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Il lavoro dipendente può essere gratuito?

Il lavoro dipendente può essere gratuito?

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Un amico ha lavorato per qualche giorno nella mia azienda, inizialmente sostenendo che lo avrebbe fatto gratis, ma ora pretende il pagamento: come posso difendermi?

Il contratto di lavoro subordinato si presume sempre a titolo oneroso [1] ossia eseguito a pagamento; tuttavia è anche possibile il contrario, ossia che una prestazione lavorativa venga svolta gratis, ossia con rinuncia – da parte del prestatore d’opera – al diritto alla retribuzione. Tuttavia tale accordo – che non deve necessariamente essere scritto – va comunque dimostrato dal titolare dell’azienda o dal soggetto che ha usufruito dell’opera. Quest’ultimo deve cioè provare, in caso di richiesta di pagamento da parte del lavoratore, che la prestazione ricevuta è stata effettuata a titolo gratuito, per benevolenza, amicizia, rapporti di familiarità o parentela o in vista di vantaggi indiretti per il prestatore di lavoro (ad esempio: per imparare il mestiere o per acquisire una propria clientela).

Dunque, almeno in linea teorica, è sempre possibile il lavoro gratuito, ma va dimostrato. Prova che, comunque, in assenza di un patto scritto, risulta non sempre facile. E peraltro, anche l’eventuale presenza di una scrittura privata con cui il lavoratore dichiari di rinunciare alla paga non libera completamente il datore di lavoro, qualora venga dimostrato che tale documento è stato firmato solo per eludere le norme a tutela del lavoratore e costringere quest’ultimo a una prestazione lavorativa “in nero”. In buona sostanza ciò che conta, più delle carte, è come effettivamente sono andati i fatti e i termini e la misura in cui essi possono essere dimostrati davanti al giudice.

È anche vero che il contratto di lavoro non deve essere necessariamente scritto, potendo essere eseguito direttamente, con un semplice accordo verbale (fatte salve le sanzioni per l’azienda che non abbia “denunciato” il lavoratore, regolarizzandolo ed effettuando tutte le comunicazioni previste dalla legge). Il fatto che il rapporto di lavoro si sia instaurato oralmente o in violazione delle norme sulle assunzioni non implica il venir meno del diritto alla retribuzione del dipendente, che pertanto potrà pretendere ugualmente – anche se “a nero” – di essere pagato. Nel diritto di lavoro sussiste infatti il cosiddetto “principio di effettività” in virtù del quale non conta tanto l’aspetto formale di come si è instaurato il rapporto contrattuale, ma l’esecuzione materiale della prestazione lavorativa che fa automaticamente scattare il diritto alla retribuzione.

Vi sono rapporti che presentano aspetti comuni con quello di lavoro subordinato, ma che si distinguono dallo stesso per la gratuità della prestazione lavorativa: si tratta del:

  • lavoro familiare
  • del rapporto di volontariato (come ad esempio nel caso di simpatizzanti di partiti e sindacati o di volontari in organismi di beneficenza e aiuto sociale).

In via generale si presume sempre gratuito il lavoro prestato dai praticanti [2].

Dal punto di vista contributivo le prestazioni gratuite non configurano un rapporto di lavoro e non determinano alcun obbligo nei confronti dell’INPS [3].

In via generale, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione a fronte della prestazione resa dal lavoratore. Fanno eccezione alcuni casi in cui per assenza del lavoratore la prestazione manca ma al lavoratore spetta comunque la retribuzione ed altri casi in cui per impossibilità sopravvenuta la prestazione non viene resa ed il datore di lavoro, talvolta, è esonerato dal pagamento della retribuzione.

[1] Art. 2099 cod. civ.

[2] Art. 9, c. 5 e 6, DL 1/2012 conv. in L. 27/2012.

[3] Inps, circ. n. 203 del 30.06.2004.

FONTE: http://bit.ly/2ahrVHl

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