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Sgravio contributivo triennale: la maternità sospende il bonus

Sgravio contributivo triennale: la maternità sospende il bonus

Sgravio contributivo triennale: la maternità sospende il bonus

La cicogna sospende il bonus assunzione. In caso di assenze per maternità, infatti, è consentita la sospensione del periodo di validità dell’esonero contributivo triennale (36 mesi dalla data di assunzione), con differimento del periodo temporale di fruizione. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 178 del 3 novembre 2015 spiegando, inoltre, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavoratore sia stato in forza al datore di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., assunzione a termine, partita Iva, ecc.). Infine, l’Inps annuncia l’estensione del bonus alle assunzioni di giornalisti assicurati all’Inpgi.

Rinvio per maternità
I chiarimenti riguardano l’incentivo c.d. dell’esonero contributivo triennale, a favore dei datori di lavoro, previsto dalla legge di Stabilità 2015 (la legge n. 190/2014) sulle assunzioni effettuate nell’anno 2015. L’Inps, in particolare, ricorda che il bonus riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, per una durata pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. In merito, poi, precisa che il periodo di godimento può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In tal caso pertanto è consentito il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Precedenti rapporti
L’Inps ricorda ancora che condizione legittimante la fruizione dell’esonero è l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione. Pertanto, precisa che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di attività lavorativa sotto forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto subordinato a tempo indeterminato quali, ad esempio, il rapporto a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc. Per contro, aggiunge l’Inps, poiché ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo c’è l’ulteriore condizione secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume, «va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione».

Giornalisti e aziende pubbliche
Altra novità riguarda il campo di applicazione. L’Inps precisa che il bonus è operativo adesso anche nei riguardi dei datori di lavoro che non sono amministrazioni pubbliche vere e proprie (ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), ma che sono comunque tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps), nonché dei datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Inpgi. In questo secondo caso, in particolare, l’Istituto di previdenza dei giornalisti ha disciplinato il bonus con la delibera n. 52 del 15 ottobre 2015, fissando i criteri per l’applicazione. Sul piano operativo, l’Inps spiega che le domande di esonero vanno inoltrate direttamente all’Inpgi; quanto al bonus precisa, invece, che se ne ha diritto sulle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (cioè dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015).

Inps – Circolare N. 178/2015

FONTE: http://bit.ly/1H70o8z

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