Diritto alle ferie al termine della malattia
Maturazione delle ferie durante la malattia: le ferie non godute si possono fruire al rientro in servizio?
Sono rientrato da una lunga malattia, per poco non ho superato il comporto: adesso ho 40 giorni di ferie residui ma il datore non vuole concederli, ha ragione?
Anche se la maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro, queste possono maturare non solo in costanza dell’attività lavorativa, ma anche durante le assenze che sono equiparate al servizio effettivo, dalla legge o dai contratti collettivi. Questo principio è stato affermato da un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [1], riferita proprio alla maturazione delle ferie durante la malattia, che avviene regolarmente.
Per quanto riguarda, invece, la fruizione delle ferie, se la malattia del dipendente è breve non si verificano particolari problemi, mentre la situazione è più complessa nel caso in cui si verifichi una patologia che perdura nel tempo.
Fruizione delle ferie
Bisogna innanzitutto considerare che la legge (il cosiddetto Decreto sull’orario di lavoro [2]) stabilisce un minimo di 4 settimane di ferie, delle quali due settimane devono essere obbligatoriamente godute entro l’anno, possibilmente di seguito e le restanti settimane devono essere fruite entro 18 mesi. I contratti collettivi possono prevedere disposizioni integrative e di miglior favore, come il CCNL Aran, per il comparto pubblico, che prevede la fruizione di 15 giornate nel periodo estivo (1 giugno-30 settembre), riguardo alle ferie maturate nell’anno.
Mancata fruizione delle ferie
Quando non è possibile rispettare il periodo minimo di 2 settimane di ferie (o il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (come nel caso di assenze prolungate per maternità, malattia o infortunio), il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per la mancata fruizione.
In queste ipotesi il datore deve concedere al lavoratore le 2 settimane di ferie minime nell’anno di maturazione, se il dipendente rientra entro l’anno stesso (se rientra nell’ultima settimana, ne concederà, ovviamente, una settimana soltanto, o l’eventuale minor numero di giornate). Nel caso in cui la ripresa del servizio avvenga nell’anno successivo, la parte di ferie per cui non è possibile il godimento infra-annuale deve essere accorpata alle due settimane ulteriori e fruita quanto prima, non oltre i 18 mesi successivi o il diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva: è stato chiarito dalla Risposta ad un noto Interpello del Ministero del Lavoro [3].
Sospensione del termine per il godimento delle ferie
Il termine di 18 mesi per il godimento delle ferie residue, però, è sospeso, nel caso in cui si verifichi un’interruzione del rapporto di lavoro dovuto a malattia, infortunio o maternità: la durata della sospensione è pari al periodo di impedimento del lavoratore.
Il termine per il godimento ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (come chiarito da un noto messaggio dell’Inps [4]).
Se, una volta terminata la malattia, è stato superato il termine massimo entro cui godere delle ferie, il diritto alla loro fruizione retribuita non si estingue: il lavoratore, difatti, ha comunque diritto a fruire delle ferie maturate una volta terminato il periodo di malattia. Lo ha confermato una famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea [5].
Pertanto, quando si verifica una lunga assenza per malattia e successivamente il lavoratore riprende servizio, non vi sono dubbi riguardo al diritto alle ferie residue: il datore di lavoro è dunque tenuto alla concessione immediata delle assenze non godute.
Conversione della malattia in ferie
È invece differente il caso in cui la ripresa del servizio non ci sia ed il lavoratore domandi di convertire l’assenza da malattia a ferie, per non superare il periodo di comporto (cioè il periodo entro il quale si ha diritto alla conservazione del posto).
In questa ipotesi il periodo di comporto può essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere delle ferie già maturate (come confermato da diverse sentenze della Cassazione [6]), ma è necessario inoltrare la domanda al datore di lavoro prima che il periodo di comporto sia definitivamente scaduto e sorga in capo a quest’ultimo il diritto di recedere dal rapporto.
Peraltro, il datore, anche se deve tenere in debita considerazione l’interesse del dipendente al posto di lavoro, non ha l’obbligo di convertire d’ufficio l’assenza per malattia in ferie, perché è libero di scegliere il periodo di ferie secondo le esigenze dell’azienda. Inoltre non esiste una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto corrispondente ai giorni di ferie non goduti [7].
Diniego delle ferie
Pertanto, anche se, a seguito del rientro in servizio dopo lunga patologia, sono negate le ferie, è sconsigliabile riassentarsi per malattia: si rischia, difatti, di oltrepassare il periodo di comporto.
Poiché, invece, si ha pieno diritto a fruire delle ferie, che sono irrinunciabili e non monetizzabili, è possibile denunciare l’illegittimo rifiuto della loro concessione. Il diniego illegittimo, difatti, non solo è sanzionato in via amministrativa, ma può anche provocare anche un danno non patrimoniale che il datore è tenuto a risarcire [8], collegato alla finalità delle ferie, cioè reintegrare le energie psicofisiche e partecipare alla vita familiare e sociale.
Il dipendente deve tuttavia dimostrare l’esistenza e l’entità del danno da usura psico-fisica e il collegamento fra questo e la mancata fruizione del periodo di ferie [9].
[1] Cass. SS.UU. sent. n. 14020 del 12.11.2001.
[2] D.lgs n. 66/2003.
[3] Min. Lav. Int. prot. n. 25/I/0004908 del 18.10.2006.
[4] Inps Mess. n. 18850 del 03.07.2006.
[5] C. Giust. CE sent. C-277/08 del 10.09.2009.
[6] Cass. sent. n. .14471 del 7.06.2013 e n. 5078 del. 3.03.2009.
[7] Cass. sent. n. 5528 del 04.06.1999.
[8] Trib. Padova, sent n. 714 del 16.10.2007.
[9] Cass. sent. n. 1307 del 05.02.2000.
FONTE: http://bit.ly/29l0C1Z
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