Buoni pasto: se il negozio vicino al lavoro non li accetta
Ha diritto al risarcimento del danno il dipendente che non riesce a spendere i buoni pasto perché rifiutati dal negozio: il datore di lavoro deve assicurarne la concreta fruibilità al lavoratore che ha problemi di salute.
L’azienda non è tenuta a garantire che, vicino al posto di lavoro, vi siano esercizi commerciali come ristoranti, bar o altre catene food che accettino i buoni pasto, salvo nei confronti dei lavoratori con invalidità. In quest’ultimo caso, l’aggravio procurato al dipendente, costretto a muoversi con difficoltà dall’azienda, va risarcito autonomamente. È quanto chiarito dalla Cassazione in una sentenza di questa mattina.
Secondo la Corte, va risarcito il dipendente disabile che non riesce a spendere i buoni pasto, perché non accettati negli esercizi commerciali posti nelle immediate vicinanze del lavoro. In tal caso al lavoratore vanno rimborsate le spese sostenute quotidianamente per il pranzo.
I buoni pasto sono una agevolazione di carattere assistenziale volta a conciliare le esigenze del servizio lavorativo con quelle quotidiane del dipendente, offrendogli – in tutti quei casi in cui non sia previsto un servizio mensa in azienda – la fruizione del pasto; ciò al fine di garantire al lavoratore il benessere fisico necessario per la proseguire l’attività lavorativa. Ecco perché i buoni pasto possono essere spesi solo nelle giornate di lavoro e non nei week end o in quelle di permesso.
La garanzia del benessere fisico del lavoratore comporta di per sé la tutela della sua salute e ciò vale, a maggior ragione, per i dipendenti disabili, tanto più in considerazione del carattere sostanzialmente assistenziale dei buoni pasto. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione le esigenze dei dipendenti la cui situazione di disabilità possa impedire la concreta fruibilità dei buoni pasto corrisposti dall’azienda o dalla pubblica amministrazione.
Sulla base di queste argomentazioni – conclude la Corte – il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che risultino materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità. In caso contrario l’azienda è tenuta a risarcire i danni.
Ad esempio, si pensi al caso di un dipendente non vedente che non riesca a spendere i buoni pasto fornitigli dall’azienda perché nei punti vendita limitrofi all’ufficio tali ticket non vengono accettati; egli sarebbe costretto a spendere, ogni giorno, i soldi per un pasto vicino al lavoro, non potendo utilizzare i buoni. In tal caso, dunque, gli è dovuto il risarcimento.
[1] Cass. sent. n. 14388/16 del 14.07.1
FONTE: http://bit.ly/29Tl5JA
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