Quattordicesima, chi ne ha diritto e come si calcola
Quattordicesima mensilità dei lavoratori dipendenti: chi ne ha diritto, come matura, a quanto ammonta, particolarità.
La quattordicesima mensilità, o più semplicemente quattordicesima, è un compenso extra che spetta ad alcune categorie di lavoratori dipendenti: si tratta, in pratica, di una mensilità aggiuntiva, cioè di un mese di stipendio pagato in più, come la tredicesima.
La quattordicesima solitamente viene erogata assieme alla mensilità di giugno, o, comunque, prima delle ferie: per questo è nota anche come premio ferie o gratifica feriale.
Non essendo prevista dalla legge, la sua regolamentazione è disposta dai contratti collettivi (non solo nazionali, ma anche territoriali e aziendali); inoltre, se il contratto collettivo applicato non la prevede, è possibile che sia comunque riconosciuta al dipendente dal datore di lavoro, in base al contratto individuale (cioè al contratto di lavoro del singolo dipendente)
Quattordicesima: chi ne ha diritto
In base a quanto disposto dai contratti collettivi, hanno diritto alla quattordicesima i dipendenti che appartengono ai seguenti settori:
– terziario–commercio e turismo;
– alimentare;
– chimica;
– autotrasporti e logistica.
I contratti collettivi non fanno distinzioni in base alle categorie di dipendenti (ad esempio tra operai e impiegati): pertanto, tutti i dipendenti la cui azienda appartenga al settore regolamentato dai contratti collettivi elencati hanno diritto alla quattordicesima.
Ciò non toglie, come già esposto, che anche nei settori in cui non è prevista la quattordicesima possano essere conclusi degli accordi territoriali, aziendali o individuali che la riconoscano.
Per i dipendenti pubblici non è prevista, in via generale, la quattordicesima, anche se determinati enti possono riconoscere mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima (si pensi che ai dipendenti del Senato è riconosciuta la quindicesima e la sedicesima!).
Quattordicesima: come matura
Le regole di maturazione della quattordicesima sono stabilite dai singoli contratti collettivi. Solitamente matura un rateo di quattordicesima per ogni mese lavorato: i ratei partono dal 1° luglio e terminano il 30 giugno.
In assenza di disposizioni diverse da parte degli accordi collettivi, la maturazione dei ratei di quattordicesima segue le stesse regole di quelli di tredicesima: così, i ratei maturano anche durante le assenze tutelate (cioè in quelle retribuite, come malattia, infortunio, ferie e maternità), mentre non maturano durante determinate assenze, come lo sciopero o l’aspettativa non retribuita.
Se il dipendente non ha lavorato per tutto il mese, si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni, mentre la frazione inferiore non viene considerata: ad esempio, se Tizio è assunto il 10 del mese matura un rateo intero di quattordicesima, mentre se è assunto il 20 non matura alcun rateo. I contratti collettivi possono comunque prevedere regole differenti.
Quattordicesima: come si calcola
La base su cui calcolare la quattordicesima è diversa a seconda del contratto collettivo applicato:
– il contratto collettivo turismo la considera pari a una mensilità di retribuzione, riferita al 30 giugno di ciascun anno; la retribuzione di riferimento è composta dalla paga-base nazionale, da eventuali scatti di anzianità, 3° elemento o quote aggiuntive provinciali e da eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali; sono esclusi gli assegni al nucleo familiare;
– il contratto collettivo terziario la considera pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno di ciascun anno (esclusi gli assegni al nucleo familiare);
– il contratto collettivo chimica la considera pari alla normale retribuzione mensile;
– il contratto collettivo autotrasporto, merci e logistica la considera pari alla retribuzione globale mensile in vigore al 30 giugno;
– infine, il contratto collettivo alimentare la considera pari alla retribuzione mensile di fatto.
La quattordicesima fa parte del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi: ciò significa che su questo compenso aggiuntivo devono essere non solo pagate le tasse, ma anche i contributi Inps (cioè i contributi previdenziali) e i premi all’Inail (per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali).
Quattordicesima e sgravi contributivi
Visto che l’imponibile del mese, con la quattordicesima, si alza notevolmente (per chi matura tutti e 12 i ratei raddoppia), bisogna fare attenzione al caso in cui l’azienda fruisca di sgravi contributivi: se, ad esempio, il datore di lavoro beneficia dell’esonero triennale pari al 100% dei contributi a suo carico, potrebbe accadere che sia superata la soglia massima mensile di sgravio, pari a 671,66 euro (cioè a 8.060 euro, lo sgravio massimo annuale, diviso 12).
In questo caso, lo sgravio non può superare la soglia massima di 671,66 euro, anche se i contributi a carico del datore sono più alti: l’azienda allora dovrà farsi carico dei contributi che vanno oltre il tetto massimo, anche se gli sgravi complessivi annui sono sotto 8.060 euro.
Ratei mensili di quattordicesima
Alcuni datori di lavoro si accordano con i dipendenti per erogare loro le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) ogni mese: in questi casi, il rateo mensile maturato è versato volta per volta in busta paga.
Quattordicesima dei pensionati
La quattordicesima dei dipendenti non va confusa con la quattordicesima dei pensionati: questo è un compenso aggiuntivo, a titolo di sostegno del reddito, che è riconosciuto a chi ha più di 64 anni, un reddito inferiore a una determinata soglia e percepisce una pensione anticipata, di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità, di inabilità o di invalidità. Per approfondimenti, vi invitiamo a leggere la nostra Guida alla quattordicesima per i pensionati.
FONTE: http://bit.ly/29FrB4j
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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