L’ordinamento giuridico italiano tuela e favorisce l’accesso al mondo del lavoro ad alcune categorie di soggetti. Vediamo quali sono e come lo Stato Italiano attua tale forma di tutela.
Spesso, tra i vari annunci di lavoro, capita di trovare frasi del tipo “riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette”. Che significa? Cosa sono le categorie protette? Le categorie protette sono, in sostanza, delle categorie di lavoratori che godono di una tutela particolare in quanto soggetti affetti da particolari forme di disabilità. Lo Stato, per via di tali disabilità, riconosce loro una specifica tutela volta a favorire l’accesso nel mondo del lavoro.
Categorie protette: cosa sono?
La legge italiana prevede una normativa apposita idonea a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro ai soggetti affetti da forme di disabilità. Precisamente si tratta della legge n. 68 del 1999. La ratio di questa particolare disciplina è quella di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato: non tutte le forme di handicap, infatti, comportano una perdita della capacità lavorativa. Proprio per questo motivo, le persone che presentano delle minorazioni fisiche o psichiche hanno tutto il diritto di trovare un posto di lavoro.
Chi può iscriversi nelle categorie protette?
Ma chi può far parte delle liste appartenenti alle categorie protette? Innanzitutto, devi sapere che la legge distingue i soggetti appartenenti alle categorie protette in “disabili” ed “altre categorie”.
Nella categoria dei “disabili” rientrano:
- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti ovvero coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- le persone sordomute ovvero coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.
Le “altre categorie” protette dalla legge italiana sono formate da:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- coniugi e figli dei profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Categorie protette: come iscriversi?
Il soggetto in possesso dei requisiti ex lege interessato ad iscriversi alle liste di categorie protette è tenuto a presentare dei documenti che attestino l’appartenenza a suddette categorie. I documenti sono diversi a seconda della categoria:
- gli invalidi civili devono presentare un certificato di invalidità civile attestante l’invalidità ad un valore superiore al 45% e rilasciato dall’ufficio invalidi civili del distretto ASL. Dal 1 gennaio 2010 la domanda per il riconoscimento dell’invalidità o della permanenza dello stato invalidante deve essere fatta all’Inps, direttamente o tramite un patronato.
- gli invalidi del lavoro devono presentare un verbale attestante l’invalidità rilasciato dall’Inail con percentuale maggiore del 33% e oltre.
- i non vedenti devono presentare un verbale rilasciato dalla competente commissione ASL che attesti il riconoscimento della cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio sono tenute a presentare un certificato, rilasciato rispettivamente dalla commissione medica militare (per gli invalidi di guerra), dal comando o dall’amministrazione di appartenenza (per gli invalidi civili di guerra e invalidi per servizio), che attesti una minorazione ascritta dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, e successive modificazioni.
- Vittime del terrorismo, criminalità organizzata e del dovere: il certificato, rilasciato dal Ministero dell’Interno o dal Prefetto territorialmente competente delegato, deve attestare l’appartenenza alla categoria.
Come ottenere il certificato attestante l’invalidità
Ai fini del rilascio dei suddetti certificati attestanti l’invalidità è fondamentale sottoporsi al giudizio di una commissione sanitaria Asl competente per territorio. A tal scopo, il medico curante dovrà rilasciare un cd. certificato introduttivo attestante la natura dell’infermità riscontrata.
Tale certificato verrà poi trasmesso all’Inps che, entro 30 giorni, convoca il richiedente, tramite raccomandata A/R o e-mail, per sottoporsi a visita.
All’esito della visita, la Commissione sanitaria competente, provvede alla redazione di due documenti:
- un verbale elettronico, attestante la percentuale di invalidità del paziente;
- una scheda funzionale, attestante le capacità lavorative nonchè indicatrice delle mansioni lavorative cui il soggetto è idoneo.
Al termine della procedura il soggetto interessato riceverà il verbale dall’Inps, in duplice esemplare: uno integrale contenente tutti i dati sensibili e l’altro nel quale è riportato solo il giudizio finale, che potrà essere utilizzato per le procedure amministrative.
Iscrizione al centro per l’impiego
Ottenuto il certificato attestante l’invalidità è necessario recarsi presso il centro per l’impiego della Provincia presso la quale si risiede e fare richiesta di iscrizione all’elenco di categorie protette. Sono necessari però alcuni requisiti indispensabili per procedere all’iscrizione. Vediamo quali sono:
- aver compiuto 15 anni di età;
- non aver raggiunto l’età pensionabile;
- essere disoccupati;
- essere in possesso dei requisiti di disabilità o invalidità previsti dalla legge;
Se il soggetto disabile o invalido non è in grado di recarsi personalmente presso il centro per l’impiego, può delegare un familiare o una persona di fiducia.
Ottenuta l’iscrizione, i soggetti appartenenti alle categorie protette vengono collocati in una graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da Regioni e Province.
Il ruolo del centro per l’impiego è quindi di fondamentale importanza. Qui, infatti, gli appartenenti alle categorie protette potranno contare sul cosiddetto collocamento mirato che ha il compito di:
- valutare adeguatamente le persone affette da disabilità nelle loro capacità lavorative e di conseguenza inserirle nel luogo di lavoro adatto;
- agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di queste persone, facendo sottoscrivere loro delle convenzioni con le aziende che lo richiedono e stabilendo modalità e tempi di inserimento degli iscritti.
Categorie protette: cosa devono fare le aziende?
Al fine di favorire l’occupazione delle persone facenti parte delle categorie protette, la legge obbliga le aziende, pubbliche o private, ad assumere personale appartenente alle categorie protette, in un numero che varia a seconda del numero di lavoratori in servizio all’interno dell’azienda:
- le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 sono obbligate a riservare il 7% dei posti di lavoro ai soggetti appartenenti alle categorie protette;
- le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 36 a 50 sono obbligate ad assumere 2 soggetti lavoratori appartenenti alle categorie protette;
- le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 a 35 sono obbligate ad assumere 1 soggetto appartenente alle categorie protette.
La Riforma del lavoro del 2012, c.d. Riforma Fornero, ha ampliato la base di calcolo, aumentando quindi i numeri di occupati disabili in un’azienda. Ad oggi quindi bisogna includere nel computo:
- i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione ad eccezione di quelli già assunti con collocamento obbligatorio;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i soggetti assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività all’estero;
- i lavoratori socialmente utili (LSU);
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti;
- gli assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.
Con il D. lgs n. 151/2015, c.d. Jobs act, è stato consentito alle aziende di poter computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili al momento dell’assunzione che non sono stati avviati tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano però una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabile psichico.
Cosa succede se le imprese non rispettano tali obblighi? Rischiano pesanti sanzioni, stabilite dalle direzioni provinciali del lavoro.
Come assumono le aziende?
Le aziende devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.
L’assunzione può avvenire in diversi modi:
- per richiesta nominativa di avviamento presso gli uffici competenti: la richiesta può essere preceduta da una richiesta di preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica offerta di lavoro in base alle qualifiche ed alle modalità che l’azienda ha concordato con gli uffici;
- stipulando apposite convenzioni tra le parti interessate ovvero lavoratori, datori di lavoro, uffici provinciali per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili ed enti che possono favorire l’integrazione lavorativa;
- per chiamata numerica mediante delle graduatorie per qualifica presenti presso i centri per l’impiego: gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Categorie protette: l’obbligo vale per tutte le aziende?
Non tutte le aziende sono obbligate ad assumente le categorie protette. La legge prevede, infatti, alcuni casi di esonero. Sono esonerati, innanzitutto, quelle aziende che svolgono una particolare attività tra cui:
- le aziende, pubbliche e private, che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e in quello degli impianti su fune. In merito, le esclusioni dall’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili sono previste per il personale viaggiante, navigante nonchè per il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
- le aziende che operano nel settore edile sono esonerati per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto;
Sono previste, invece, delle limitazioni all’assunzione di soggetti facenti parte delle categorie protette:
- per i servizi di polizia e della protezione civile, in cui il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi;
- per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di lavoratori disabili è rivolta esclusivamente allo svolgimento di funzioni amministrative.
Gli obblighi di assunzione delle categorie protette sono sospesi qualora l’azienda si trovi in una situazione di particolare difficoltà economica e ed abbia fatto richiesta di sospensione dell’obbligo ai servizi provinciali competenti. Si tratta precisamente di:
- aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato;
- aziende che abbiano fatto richiesta di intervento di cassa integrazione.
Le aziende con più di 35 dipendenti che, per le caratteristiche della loro attività, non possono assumere l’intera quota di categorie protette prevista dalla legge, possono richiedere al competente servizio provinciale del lavoro, di essere parzialmente esonerate dall’obbligo dell’assunzione motivando adeguatamente la richiesta. Di solito, la richiesta viene inoltrata quando l’attività lavorativa effettuata dall’azienda presenta determinate caratteristiche quali:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
- particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Le aziende autorizzate all’esonero sono tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta: la cifra di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Categorie protette: quali agevolazioni per le aziende?
Il sistema delle agevolazioni fiscali previste per quei datori di lavoro che assumono persone con disabilità è profondamente cambiato con le modifiche all’art. 13 della legge n. 68/99 introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 151/2015 emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act). Vediamo ora quali sono i nuovi incentivi previstiper le aziende che assumono personale appartenente alle categorie protette. Innanzitutto alle aziende è riconosciuto un incentivo per un periodo di 36 mesi:
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978;
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
Un incentivo della durata di 60 mesi è riconoscito a quei datori di lavoro:
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45% in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
Modificata è anche la procedura di concessione dell’incentivo che non sarà più erogato dalle Regioni ma verrà corrisposto direttamente dall’Inps ai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
note
[1] L. n. 68 del 12.03.1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
FONTE: https://bit.ly/30Te4PN