Assenze ingiustificate: quando scatta il licenziamento

Il dipendente ha l’obbligo di comunicare in anticipo (o, in caso di malattia, tempestivamente), al datore la propria assenza dal lavoro. In caso di violazione di tale dovere può scattare il licenziamento.
In realtà, la giurisprudenza tende a distinguere le ipotesi di
– assenza assolutamente non giustificata
– assenza giustificata in ritardo.
Solo nel primo caso, posta la gravità della condotta, il licenziamento si considera legittimo.
Assenza non giustificata
La Cassazione [1], in passato, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che sia rimasto ingiustificatamente assente per tre giorni al termine di un periodo di malattia, creando disagi organizzativi con ritardi e modifiche nel programma di lavoro già predisposto.
È stato anche ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che si sia assentato nel periodo natalizio nonostante il datore di lavoro avesse rifiutato di concedergli le ferie [2] o che non abbia ripreso la propria attività lavorativa dopo un periodo di ferie [3]. Altrettanto legittimo è considerato il licenziamento di chi, dopo la malattia, malgrado il medico di controllo l’abbia ritenuto idoneo a riprendere il servizio, non si sia presentato al lavoro senza inviare alcuna certificazione medica [4].
Assenza giustificata in ritardo
La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un uomo rimasto assente per oltre cinque giorni per la prosecuzione di un infortunio, senza fornire il certificato medico, ma che, dopo essere stato sollecitato dall’azienda, prontamente lo aveva inviato scusandosi col dire che se ne era dimenticato [5].
Altrettanto illegittimo è stato ritenuto il licenziamento del lavoratore che non comunica la giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro per cinque giorni. Secondo la Corte, alla luce dei fatti, il mancato tempestivo invio della certificazione medica non può costituire inadempimento tanto grave da giustificare il recesso immediato della società dal rapporto di lavoro per giusta causa, né il recesso per giustificato motivo [6].
Quando l’assenza è prolungata
Per la legittimità del licenziamento comminato a causa di un’assenza prolungata e ingiustificata (di quasi due mesi) non è necessaria l’affissione del codice disciplinare, essendo il requisito della presenza tra i doveri fondamentali del lavoratore [7].
[1] Cass. sent. n. 13352/1999.
[2] Cass. sent. n. 20461/2010.
[3] Cass. sent. n. 2760/2013.
[4] Cass. sent. n. 2760/2013.
[5] Cass. sent. n. 5103/1998.
[6] Cass. sent. n. 106/2013.
[7] Cass. sent. n. 3060/2012.
FONTE: http://bit.ly/1NANFbf
Condividi post su:
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"