Quanto tempo c’è per richiedere la Naspi, la Dis-coll o l’indennità agricola; da quando decorrono e quando scadono i termini; quali requisiti occorrono.
Sono trascorsi quasi 10 anni dall’entrata in vigore della Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego erogata dall’Inps per fornire un sostegno economico a chi ha perduto il lavoro, eppure i dubbi e le perplessità sull’argomento rimangono. Una delle domande più ricorrenti è: entro quando bisogna fare la domanda di disoccupazione?
È indispensabile saperlo, perché i termini di presentazione sono tassativi e se la richiesta dell’indennità viene formulata dopo la scadenza si decade dal diritto, anche se si possiedono tutti i requisiti per percepirla.
Oltretutto c’è un termine generale valevole per i licenziamenti ed un altro, con decorrenza diversa, previsto nei casi di dimissioni date per giusta causa, come il mancato pagamento delle retribuzioni o alcuni reati subiti sul posto di lavoro: anch’esse sono assimilate ai casi di perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla Naspi.
Ciò premesso, vediamo subito quali sono questi termini di presentazione della domanda di Naspi e da quando decorrono nei vari casi.
Termine presentazione domanda Naspi
La domanda di Naspi all’Inps va presentata in via telematica (personalmente o tramite gli intermediari abilitati, come i patronati e i consulenti del lavoro) entro e non oltre il termine di 68 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dunque dall’inizio dell’effettivo stato di disoccupazione.
Non è possibile presentare una domanda di Naspi anticipata, cioè mentre non si è ancora rimasti disoccupati, anche se si sa con probabilità o con certezza che a breve si perderà il lavoro. Bisogna sempre aspettare la cessazione del rapporto per poter presentare la domanda all’Inps. In altre parole, la richiesta può essere fatta soltanto quando lo stato di disoccupazione si è concretizzato, e i termini di presentazione decorrono proprio a partire da questo momento, che deve essere individuato con certezza.
Casi di differimento del termine
Attenzione però: la decorrenza iniziale del termine di 68 giorni è “mobile”, perché possono essere diverse le cause che determinano l’insorgenza della disoccupazione, quindi il momento iniziale a partire dal quale si può presentare la domanda di Naspi può essere differito. Ciò accade nelle dimissioni date per giusta causa: in tali situazioni la domanda può essere presentata non subito, ma soltanto a partire dal 38esimo giorno dalla data di cessazione del rapporto.
Per maggiori dettagli e per conoscere altri casi che determinano lo slittamento del termine iniziale di presentazione della domanda di Naspi – come il periodo di maternità indennizzato dall’Inps: se la gravidanza o il puerperio sono insorti durante il corso del rapporto di lavoro, la Naspi può essere richiesta a partire dalla sua cessazione – leggi l’articolo “Quanto tempo ho per fare la domanda di disoccupazione”.
Quanto tempo c’è per richiedere la Naspi
Se vuoi sapere quanto tempo c’è per richiedere la Naspi, la risposta sintetica è: entro 68 giorni da quando hai perso il lavoro. Quindi hai poco più di due mesi a disposizione. Non superare questo termine altrimenti perderesti il diritto all’indennità.
Naspi: requisiti per poter presentare la domanda
Per poter richiedere la Naspi bisogna avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente versati o comunque accreditati negli ultimi 4 anni. Dal 2022 è stato eliminato l’ulteriore requisito di aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Domanda Naspi entro o dopo i primi 8 giorni: cosa cambia
Se la domanda di Naspi viene presentata entro i primi 8 giorni dall’insorgenza della disoccupazione, la prestazione spetta soltanto a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e non prima: è il cosiddetto “periodo di carenza”.
Per coloro che invece inoltrano la domanda dopo l’ottavo giorno, l’indennità decorre dalla data di presentazione della richiesta.
Quindi si può presentare la domanda di Naspi anche subito dopo l’inizio dello stato di disoccupazione, ma il beneficio economico non decorrerà immediatamente; mentre se si presenta successivamente (e comunque entro il 68° giorno, termine previsto a pena di decadenza dal diritto) tutti i precedenti giorni di disoccupazione non saranno coperti dalla Naspi. Facciamo un esempio per chiarire.
Marco e Giovanni sono stati licenziati entrambi, nella stessa data, dall’azienda presso cui lavoravano. Marco fa domanda Naspi il giorno dopo: inizierà a percepire l’indennità di disoccupazione a partire dall’ottavo giorno. Giovanni richiede la Naspi dopo due mesi: è ancora in tempo – il termine massimo è di 68 giorni – ma il suo assegno partirà soltanto dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, e il periodo precedente non è coperto da Naspi arretrata.
Quindi in linea tendenziale, e salvi casi particolari, conviene sempre chiedere la Naspi il più presto possibile, senza attendere l’ultimo momento utile, per non perdere irrimediabilmente una parte degli emolumenti.
Termini presentazione domanda Dis-coll e disoccupazione agricola
Con riferimento alla Dis-coll, l’indennità che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co.), ai lavoratori a progetto, agli assegnisti e dottorandi di ricerca, rimasti disoccupati, purché regolarmente iscritti alla Gestione Separata Inps e non titolari di partita Iva, il termine di presentazione della domanda è sempre quello di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro e l’indennità decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell’ottavo giorno. Valgono, quindi, le medesime regole previste per la Naspi.
Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione agricola, la richiesta va presentata dagli aventi diritto (operai agricoli, lavoratori nell’impresa agricola familiare, ecc.) che sono iscritti negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli OTD o OTI (a seconda che il loro rapporto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato) nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, a pena di decadenza del diritto se tali termini non vengono rispettati. La scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo se il giorno finale coincide con la domenica o altre festività, ad esempio la Pasqua.
FONTE: https://shorturl.at/FgQHg
