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Addio all’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi

Addio all’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi

Addio all'indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi

Con il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, l’INPS, su parere concorde del Ministero del Lavoro, comunica di non potere più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), il quale ha abrogato l’art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che riconosceva per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell’indennità stessa a carico dei fondi bilaterali, ovvero a carico dei fondi di solidarietà.

Per quanto riguarda le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.

Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi). Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.

Inps – Messaggio N. 6024/2015

FONTE: http://bit.ly/1N3t8RL

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