Norme e Giurisprudenza

Mobbing: comportamenti punibili e onere della prova

Mobbing: comportamenti punibili e onere della prova

normativa

Non c’è mobbing se il dipendente pubblico non prova l’esistenza di un disegno persecutorio intenzionale nei suoi confronti da parte del superiore gerarchico.

È quanto confermato di recente dal TAR Lazio [1] che ha ricordato quali sono i presupposti necessari per la configurazione del mobbing e il riconoscimento del danno in capo al dipendente.

Innanzitutto per mobbing deve intendersi un complesso di comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici del datore di lavoro (del superiore gerarchico e/o dei colleghi) volti a dequalificare, isolare o umiliare il dipendente.

Secondo i giudici deve trattarsi di comportamenti esorbitanti o comunque incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto di lavoro ed espressivi di un vero e proprio disegno persecutorio e vessatorio tale da provocare disagi più o meno gravi alla salute psicofisica del lavoratore.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del mobber, occorre accertare la presenza dei seguenti presupposti:

– molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti (per esempio minacce o molestie) o anche di per sé leciti (per esempio rimproveri), posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, secondo un apposito disegno vessatorio;

– conseguenziale danno alla salute psicofisica del dipendente (per esempi disturbi fisici, depressione, pregiudizio alla vita di relazione);

–  nesso causale tra la condotta del datore di lavoro/superiore gerarchico e il danno subito dal dipendente.

Tutti i suddetti elementi costitutivi del mobbing devono essere provati dal lavoratore. In particolare, questi deve dimostrare, non solo il verificarsi di condotte persecutorie, ma anche la loro complessità e reiterazione nell’ambito di un disegno vessatorio; è anche necessaria, dunque, la prova dell’intenzionalità di tale condotte e cioè della volontà del datore di emarginare il dipendente o sminuirne il valore.

I giudici affermano la particolare rilevanza dell’elemento psicologico dell’azione del datore di lavoro poiché esso consente di cogliere in uno o più provvedimenti o comportamenti, quel disegno unitario finalizzato alla dequalificazione, esclusione ed emarginazione del dipendente nel contesto organizzativo in cui è collocato [2].

Al lavoratore che vuole denunciare il mobbing spetta anche la prova della sussistenza di un danno effettivo causalmente riconducibile alle condotte persecutorie.

Si tratta di un onere probatorio molto complesso che inevitabilmente impedisce al lavoratore di ricevere adeguate tutele, soprattutto in assenza di una norma che specificamente punisca il mobbing.

[1] TAR Lazio, sent. n. 11236 del 14.9.2015.

[2] Cons. di Stato sent. n. 576/2015.

FONTE: http://bit.ly/1Le1PgU

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