Utenze in casa: che cos’è la dichiarazione di conformità
Gli impianti di acqua, luce e gas devono essere certificati, pena sanzioni per impresa e committente. Ecco cosa serve per essere in regola.
La dichiarazione di conformità (DiCo) è un documento obbligatorio rilasciato da un’impresa abilitata dopo l’installazione o la manutenzione di un impianto. Certifica com’è stato realizzato e con quali tecniche. Da non confondere con la dichiarazione di rispondenza (DiRi), che sostituisce quella di conformità nel caso fosse inesistente o irreperibile.
La dichiarazione di conformità: cosa serve e per quali impianti
La realizzazione, installazione, manutenzione e progettazione degli impianti di un edificio è disciplinata dalla legge [1]. Al termine dei lavori, l’impresa abilitata rilascia al committente la dichiarazione di conformità, che contiene la relazione dei materiali utilizzati, la modulistica prevista dal decreto ministeriale e dal progetto e la visura camerale dell’impresa che ha realizzato il lavoro.
Il certificato è obbligatorio per nuovi impianti di gas, luce e acqua e anche per la loro manutenzione. Verrà richiesto dallo sportello unico dell’edilizia al momento di chiedere il certificato di agibilità di un edificio, di un’abitazione o di un ufficio (entro 30 giorni dalla fine dei lavori). Non è necessario allegarlo all’atto del rogito, ma conviene, comunque, segnalare che gli impianti sono stati certificati.
Nel caso sia stato modificato un impianto esistente, la dichiarazione di conformità deve riguardare soltanto la parte in cui sono stati effettuati dei cambiamenti, ma deve, comunque, garantire la funzionalità e la sicurezza dell’intero impianto.
Occorre consegnare la dichiarazione di conformità al proprietario dell’immobile ogni volta che si interviene su un impianto, sia per la sua manutenzione sia in caso di ristrutturazione o di costruzione di un edificio. Di norma la dichiarazione riguarda gli impianti di acqua, luce e gas ma potrebbe essere necessaria anche per ma manutenzione o l’installazione di un ascensore o di un impianto antincendio.
Nello specifico:
- alla dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico bisogna allegare il progetto a firma di un tecnico abilitato se l’unità residenziale è superiore ai 400 metri quadri o 200 metri quadri se si tratta di un locale commerciale oppure se la potenza del contatore supera i 6 kw. La dichiarazione può includere anche l’impianto tv;
- alla dichiarazione di conformità dell’impianto del gas per cucine o caldaie si deve allegare il progetto firmato da un tecnico abilitato se la portata termica complessiva generata da tutti i terminali (i caloriferi, ad esempio) supera i 50 kw. Se la potenza termica fosse inferiore, basta la firma dell’impresa, anche senza quella di un tecnico abilitato;
- alla dichiarazione di conformità dell’impianto idrico non è necessario allegare il progetto firmato da un tecnico: basterà che l’impresa presenti uno schema con indicati i principali elementi dell’impianto;
- per l’impianto di riscaldamento la dichiarazione di conformità è necessaria solo se vendono sostituiti la caldaia o i radiatori. Ma ci vuole il progetto firmato dal tecnico abilitato in caso di impianti con canne collettive ramificate.
Da segnalare, per quanto riguarda gli impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990, che vengono considerati adeguati se sono dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, contro i contatti diretti o indiretti e muniti di interruttore differenziale.
Alla fine dei lavori, il proprietario dell’appartamento, del locale commerciale o dell’immobile ha l’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto secondo le istruzioni di utilizzo e di manutenzione rilasciate dall’impresa abilitata. La quale, comunque, è sempre responsabile della sicurezza e della funzionalità del lavoro che ha fatto.
Entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il proprietario deve comunicare all’ente erogatore del servizio di luce, gas o acqua la dichiarazione di conformità o di rispondenza. Questo vincolo vale anche per chi ha realizzato una modifica nella portata o nella potenza della sua utenza. In caso di mancata comunicazione, la fornitura verrà interrotta.
A proposito di inadempienze, è necessario ricordare che la Camera di Commercio, in quanto garante di quanto previsto nel decreto, può provvedere alla sospensione dell’impresa che non abbia eseguito correttamente il lavoro per almeno tre volte. Progettisti e collaudatori, inoltre, sono soggetti a provvedimenti disciplinari da parte dei loro Ordini professionali in caso di violazione delle norme. Infine, anche i committenti possono subire delle sanzioni amministrative se affidano l’installazione o la manutenzione di un impianto ad un’impresa non abilitata.
La dichiarazione di rispondenza
Diversa dal certificato di conformità è la dichiarazione di rispondenza. Quest’ultima può sostituire il primo nel caso non sia reperibile, ma solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 2008. Questa dichiarazione viene sottoscritta da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico dell’impresa abilitata. Entrambi devono esercitare da almeno 5 anni per poter rilasciare una DiRi. Alla dichiarazione occorre allegare accertamenti e sopralluoghi necessari alla verifica di rispondenza dell’impianto.
[1] D.M. 37/2008
FONTE: http://bit.ly/2a46ig8
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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