Bonus docenti: quando l’esclusione è illegittima
Il provvedimento che nega al docente il bonus è illegittimo se riguarda un caso non previsto dalla L. 107/2015.
Al fine di valorizzare il merito dei docenti, la riforma della c.d. buona scuola [1] voluta dal governo Renzi ha istituito un fondo di 200 milioni di euro da distribuire tra gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il bonus premiale, tuttavia, non verrà elargito a tutti, ma solo ad una percentuale di meritevoli pari al 30% dei docenti di ciascuna scuola, con la necessaria previsione di casi di esclusione lasciati al giudizio del dirigente scolastico.
Tra le ipotesi di esclusione se ne ravvisano alcune illegittime e pertanto impugnabili dinanzi al Giudice.
La prima ipotesi di esclusione illegittima si profila nel caso in cui venga negato il bonus al docente che, invece, si è comportato secondo la legge e le norme del proprio Contratto di Lavoro.
Come noto, infatti, gli insegnanti godono di diritti sindacali previsti dalla legge e dal proprio contratto collettivo, quali malattia, permessi e aspettative.
Nei corridoi delle scuole, tuttavia, si è iniziato a diffondere il timore che i Comitati di Valutazione – organi d’Istituto chiamati a valutare il merito dell’insegnante – possano negare ai docenti il riconoscimento economico premiale sulla scorta del numero di assenze accumulate.
Ma non bisogna dimenticare che – come già accennato – malattia, permessi e aspettativa sono casi di assenza previsti dalla legge e dal contratto di lavoro e costituiscono un diritto del lavoratore.
Che lo si condivida o meno, infatti, l’assenza giustificata è un diritto del lavoratore e, pertanto, penalizzare l’insegnante che abbia esercitato un proprio diritto è una scelta illegittima, perché contraria alla legge.
Giungere ad una simile conclusione sarebbe come dire: è più valido il docente che rinuncia a godere del proprio diritto. E dunque: tra due insegnanti è più meritevole quello che si è ammalato di meno o quello che non ha dovuto portare il proprio figlio dal medico o ancora quello che non ha avuto gravi problemi familiari.
Le conseguenze di una simile prospettiva, come si può intuire, sarebbero inaccettabili e per tale ragione si presume che i ricorsi avverso i provvedimenti di rifiuto saranno numerosi.
Allo steso modo è illegittima la penalizzazione dell’insegnante che non abbia provveduto agli adempimenti formali richiesti dal dirigente scolastico, ma non previsti in alcun modo dalla legge sulla c.d. buona scuola.
Ed infatti, altra ipotesi di esclusione fortemente temuta è quella derivante dalla mancata presentazione al dirigente dell’apposita domanda per concorrere alla distribuzione del bonus di merito.
A tal fine, infatti, molte scuole hanno chiesto ai propri insegnanti di presentare una domanda di autocertificazione.
Trattasi, in buona sostanza, di una “scheda a crocette” che l’insegnante è chiamato a compilare per auto-valutare l’attività che ha posto in essere durante l’anno scolastico.
Tale pratica è fortemente criticata e presta il fianco a numerose contestazioni.
Molti sindacati hanno già rilevato che il bonus, costituendo una voce accessoria della busta paga, non può essere assegnato dietro presentazione di una domanda.
Le associazioni di categoria, a tal proposito, hanno evidenziato che il diniego in caso di mancata presentazione della predetta domanda è un provvedimento che verrebbe adottato in evidente contrasto con la lettera della legge.
Ed infatti, la normativa [2], sul punto, dispone che il premio debba essere assegnato a quel gruppo di insegnanti che si siano distinti per le loro tecniche di insegnamento, per il loro apporto nella crescita culturale degli studenti e per il loro servizio all’interno della scuola, non prevedendo però alcuna prassi di autocertificazione al riguardo.
Da quanto detto, già nel prossimo autunno si ipotizza il ricorso al Giudice da parte di tutti i docenti delle scuole in cui la domanda è stata resa obbligatoria per concorrere al bonus, così come da parte degli insegnanti la cui esclusione sia stata determinata dall’accumularsi di assenze giustificate.
[1] Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
[2] Art. 1, comma 129, della legge n. 107 del 13 luglio 2015.
FONTE: http://bit.ly/29HV6m3
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