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Si può rinunciare al Tfr?

Dichiarazione di rinuncia al Tfr: i casi in cui si può rinunciare e quando invece l’atto fatto firmare dal datore di lavoro è illegittimo.

Il datore di lavoro ti ha fatto firmare una dichiarazione di rinuncia al Tfr con la quale dichiari di esonerarlo dal pagarti il trattamento di fine rapporto per quando scadrà il contratto. Ora però ci hai ripensato: ritieni che quelle somme siano necessarie per poter mandare avanti la famiglia nel momento in cui andrai in pensione. E ciò perché non avrai altre entrate se non un misero assegno dall’Inps. Ti chiedi pertanto se il documento che ti è stato fatto firmare sia valido o meno: si può rinunciare al Tfr?

La questione della dichiarazione di rinuncia al Tfr è stata oggetto di numerose sentenze della giurisprudenza, a dimostrazione di come il tuo caso sia tutt’altro che isolato. L’ultima di queste è stata pubblicata dalla Cassazione qualche giorno fa [1].

Come avremo modo di spiegare meglio a breve, si può rinunciare al Tfr solo a determinate condizioni. Innanzitutto deve essere ormai terminato il rapporto di lavoro. In secondo luogo non è possibile una rinuncia pura e semplice da parte del lavoratore, ma è necessario che, ad essa, si accompagni sempre qualche concessione da parte del datore.

Quando è valida la rinuncia al Tfr?

Come anticipato il primo aspetto in cui ci si deve focalizzare per verificare quando sia valida la rinuncia al Tfr è il momento in cui il lavoratore può firmare un patto del genere. Secondo la Cassazione, non si può rinunciare a un credito futuro, che ciò non è ancora venuto ad esistenza. E ciò perché il codice civile [2] stabilisce che il contratto è nullo quando il suo oggetto non esiste. Oggetto che, in questo caso, è proprio la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Ebbene, il diritto alla retribuzione del TFR del lavoratore ancora in servizio si considera un diritto futuro; pertanto la rinuncia effettuata dal lavoratore stesso è “radicalmente” nulla per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora tale diritto entrato nel patrimonio del lavoratore.

Non è quindi sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato dall’azienda perché queste non sono ancora divenute di proprietà del dipendente.

Risultato: la prima condizione affinché la rinuncia al Tfr sia valida è che, nel momento in cui viene firmata, il rapporto di lavoro deve essere cessato.

Tale principio non è nuovo in giurisprudenza; anzi, si può dire ormai stabile essendo stato sancito già diverse volte dalla Cassazione [3].

Sotto un profilo pratico il risultato è dirompente: se, nel corso del rapporto di lavoro o anche al momento dell’assunzione, il datore ti dovesse far firmare un documento in cui dichiari di non volere il Tfr quest’atto non ha valore; potrai così rivendicare la liquidazione nel momento in cui ti dimetterai o sarai licenziato o andrai in pensione o cesserà il rapporto di lavoro per qualsiasi altra ragione.

Si potrebbe però pensare a un datore di lavoro poco corretto che sottoponga al proprio dipendente un atto non ancora datato, per completare poi questo elemento all’occorrenza, in un momento successivo. La legge ha pensato anche a questo. Ecco come.

La presenza dei sindacati

La legge, consapevole della differenza di potere tra datore di lavoro e dipendente, stabilisce che qualsiasi accordo transattivo tra questi concluso, per essere valido, deve essere siglato dinanzi ai sindacati o presso l’Ispettorato del lavoro, dinanzi a una commissione di conciliazione. In questo modo si evitano gli accordi stretti “a porte chiuse”, dentro l’azienda, che potrebbero essere il frutto di un atteggiamento ritorsivo.

Le reciproche concessioni

L’ultima condizione per poter ritenere valida la lettera di rinuncia al Tfr è che la stessa sia firmata come concessione per chiudere una lite e, quindi, trovare una “via di mezzo” tra le due parti (l’azienda e il dipendente).

La rinuncia al Tfr è possibile quindi solo se considerata come atto di transazione, come un accordo conciliativo, a fronte della cui accettazione il dipendente ottiene un beneficio da parte del datore di lavoro. Non è infatti possibile, di per sé, rinunciare al Tfr in modo puro e semplice, visto che il diritto alla retribuzione – inteso in senso ampio – non è rinunciabile.

E qui arriviamo all’ultimo dei requisiti per poter ritenere valida la rinuncia al Tfr. Secondo la Cassazione [4] è necessario lo scambio di reciproche concessioni (nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una transazione, avendo il lavoratore con la dichiarazione suddetta ottenuto null’altro che il TFR, diritto spettante per legge). È del resto nella natura stessa dell’atto di transazione il fatto che le parti trovino un’intesa a metà tra le rispettive pretese e, quindi, con parziale rinuncia da parte di ciascuna delle due alle proprie richieste.

[1] Cass. ord. n. 14510/19 del 28.05.2019.

[2] Art. 1418 cod. civ.

[3] cass. sent. n. 23087/2015.

[4] Cass. sent. n. 28448/2018.

 

FONTE: https://bit.ly/2EGKRPa

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