Approfondimenti, Domande & Risposte, Lavoro e Previdenza

Quando si azzerano i giorni di malattia?

Cos’è e quanto dura il periodo di comporto? Cosa succede in caso di superamento? Quando scatta il licenziamento?

Ogni dipendente, pubblico o privato che sia, può assentarsi in caso di malattia. Tutti i lavoratori, infatti, godono di un periodo di comporto, cioè di tetto massimo di assenze che possono permettersi nel caso di patologia comprovata. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: quando si azzerano i giorni di malattia?

Si tratta di una domanda molto importante in quanto il superamento del periodo di comporto può costare perfino il licenziamento. Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è il periodo di comporto?

Come anticipato in premessa, il periodo di comporto è il lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto.

Quanto dura il periodo di comporto?

Il periodo di comporto è generalmente stabilito dalla legge e regolato dai contratti collettivi o, in mancanza di riferimenti, dagli usi.

Ad esempio, per gli impiegati, se il contratto collettivo non prevede condizioni migliori, la durata è regolamentata dalla legge in relazione all’anzianità di servizio:

  • 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
  • 6 mesi se l’anzianità supera i dieci anni.

Per gli operai, invece, il periodo di comporto per malattia è fissato unicamente dal contratto collettivo.

Per i dipendenti pubblici, in linea di massima il periodo di comporto è pari a 18 mesi rinnovabili di altri 18 mesi (non frazionabile, in veste di aspettativa non retribuita).

Ad ogni modo, generalmente la contrattazione collettiva fissa in 180 giorni il limite massimo al periodo di comporto.

Come si prendono i giorni di malattia?

Alle diverse contrattazioni sono rimesse anche le modalità di comunicazione dell’assenza dal lavoro. Ciononostante, la maggioranza dei contratti collettivi prevede che la comunicazione possa essere inviata con qualsiasi mezzo, anche informale, come un sms, un’email, un messaggio WhatsApp o una telefonata.

Ovviamente, lo stato patologico che giustifica l’assenza deve essere attestato dal proprio medico curante, il quale trasmette telematicamente al datore di lavoro e all’Inps il certificato di malattia.

Cos’è l’indennità di malattia?

Durante il periodo di comporto il dipendente non solo conserva il posto di lavoro ma continua anche a percepire una retribuzione sotto forma di indennità di malattia.

La regola generale prevede che l’Inps si faccia carico di detta elargizione, secondo le seguenti modalità:

  • primi 3 giorni non sono coperti da indennità, salvo il caso in cui il contratto collettivo preveda che a farsi carico della retribuzione sia il datore di lavoro;
  • dal 4° al 20° giorno di assenza l’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente all’inizio della malattia;
  • dal 21° e fino al 180° giorno di assenza l’indennità è pari ai 2/3 (ossia al 66,66%) della retribuzione media giornaliera.

È poi possibile che il contratto collettivo ponga a carico del datore la restante parte, facendo sì che il lavoratore in malattia finisca per percepire lo stipendio per intero (o quasi).

Superamento periodo di comporto: conseguenze

Il superamento del periodo di comporto può avere gravi conseguenze: non solo infatti il dipendente non avrebbe più diritto a percepire alcuna indennità, ma rischierebbe anche di perdere il posto di lavoro.

Il licenziamento non è una conseguenza inevitabile, ma se la malattia si protrae per troppo tempo il datore potrebbe pensare che il proprio dipendente non sia più idoneo a svolgere le mansioni assegnate.

Decorso il termine di comporto, quindi, il datore dispone di un lasso di tempo per valutare se l’assenza per malattia sia compatibile con gli interessi aziendali.

Secondo la Cassazione, il datore ha il diritto di attendere il rientro in servizio del lavoratore malato per poterne valutare un possibile riutilizzo nell’assetto organizzativo dell’impresa senza che tale attesa valga quale rinuncia all’esercizio del recesso.

Sarebbe invece illegittimo un licenziamento avvenuto a distanza di molto tempo dal rientro in servizio del dipendente che si è assentato per malattia oltre il limite del periodo di comporto.

Giorni di malattia: quando si azzerano?

Il periodo di comporto si azzera ogni anno. In altre parole, a cominciare dal nuovo anno solare (cioè, dal primo gennaio), i giorni di malattia a disposizione del dipendente tornano a essere 180 (salva diversa previsione del contratto, come vedremo a breve).

La conseguenza è che un dipendente potrebbe validamente assentarsi per 7 oppure per 8 mesi consecutivi, se questi sono spalmati in due anni diversi.

Ad esempio, il dipendente che si assenta per malattia da settembre ad aprile (8 mesi) non potrà essere licenziato e avrà diritto all’indennità, in quanto 4 mesi ricadono in un anno e gli altri 4 nell’anno successivo.

È però possibile che il contratto collettivo preveda che il periodo di comporto debba essere calcolato con riferimento alla singola malattia, nel senso che le giornate di assenza debbano riferirsi a un unico evento morboso. Si parla in questi casi di comporto secco, che non prevede quindi la sommatoria dei diversi periodi.

Ad esempio, se un lavoratore, nello stesso anno, si assenta per 5 mesi e poi per altri 3 a causa di una diversa patologia, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto, rientrato in servizio dopo la prima malattia, il periodo di comporto si è azzerato.

A seconda delle condizioni stabilite nel contratto collettivo, quindi, i giorni di malattia possono azzerarsi in due modi diversi:

  • nel caso di comporto per sommatoria, tutti i giorni di malattia presi nello stesso anno solare vanno messi insieme al fine di verificare l’eventuale superamento del limite. Il periodo si comporto si azzera ogni 1° gennaio;
  • nell’ipotesi di comporto secco, invece, il limite massimo di giorni di malattia va calcolato con riferimento al singolo evento morboso

FONTE: https://shorturl.at/yCL25

Commenta