La proprietà delle aziende è oggetto di frequenti modifiche per effetto di operazioni societarie di cessione, fusione, scissione, etc.
L’economia di libero mercato è caratterizzata dalla libera circolazione dei capitali. Per questo le aziende sono, come qualsiasi altro bene suscettibile di una valutazione economica, soggette a vendite ed acquisti. Spesso queste operazioni restano nell’ombra e noi continuiamo a compare prodotti con un certo marchio senza sapere che la proprietà dell’azienda che produce quel prodotto è cambiata.
Nel parlare comune, si sente parlare spesso di cessione e trasferimento d’azienda: ma qual è la differenza tra cessione e trasferimento d’azienda? I due termini sono, in verità, dei sinonimi. Quello che piuttosto occorre distinguere è la cessione dell’azienda dalla cessione di una parte di essa, meglio nota come cessione del ramo d’azienda. Anche dal punto di vista giuslavoristico le due vicende hanno delle implicazioni profondamente diverse. Ma andiamo per ordine.PUBBLICITÀ
Che cos’è la cessione o trasferimento d’azienda?
Comprare un’azienda è, al pari dell’acquisto di un pacchetto di azioni o di obbligazioni, un modo per investire del denaro. L’azienda, infatti, produce degli utili se la gestione aziendale è sana e proficua. Inoltre, il valore dell’azienda può, nel tempo, crescere se questa riesce a collocarsi utilmente nel mercato. Proprio per questo le aziende sono, al pari degli immobili o delle automnobili, oggetto di vendita e di acquisto nella nostra economia di mercato.
Quando si parla di cessione o trasferimento di azienda ci si riferisce alla modifica del soggetto titolare di un’attività economica organizzata, indipendentemente dal negozio giuridico con il quale cedente e cessionario pongono in essere il predetto passaggio.
La cessione di azienda può essere, dunque, l’effetto di una vendita, di una fusione, di una scissione, di un affitto d’azienda, etc. Ciò che conta è che, all’esito della cessione d’azienda, il titolare dell’attività economica cambia.
I motivi per cui un soggetto può essere interessato ad acquistare un’azienda sono i più diversi:
- per investire del denaro;
- per espandersi in un determinato settore di mercato;
- per eliminare un competitor nel proprio settore di mercato;
- per diversificare la propria attività;
- per avere a disposizione un’azienda che produce beni o servizi di cui un’altra azienda del gruppo ha bisogno.
In ogni caso, con la cessione d’azienda si realizza un effetto di cessione di tutti gli asset e di tutti i rapporti giuridici presenti presso l’azienda dal cedente al cessionario, ivi inclusi i rapporti di lavoro con i dipendenti addetti presso l’azienda.
Non esiste, dunque, una vera differenza tra cessione e trasferimento d’azienda che sono due diversi modi per definire lo stesso fenomeno economico-giuridico.
Trasferimento d’azienda e trasferimento di ramo d’azienda
Non deve essere, invece, fatta confusione tra il trasferimento d’azienda con il trasferimento di un solo ramo di essa, come, ad esempio, un settore azienda, un negozio o un punto vendita specifico.
Per comprendere la differenza tra cessione d’azienda o di ramo d’azienda occorre ricordare qual è la nozione di azienda.
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Dell’azienda fanno, dunque, parte le attrezzature, le merci, il personale, i contratti con fornitori e clienti e tutto quanto necessario all’esercizio dell’attività. L’azienda può, al pari di ogni altro bene con un proprio valore economico, essere ceduta attraverso negozi giuridici diversi, come l’affitto, la vendita, la fusione, etc.
Con la cessione d’azienda un determinato soggetto (detto cedente), a fronte del pagamento di un corrispettivo pattuito tra le parti, trasferisce ad un altro soggetto (detto cessionario) la propria azienda, con i suoi beni materiali (come, ad esempio, i beni mobili ed immobili) e immateriali (come l’avviamento), compresi i contratti stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, tra cui si segnalano anche i contratti di lavoro.
La cessione d’azienda ricomprende tutti i beni chefanno parte dell’azienda, anche se non sono espressamente elencati, fatta eccezione per quelli che sono esplicitamente esclusi.
Tuttavia, talvolta, l’operazione di cessione non riguarda l’intera azienda ma solamente un ramo di essa. In questo caso, il trasferimento ha ad oggetto unicamente una parte del complesso aziendale, vale a dire. un insieme di beni e di rapporti giuridici che, pur essendo parte di una medesima azienda, sono organizzati per l’esercizio di un’attività potenzialmente in grado di essere esercitata separatamente.
Cessione d’azienda: la due diligence
Come abbiamo detto, per effetto della cessione d’azienda, il cessionario subentra in tutti i rapporti giuridici che fanno parte dell’azienda oggetto di cessione. Ne deriva che, prima di procedere all’acquisto di un’azienda o di un ramo di essa, è di fondamentale importanza analizzare con precisione questi rapporti giuridici ed individuare eventuali profili di illegittimità presenti che potrebbero determinare, dopo la cessione, una responsabilità giuridica per il cessionario oltre che determinare eventuali costi sopraggiunti. Conoscere questi aspetti è importante per prevedere, nel contratto di cessione d’azienda, le giuste garanzie tra le parti.
Per questo, prima di procedere alla cessione d’azienda, il cessionario pone in essere di solito una attività di due diligence, ossia, uno screening analitico, redatto da un team dotato di apposite competenze tecniche, dei contratti e dei rapporti giuridici che transiterrano dal cedente al cessionario.
Sulla base dell’oggetto di questa indagine si suole distinguere tra:
- due diligence legale;
- due diligence finanziaria.
Uno degli aspetti da tenere in considerazione nell’ambito della due diligence legale è la due diligence lavoristica, ossia, l’esame dei rapporti di lavoro che, all’esito della cessione, passeranno dal cedente al cessionario.
Cessione d’azienda: i rapporti di lavoro
Il codice civile prevede, come regola generale, che se un datore di lavoro vuole cedere un rapporto di lavoro ad un altro datore di lavoro deve, preliminarmente, ottenere il consenso del lavoratore.
La regola generale in materia di cessione del contratto di lavoro [1] è, infatti, il consenso del contraente ceduto.
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, tuttavia, la legge [2] prevede una eccezione a questa regola in quanto si realizza un automatico passaggio di tutti i lavoratori del cedente presso il cessionario, senza la necessità del loro consenso.
In caso di cessione dell’intera azienda, tutti i lavoratori assunti presso l’azienda passano alle dipendenze del cessionario.
In caso di trasferimento di ramo d’azienda, a passare sono solo i lavoratori addetti al ramo d’azienda oggetto di cessione.
La legge prevede che, nel passaggio da un datore di lavoro ad un altro, i lavoratori mantengono tutti i diritti che derivano dal rapporto di lavoro.
Ne deriva che, dopo la cessione, il lavoratore mantiene:
- la stessa retribuzione;
- lo stesso inquadramento contrattuale;
- la stessa categoria legale (dirigente, impiegato, quadro, operario);
- le stesse mansioni;
- la stessa sede di lavoro.
Ovviamente, il nuovo datore di lavoro potrà esercitare nei confronti del personale trasferito tutte le facoltà che sono, in generale, riconosciute dalla legge come, ad esempio:
- modificare le mansioni del lavoratore;
- trasferire il lavoratore ad altra sede produttiva;
- aumentare il livello di inquadramento.
Trasferimento d’azienda e licenziamento
Dopo la cessione, il nuovo datore di lavoro potrà anche licenziare il dipendente trasferito se ricorrono la giusta causa o i giustificato motivo richiesti dalla legge in materia di licenziamenti.
Tuttavia, la legge prevede espressamente che il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sè, motivo di licenziamento. Ne deriva che quando il licenziamento è molto vicino alla data della cessione il lavoratore potrebbe sostenere che il vero motivo del recesso datoriale deve essere ricondotto al trasferimento d’azienda. In questo caso, stante il divieto legale di licenziare un dipendente a causa del trasferimento d’azienda, il licenziamento sarebbe del tutto nullo in quanto adottato in contrasto con un divieto di legge.
Se, di fronte ad un giudice, si dimostra la correlazione tra licenziamento e trasferimento d’azienda, il giudice può condannare il cessionario alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato oltre al pagamento di tutte le retribuzione che sarebbero spettare al dipendente dalla data del licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Se, invece, dopo la cessione d’azienda, si verificano i presupposti cui la legge riconosce la facoltà del datore di lavoro di licenziare un dipendente (ad esempio, il dipendente trasferito pone in essere comportamenti molto gravi che costituiscono giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, oppure si verifica un giustificato motivo oggettivo di licenziamento), il cessionario potrà recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto della legge.
Trasferimento d’azienda e dimissioni del lavoratore
Sempre a tutela del lavoratore, la legge prevede anche che, qualora dopo il trasferimento d’azienda, entro un arco temporale di tre mesi, si verifichi un peggioramento delle condizioni di lavoro del dipendente trasferito, quest’ultimo può dimettersi per giusta causa [3] dal rapporto di lavoro.
Il peggioramento delle condizioni di lavoro può essere determinato, tra gli altri casi, da:
- trasferimento in altra sede;
- demansionamento;
- problematiche ambientali nel luogo di lavoro.
Con le dimissioni per giusta causa il dipendente potrà recedere in tronco dal rapporto di lavoro, senza attendere il periodo di preavviso di dimissioni previsto dal Ccnl applicato al proprio rapporto di lavoro. Inoltre, potrà chiedere al datore di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ed accedere all’indennità di disoccupazione Naspi.
note
[1] Art. 1406 cod. civ.
[2] Art. 2112 cod. civ.
[3] Art. 2119 cod. civ.
FONTE: https://bit.ly/2BoC2eK