Doposcuola e ripetizioni private: come mettersi in regola
Insegnamento privato, ripetizioni e servizi di supporto extrascolastici: qual è la modalità corretta e più conveniente per esercitare l’attività?
Le vecchie ripetizioni, nell’era di internet, non sono tramontate: al contrario, proprio grazie al web si sono sviluppati numerosi servizi disupporto extrascolastico, come lezioni etutoraggio online: in questo modo, i docenti hanno la possibilità di insegnare direttamente da casa, mentre gli studenti ricevono un prezioso aiuto, ovunque si trovino, a costi contenuti.
Tuttavia, sia per le ripetizioni dal vivo che per quelle via web si pone il problema relativo alla giustificazione di quanto guadagnato: qual è la modalità corretta per mettersi in regola senza dover spendere una fortuna?
Ripetizioni: lavoro autonomo occasionale
Innanzitutto, va detto che non sempre, per l’insegnamento e il supporto extrascolastico, è necessario aprire la partita Iva. Se l’attività è esercitata solo saltuariamente, difatti, i compensi possono essere giustificati come reddito di lavoro autonomo occasionale.
All’atto del pagamento, per il docente-lavoratore autonomo occasionale è sufficiente emettere una semplice ricevuta, non soggetta ad Iva; la ricevuta non è soggetta a ritenuta d’acconto se chi paga è direttamente lo studente, in quanto non è un sostituto d’imposta. Se il soggetto pagante, invece, è un sostituto d’imposta (ad esempio la scuola o l’associazione per la quale si effettuano servizi di doposcuola, di tutoraggio, insegnamento, etc., se non ha assunto l’insegnante o non lo ha inquadrato come co.co.co.), alla ricevuta va applicata la ritenuta d’acconto del 20%. Inoltre, la ricevuta è soggetta a una marca da bolloda 2 euro, se il compenso supera i 77,47 euro.
I compensi devono essere dichiarati nel 730, nel quadro D (altri redditi), oppure nel quadro RL del modello Unico. Assieme ai compensi vanno dichiarate le ritenute d’acconto subite e le eventuali spese inerenti documentate, che vanno dedotte dai compensi stessi.
I compensi da lavoro autonomo occasionale beneficiano delladetrazione per redditi di lavoro autonomo, a meno che non si benefici, per lo stesso periodo di lavoro, della detrazione per redditi di lavoro dipendente o di pensione, che sono incompatibili. Se oltre ai compensi di lavoro autonomo occasionale non si possiedono altri redditi e questi non superano 4.800 euro, per effetto delle detrazione l’Irpef non è dovuta.
Se i compensi superano i 5.000 euro annui, non è necessario aprire la partita Iva, ma ci si deve iscrivere alla Gestione Separata dell’Inps e si è obbligati a versare i contributi previdenziali.
Ripetizioni: voucher
Un altro modo per essere in regola con ripetizioni e servizi extrascolastici è quello di frasi retribuire con i voucher, o buoni lavoro.
Ogni buono, che normalmente corrisponde a un’ora di lavoro (ma ci si può accordare per un compenso orario maggiore), ha il valore di 10 euro. Di questi:
- 7,50 vanno al lavoratore, in questo caso all’insegnante;
- 1,30 vanno alla Gestione separata dell’Inps per i contributi previdenziali;
- 75 centesimi vanno all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 50 centesimi vanno all’Inps come compenso per la gestione dei voucher.
Bisogna però considerare che con i voucher non è possibile superare7.000 euro netti di compensi annui totali; inoltre, se il committente è un’azienda o un professionista, non si possono superare 2.000 euronetti annui di compensi erogati dallo stesso soggetto.
I compensi percepiti con i voucher sono esenti da tassazione.
Ripetizioni: partita Iva
Nel caso in cui l’attività di insegnamento extrascolastico sia esercitata regolarmente ed i compensi conseguiti vadano oltre quelli massimi percepibili con i voucher, l’unica soluzione per mettersi in regola è l’apertura di una partita Iva.
La partita Iva non comporta dei costi fissi di per sé, ma è importante sapere che obbliga alla presentazione del modello Unico anche se nell’anno non è stato percepito alcun compenso. Non sono previsticontributi previdenziali da pagare in misura fissa, in quanto è necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps: questa gestione non prevede dei versamenti minimali, dato che l’aliquota contributiva(pari attualmente, per i liberi professionisti, al 27,72%, o al 24% se si è iscritti anche ad altre gestioni) si applica su quanto guadagnato.
Con l’apertura di una nuova partita Iva, è possibile aderire al regime agevolato forfettario: questo regime prevede una tassazione sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività (se si rispettano determinati requisiti) e, successivamente, del 15%. Chi aderisce al regime Forfettario non deve applicare l’Iva in fattura, tenere i registri Iva, non è soggetto all’Irap e agli studi di settore.
Fatta eccezione per i contributi previdenziali, però, l’insegnante aderente al forfettario non può dedurre alcuna spesa: i suoi ricavi, tuttavia, sono decurtati, grazie a un coefficiente di redditività (pari al 78% per i liberi professionisti), del 22% e successivamente sottoposti a tassazione. In pratica, su 1000 euro di compensi, sono tassati 780 euro. Gli insegnanti ed i liberi professionisti in genere aderenti al forfettario non possono superare 30.000 euro annui di compensi.
FONTE: http://bit.ly/2dMDyXh
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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