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Per avere la disoccupazione devo iscrivermi al collocamento?

Per avere la disoccupazione devo iscrivermi al collocamento?

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Stato di disoccupazione: per ottenerlo è necessario che il lavoratore si iscriva alle liste di collocamento?

Le cosiddette liste di collocamento, cioè gli elenchi in cui si dovevano iscrivere i lavoratori privi di impiego, per ottenere lo stato di disoccupazione, non esistono più da tempo: sono state infatti soppresse assieme agli uffici di collocamento e al libretto di lavoro.

Questo non significa, però, che il lavoratore possa far valere lo stato di disoccupazione automaticamente, in quanto vi sono delle procedure da mettere in atto per ottenere questo stato e i diritti ad essi collegati, come ad esempio gli ammortizzatori sociali (Naspi, Asdi, Dis-Coll) e le misure finalizzate alla formazione e alla ricollocazione nel mercato del lavoro. Inoltre, rispetto a un tempo, lo stato di disoccupazione e le relative indennità possono essere persi con maggiore facilità: il disoccupato, difatti, deve frequentare i corsi di formazione e partecipare alle attività previste dal centro per l’impiego nel patto di servizio, pena la perdita dei sussidi e dello stato di disoccupazione.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza su come si acquista lo stato di disoccupazione, a quali benefici dà diritto e quali sono i comportamenti che ne determinano la perdita.

Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione si acquista in tutti i casi di perdita involontaria del lavoro, indipendentemente dalla durata del rapporto e dal motivo del licenziamento: non ha dunque importanza che il contratto lavorativo sia terminato a causa di un licenziamento disciplinare o per giusta causa o, ancora, durante il periodo di prova. Il lavoratore, in tutti questi casi, acquista comunque lo stato di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione non si ottiene, però, nel caso in cui il rapporto lavorativo si sciolga di comune accordo, cioè nei casi di risoluzione consensuale (a meno che la risoluzione non sia conseguente a una procedura di conciliazione) e nel caso in cui sia il lavoratore a cessarlo per dimissioni: fanno eccezione le sole dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Ha diritto allo stato di disoccupazione anche l’inoccupato, cioè chi non ha mai svolto attività lavorativa. Inoltre, con la riforma degli ammortizzatori sociali, è considerato disoccupato anche il disoccupato parziale, cioè chi svolge lavoro subordinato o una collaborazione con reddito inferiore a 8.000 euro annui, o un’attività di lavoro autonomo, anche occasionale, con reddito inferiore a 4.800 euro annui: tali attività, difatti, non determinano la perdita dello stato di disoccupazione.

Perché l’interessato possa ottenere lo stato di disoccupazione, però, è necessario che il lavoratore si rechi presso il centro per l’impiego (che sostituisce l’ufficio di collocamento) a presentare la Did, dichiarazione di immediata disponibilità: si tratta di una dichiarazione con la quale il disoccupato conferma di rendersi disponibile per nuove attività lavorative e per attività formative, orientamento e ricerca di lavoro organizzate dai servizi per l’impiego. Inoltre, al lavoratore viene fatto firmare il patto di servizio, un progetto che prevede delle attività personalizzate, finalizzate a ricollocare il disoccupato.

La Did può essere presentata anche online, attraverso la richiesta all’Inps dell’indennità di disoccupazione; a breve potrà essere trasmessa anche attraverso il portale dell’Anpal, la nuova agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Dal portale Anpal sarà poi possibile fruire dei servizi di incontro domanda-offerta di lavoro.

Stato di disoccupazione: a cosa dà diritto

Se il lavoratore in stato di disoccupazione può far valere almeno 13 settimane contribuite negli ultimi 4 anni e 3 giornate di lavoro nell’anno, ha diritto alla Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, di durata pari alla metà delle settimane contribuite e di ammontare pari al 75% della retribuzione imponibile media mensile degli ultimi 4 anni (sino a 1.195 euro, se l’imponibile medio è superiore, l’indennità Naspi deve essere così determinata: 75% di 1.195 euro, più il 25% della differenza tra 1.195 euro ed il maggior importo, sino ad un limite massimo erogabile di 1.300 euro).

Chi ha terminato la fruizione della Naspi può ottenere l’Asdi, l’assegno di disoccupazione che spetta per un massimo di 6 mesi a chi ha “esaurito” la Naspi, in presenza di determinati requisiti. L’interessato, in particolare, oltre ad aver terminato la fruizione della Naspi:

  • deve possedere lo stato di disoccupazione e aver sottoscritto col centro per l’impiego il patto di servizio;
  • non deve aver richiesto la Naspi anticipata in un’unica soluzione;
  • deve far parte di un nucleo familiare con almeno un minorenne (anche non figlio del richiedente), oppure deve avere almeno 55 anni di età;
  • non deve possedere i requisiti per l’assegno sociale, la pensione anticipata o di vecchiaia;
  • deve avere un Isee non superiore a 5.000 euro;
  • non deve aver percepito Aspi o Mini Aspi (le vecchie indennità di disoccupazione) sino al 31 dicembre 2015;
  • non deve aver percepito 20 mesi di Asdi nel quinquennio precedente;
  • non deve aver percepito 6 mesi di Asdi nell’anno precedente.

L’assegno ammonta al 75% della Naspi.

Se il disoccupato è un lavoratore parasubordinato, cioè un co.co.co., ha diritto alla Dis-Coll,  la nuova indennità di disoccupazione valida per i lavoratori parasubordinati.

La Dis-coll può essere richiesta al termine del contratto di collaborazione, purché il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione ed almeno:

  • 3 mesi di contributi nell’anno precedente al termine della collaborazione;
  • un mese di contributi nell’anno in cui termina il contratto;
  • in alternativa, è sufficiente un rapporto di collaborazione di almeno un mese nell’anno in corso, che preveda un compenso pari alla metà della contribuzione minima mensile.

L’indennità è pari al 75% dell’imponibile medio mensile (eccetto le ipotesi di superamento di determinate soglie), ed ha una durata massima di 6 mesi.

Il disoccupato può poi fruire dell’assegno di ricollocazione, che non è un semplice sostegno del reddito, ma una misura di politica attiva del lavoro. L’assegno è erogato sotto forma di voucher e consente di fruire dei servizi pubblici e privati per trovare una nuova occupazione.

Possono beneficiare del voucher di ricollocazione tutti i disoccupati da almeno 4 mesi, se beneficiari della Naspi. Gli interessati devono:

  • aver già presentato la Did, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • aver firmato il patto di servizio.

L’ammontare dell’assegno, erogato sotto forma di voucher, dipende dal profilo di occupabilità del beneficiario e va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.000 euro.

Il disoccupato può decidere se spendere il voucher nel proprio centro per l’impiego o in un’agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione di residenza.

A prescindere dall’erogazione del voucher, il disoccupato ha il diritto-dovere di presentarsi a tutte le convocazioni del centro per l’impiego, di partecipare alle iniziative formative e di ricollocazione previste per lui e di presentarsi agli incontri di orientamento.

Perdita delle indennità e dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione e l’eventuale diritto all’indennità si perde se:

  • il lavoratore si assenta per 3 volte alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel patto di servizio (alla prima assenza il trattamento mensile è decurtato di ¼, alla seconda è decurtata una mensilità);
  • il lavoratore si assenta per 2 volte alle iniziative di orientamento attivate nei suoi confronti (alla prima assenza si perde una mensilità d’indennità);
  • il lavoratore è rioccupato come lavoratore dipendente a tempo indeterminato con reddito superiore a 8000 euro annui, o in una nuova attività di lavoro autonomo con introiti annui superiori a 4800 euro;
  • il lavoratore raggiunge i requisiti utili alla pensione;
  • il lavoratore acquisisce il diritto alla pensione o all’assegno ordinario d’invalidità (ma può optare per l’indennità di disoccupazione, se più favorevole);
  • il lavoratore inizia un’attività subordinata, autonoma o d’impresa senza comunicarlo all’Inps entro 30 giorni (col modello Asdi- Com), a meno che la durata del rapporto sia inferiore ai 6 mesi o che il rapporto sia comunicato dal datore di lavoro con modello Unilav.

FONTE: http://bit.ly/2ff1KCG

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