunque manterrà la sua natura integrativa rispetto agli interventi pubblici.

Fondamentale anche la formazione, soprattutto finalizzata all’apprendimento e all’utilizzo delle nuove tecnologie; saranno poi rafforzati il sistema di alternanza scuola-lavoro ed i contratti di apprendistato.

Nessun danno al lavoratore per nullità del contratto a termine

In caso di nullità del contratto a termine stipulato con la pubblica amministrazione, il danno derivante dalla perdita di occasioni lavorative deve essere dimostrato, mentre resta dovuta un’indennità forfettaria da quantificare fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea [8], in quanto gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti utilizzabili per contrastare l’abuso dei contratti a termine. Inoltre, secondo la Corte, il diritto dell’Unione Europea non prevede alcun obbligo di stabilizzare il rapporto di lavoro a seguito di contratto illegittimo, pubblico o privato, così come non impone l’adozione di misure identiche per situazioni diverse; pertanto, gli Stati membri sono liberi di prevedere conseguenze diverse all’illegittimità del contratto nel settore pubblico e nel settore privato (in quest’ultimo settore, lo ricordiamo, oltre a un’indennità forfettaria è prevista anche la conversione del rapporto).

In ogni caso, il giudice può alleggerire l’onere della prova a carico del lavoratore utilizzando presunzioni.

Cu compilata dall’Inps per i lavoratori occasionali

Chi lavora con i nuovi contratti di prestazione occasionale (nuovi voucher) troverà la Certificazione unica 2018 (Cu 2018, si tratta del modello che sostituisce il cud) direttamente nel proprio profilo personale all’interno del sito web dell’Inps.

L’utilizzatore di prestazioni occasionali non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore.

La casella interessata dalla Cu è la numero 49. Nella pagina 62 delle istruzioni ministeriali sulla Cu 2018, in relazione alla casella 49 della certificazione, in cui si deve indicare il tipo di rapporto con riferimento alla gestione separata Inps per i parasubordinati, sono indicati anche i codici 98 e 99 da usare per indicare, rispettivamente, il libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale.
A questo riguardo, quindi, l’Inps ha precisato che l’utilizzatore del contratto o del libretto non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore occasionale, in quanto l’adempimento è a carico dell’istituto di previdenza.

Offerta di lavoro congrua e perdita della disoccupazione in caso di rifiuto

Un’offerta di lavoro, secondo quanto chiarito da un recente intervento dell’Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), sulla base della recente normativa [2], è considerata congrua se possiede i seguenti requisiti:

  • corrisponde alle competenze del lavoratore;
  • la distanza tra la residenza del lavoratore e quella del luogo di lavoro non supera i 50 km, e in ogni caso deve essere raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi pubblici; se il lavoratore è disoccupato da oltre 12 mesi, l’offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio (56 km se mancano i mezzi pubblici), o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici;
  • la retribuzione deve superare del 20% l’indennità di disoccupazione, se il lavoratore percepisce la Naspi;
  • l’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato, con paga non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva; l’assunzione può essere anche a termine, ma in questo caso deve avere una durata di almeno di tre mesi; se il contratto è part-time l’orario deve essere non inferiore all’80% dell’orario dell’ultimo rapporto di lavoro;

Se al disoccupato viene proposta un’offerta di lavoro avente tutte le caratteristiche richieste per essere valutata congrua, e l’offerta viene rifiutata, questi decade dalla Naspi (e dalle altre prestazioni percepite) e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo, ad esempio malattia o infortunio. Il giustificato motivo che impedisce l’accettazione di un’offerta di lavoro deve essere comunicato e documentato entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.

Permessi elettorali

Tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [2], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, si ha diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.

Nello specifico, possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:

  • presidente;
  • vicepresidente;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di partiti;
  • rappresentante di comitati promotori di referendum.

Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).

I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.

Rete d’interscambio per chi ha perso il lavoro

L’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha annunciato che sta per diventare operativa una rete d’interscambio tra domanda e offerta di lavoro, a favore dei lavoratori che hanno perso l’impiego in un determinato settore. Ad esempio, i lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento da parte di una ditta operante nelle telecomunicazioni (il primo settore che sperimenterà la rete d’interscambio) saranno inseriti in una banca dati riservata alle aziende dello stesso settore che cercano lavoratori.

In questo modo, cioè avvalendosi di candidature e offerte mirate, si dovrebbe accelerare il reimpiego.

Limiti al contratto a tempo determinato

Il contratto a termine è stato modificato dal recente testo unico dei contratti di lavoro [3]: nonostante sia stata abolita l’indicazione di una causale che giustifichi l’apposizione del termine al contratto di lavoro (salvo la necessità di attestare comunque le esigenze che giustifichino la temporaneità, per gli enti pubblici), resta un forte limite all’utilizzo del tempo determinato, ossia l’individuazione della percentuale massima dei possibili contratti stipulabili. Il numero di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente, nella generalità dei casi, il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Ci sono però delle eccezioni previste dai contratti collettivi, oppure per particolari tipologie di rapporto, come il rapporto di lavoro stagionale.

Per gli enti pubblici locali, in base alle previsioni del nuovo contratto collettivo, è consentito superare il limite in caso di :

  • attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione per l’accrescimento di quelli esistenti;
  • particolari necessità di enti di nuova istituzione;
  • introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi;
  • supplenze del personale docente ed educativo;
  • assunzioni per l’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (solo tempo determinato);
  • personale su progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati;
  • eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
  • proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione (solo tempo determinato).

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine

I lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o più contratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine. Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza non opera in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un altro lavoratore a termine, in quanto non si tratta di una nuova assunzione.

Bisogna poi precisare che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a informare il dipendente della spettanza del diritto di precedenza, specificandolo nel contratto di lavoro.

Diritto di precedenza per le lavoratrici in maternità

Per quanto riguarda le lavoratrici a termine in congedo di maternità, il periodo di assenza è computato come attività lavorativa ai fini del diritto di precedenza. In pratica, il congedo di maternità conta come periodo lavorato. Inoltre, queste lavoratrici hanno il diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro, se le mansioni coincidono, nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali

lavoratori stagionali che hanno prestato la propria opera per almeno 3 mesi complessivi (anche in esecuzione di più contratti) hanno il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a carattere stagionale: devono però manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del contratto. Anche questi lavoratori devono essere obbligatoriamente informati della spettanza del diritto, con specifica nel contratto di lavoro.

Aumento pensioni col rinnovo dei contratti statali

Aumentano pensione e trattamento di fine servizio e di fine rapporto, grazie al rinnovo della parte economica dei contratti di pubblico impiego. Per effetto delle disposizioni dei nuovi Ccnl (contratti collettivi nazionali), difatti, i benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere considerati per intero a favore del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza dei contratti rinnovati.

In parole semplici, chi si è pensionato dal 1° gennaio 2016, grazie al rinnovo dei contratti statali ha un aumento della pensione, in quanto viene aggiornata la base pensionabile sulla quale si calcola il trattamento. Oltre all’aumento della pensione, l’incremento dello stipendio dei dipendenti pubblici determina anche l’aumento della buonuscita, o trattamento di fine servizio, in quanto il suo ammontare è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione: rispetto alla pensione, però, l’incremento della buonuscita sarà più leggero.

Lavoratori domestici, aumenti dello stipendio e dei contributi

Paga più alta, anche se di poco, per colf e badanti e per tutti i collaboratori domestici in generale: è stato difatti recentemente concluso il nuovo accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, che comporta l’aumento delle retribuzioni minime da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli aumenti riguardano sia la paga oraria che quella mensilizzata, assieme alle altre tipologie di retribuzione previste, come i compensi per assistenza notturna e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Aumenti, inoltre, anche relativamente ai contributi dovuti all’Inps per i lavoratori domestici. Per approfondire:

Apprendistato per i disoccupati: formazione

Il Ministero del Lavoro, con una recente risposta ad un interpello [4], ha chiarito che la formazione di base e trasversale, obbligatoria per la generalità degli apprendisti, risulta non necessaria per i lavoratori maggiori di 29 anni beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale assunti in apprendistato professionalizzante, che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.

Allo stesso modo, il Ministero del Lavoro ritiene non necessaria l’erogazione della formazione di base e trasversale nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione di tali competenze, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.

Aumento giornate congedo papà

Aumenta da 2 a 4 giorni, nel 2018, il congedo obbligatorio per i papà, uno strumento ancora poco conosciuto che consente al lavoratore, divenuto padre da poco, di assentarsi col diritto alla retribuzione piena.

Divieto di pagare lo stipendio in contanti

La guerra ai contanti segna una nuova tappa: dal 1° luglio 2018, difatti, si aggiunge un nuovo divieto di pagamento con strumenti non tracciabili, che riguarda le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. In pratica, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti privati avranno l’obbligo di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante: lo ha stabilito la legge di Bilancio 2018 [5], con la finalità di combattere l’evasione, prevedendo delle severe sanzioni per chi trasgredisce alle nuove regole.

Nuovo bonus assunzione triennale

Torna il bonus occupazione, conosciuto anche come esonero contributivo triennale: questa misura, introdotta per la prima volta nel 2015, consiste in un incentivo che consente di ridurre i contributi a carico dell’azienda pagati all’Inps, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2015 l’esonero era pari al 100% dei contributi Inps ed aveva una durata di 3 anni, poi è stato prorogato nel 2016 ma ridotto al 40% ed a due anni di durata, per lasciare spazio nel 2017 a bonus assunzione circoscritti a limitate categorie di lavoratori e di aziende.

Per il 2018, l’esonero contributivo diventa strutturale, riguarda tutte le aziende del settore privato e ritorna alla durata originaria di 36 mesi, ma con una riduzione dei contributi parziale, pari al 50%, salvo alcune eccezioni; è inoltre limitato alle assunzioni di lavoratori under 35. Dal 2019 riguarda le sole assunzioni di giovani under 30. È prevista anche una clausola anti-licenziamento, secondo la quale il lavoratore dovrà essere mantenuto in organico per un determinato periodo minimo, pena la restituzione degli sgravi.

Per approfondire: Bonus assunzione 2018.

Assunzione obbligatoria immediata di disabili

Assunzione immediata di disabili per le aziende che hanno in organico almeno 15 dipendenti: dal 2018, infatti, non si applica più la norma [6] che prevedeva l’obbligo di assumere almeno un disabile a partire dalla sedicesima assunzione, così come cessa di applicarsi il regime transitorio [7], che fa decorrere quest’obbligo  dopo 1 anno e 60 giornidalla sedicesima assunzione.

Le aziende che non si sono ancora messe, in regola, dunque, devono correre ai ripari e assumere entro il 1° marzo 2018 almeno un disabile appartenente alle categorie protette. Chi, invece, supererà i 14 dipendenti in organico successivamente, avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Questo termine vale anche per il superamento delle soglie successive.

Bonus alternanza scuola lavoro

Per l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi che hanno svolto nella stessa azienda dei periodi di alternanza scuola lavoro (in misura pari ad almeno il 30% del totale delle ore previste), o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello, è stato prorogato lo sgravio del 100% dei contributi per i primi 3 anni di contratto. L’incentivo sarà applicabile se il lavoratore viene assunto entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale.

Anche in questo caso lo sconto si applicherà solo sull’aliquota dovuta dal datore di lavoro, con un tetto massimo di sgravio annuo pari a 3mila euro.

Proroga del bonus Sud

Con un recente decreto dell’Anpal è stato poi prorogato anche il bonus Sud, che offre l’esonero totale dai contributi per chi assume nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il bonus occupazione Sud è un incentivo che può essere applicato alle sole aziende situate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Questo bonus riguarda i datori di lavoro privati che (senza esservi obbligati) assumono:

  • giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 24 anni;
  • lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Sono incentivate:

  • le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (a tempo pieno o part time);
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione).

Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio (voucher) e intermittente.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Bonus ricollocazione per i cassintegrati

Per i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo, sono state programmate nuove misure di politica attiva del lavoro. Le misure sono finalizzate a ricollocare il lavoratore prima che le procedure di mobilità siano terminate: in parole semplici, saranno garantiti dei nuovi posti di lavoro agli esuberi ancora prima che questi siano licenziati.

Nel dettaglio, I lavoratori in cassaintegrazione straordinaria (Cigs) potranno fruire della ricollocazione anticipata. Si tratta di un percorso che, dopo un primo periodo di formazione, prevede la ricollocazione dei lavoratori in Cigs in un nuovo posto di lavoro: il tutto avviene durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, quindi prima del licenziamento.

Il percorso avrà una durata di 6 mesi, prorogabili di altri 6: in alcuni casi potrà durare per tutto il periodo della Cigs, quindi sino a 24 mesi.

L’adesione al percorso e la ricollocazione anticipata avranno dei vantaggi sia per le aziende che assumono, che beneficeranno di un bonus contributivo, che per i lavoratori, che potranno ottenere il 50% della Cigs assieme a un incentivo all’esodo.

Credito d’imposta per la formazione dei lavoratori

Completano il pacchetto lavoro una nuova serie di incentivi sulla formazione dei lavoratori. Nel dettaglio, è previsto un credito d’imposta per le spese relative ai costi del personale impegnato in corsi di formazione su: informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e marketing concentrate su almeno una tecnologia 4.0.

Le tecnologie oggetto degli incentivi alla formazione riguarderanno big data, cloud e fog computing, cyber-security e sistemi cyber-fisici, realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva.

Incentivi all’assunzione ancora operativi nel 2018

Nonostante nel 2018 siano stati introdotti nuovi incentivi per l’assunzione dei dipendenti, restano in piedi numerose agevolazioni in vigore da anni.

Resta valido, ad esempio, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro per l’assunzione di:

  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
  • donne disoccupate da almeno 24 mesi;
  • lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

  • sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Restano validi anche gli incentivi per chi assume col contratto di apprendistato professionalizzante.

In particolare, per chi assume attraverso questo strumento sono previste agevolazioni economiche e contributive, come la possibilità d’inquadrare l’apprendista sino a 2 livelli inferiori e di beneficiare di una contribuzione ridotta.

Se l’apprendista assunto, poi. è un under 30 iscritto al programma Garanzia Giovani, il datore di lavoro ha diritto a un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, sino a un massimo di 8.060 euro l’anno.

Continua ad essere operativa anche l’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono per sostituire personale (dipendente o lavoratrici autonome) assente per maternità.

L’assunzione deve avvenire con contratto a termine (anche part-time), e consiste in una riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi Inail a carico azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito.

Sopravvive, infine, l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi (l’indennità che sostituisce Aspi e Mini- Aspi). Quest’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.

note

[1] Art. 25 Dlgs n. 150/2015.

[2] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.

[3] D.lgs. n.81/2015

[4] Min. Lavoro, Risp. Interpello n.5/2017.

[5] Art.1, Co. 910-913, L. 205/2017.

[6] Art.3, Co.2, L. 69/1999.

[7] Art.2, Co.2, Dpr 333/2000.

[8] Corte di Giustizia Europea, causa C-494/16 .

[9] Inl Circ. n. 3/2018.

[10] C. D’App. Venezia, sent. n.841/2018.

[11] Inps Circ. n.48 e 49/2018.

[12] Inps Mess. n.1403/2018.

[13] Art.4, L. 300/1970.

[14] D.lgs. 196/2003.

[15] Garante Privacy, provv. 139/2018.

[16] Anpal, Del. 14/2018.

[17] Inps Circ. n.68/2018.

[18] Inps Circ. n.69/2018.

[19] D.lgs.81/2017.

[20] Tribunale di Lecce, ordinanza n. 18452/2017.

[21] Art.8 L. 148/2011.

[22] C. Cost, sent. n. 232/2018.

[23] Anpal, Decreto n.581 del 28/12/2018.

[24] Principio di diritto n.6/2019.

[25] Inps Circ. n. 45/2019.

[26] Messaggio Inps 1270/2019.

[27] Istruzione operativa Inail del 03/04/2019.

[28] DPCM 12 marzo 2019.

[29] Circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e dell’Interno 1257/2019.

[30] Cass. sent. n.4943/2019.

[31] Cass. sent. n. 5188/2019.

[32] Cass. sent. n. 5373/2019.

[33] Decreto direttoriale Anpal n. 58/2018

[34] Inps Circ. 54/2019.

[35] Decreto Anpal n.178.

[36] Inps messaggio n. 1552/2019.

[37] Cass. ord. n.5754 del 27/02/2019.

 

FONTE: https://bit.ly/2FxQwq5

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