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Cartellino timbrato dal collega e licenziamento: i filmati sono prova

Cartellino timbrato dal collega e licenziamento: i filmati sono prova

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I filmati con le telecamere della polizia per stanare i furbetti che timbrano il badge e poi escono dal lavoro sono prove atipiche e non intercettazioni, ma possono essere usati lo stesso.

È appena entrata in vigore la riforma sul “licenziamento per direttissima” nei confronti dei cosiddetti “furbetti del cartellino” – quei dipendenti cioè che si fanno timbrare il badge dal collega mentre sono da tutt’altra parte o quelli che, invece, dopo aver timbrato, se ne escono dal lavoro – che ecco arrivare un importante chiarimento da parte della giurisprudenza. Con una sentenza di questi giorni, il tribunale di Verbania [1] ha dichiarato pienamente utilizzabili, come prove, le riprese video effettuate – anche senza audio – dalle telecamere nascoste dalla polizia: è vero, si tratta di registrazioni che avvengono in un luogo apparentemente “privato” come quello di lavoro, ma non si può parlare di “domicilio lavorativo” se il marcatore di presenze è collocato nell’androne. Pertanto, la privacy dei dipendenti non ha ragione di essere tutelata. Questo perché, quando la macchinetta per il badge non viene collocata all’interno dell’ufficio del dipendente, ma all’ingresso del luogo di lavoro – ingresso che solitamente è aperto non solo ai dipendenti, ma anche ai terzi estranei – non si può parlare di una tutela del diritto alla riservatezza dei dipendenti dell’ente.

Sono “prove atipiche” – si legge in sentenza – e non “intercettazioni tra presenti” le registrazioni di immagini senza audio effettuate dalla polizia giudiziaria con le microspie piantate sui muri dell’ente pubblico nelle parti del luogo di lavoro aperte anche a chi non è un dipendente. Esse possono essere disposte nel corso delle indagini anche di iniziativa della polizia giudiziaria. Il dipendente non può lamentare una indebita interferenza nella sua vita privata e violazione di segreti.

Per tali registrazioni, infatti, non vale la tutela del domicilio garantita dalla Costituzione [2] e dal codice di procedura penale [3] che richiede, in questi casi, la preventiva autorizzazione del Gip. Trattandosi invece di luogo pubblico (l’androne dell’ente) la registrazione è libera (e non è soggetta alla tutela della riservatezza): le immagini così intercettate sono da considerarsi prove “atipiche” che possono comunque essere usate nel processo penale contro il lavoratore che si fa timbrare il cartellino dal collega e, quindi, per accertare eventuali reati dei dipendenti nei confronti dell’amministrazione [4].

[1] Trib. Verbania, sent. del 15.06.2016.

[2] Art. 14 Cost.

[3] Art. 266, co. 2. cod. proc. pen.

[4] Le riprese-spia realizzate dagli inquirenti, infatti, non costituiscono intercettazioni video ex artt. 240 e 268 cod. proc. pen. perché non si tratta di immagini comunicative captate in luoghi che rientrano nella nozione di domicilio. Il materiale video, invece, deve essere classificato come prove atipiche ex articolo 189 cod. proc. pen. dal momento che l’ingresso dell’ufficio non rientra nella disponibilità esclusiva dei singoli dipendenti e perciò non può in alcun modo essere assimilato a un domicilio.


FONTE: http://bit.ly/2ajmcPv

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