Naspi, Asdi e ricollocazione, tutte le misure per i disoccupati
Indennità di disoccupazione 2017: sì a Naspi, Asdi e ricollocazione, in forse la Dis-Coll.
Nuova indennità di disoccupazione Naspiconfermata anche per il 2017, assieme all’Asdi, l’assegno di disoccupazione e al voucher per la ricollocazione. Ancora non è chiaro, invece, se sarà prorogata la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i co.co.co., cioè per i lavoratori parasubordinati.
Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, tutte le misure di cui potranno fruire, nel 2017, i lavoratori disoccupati.
Naspi
La Naspi è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, che ha sostituito, da maggio 2015, le vecchie Aspine Mini Aspi. I requisiti per ottenere la Naspi sono:
- aver perso involontariamente il lavoro (quindi, nessun assegno spetta a chi ha cessato il lavoro per dimissioni, a meno che non siano per giusta causa, o per risoluzione consensuale, se non nell’ambito della procedura di conciliazione per licenziamento);
- trovarsi in stato di disoccupazione;
- poter far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
La Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio Inps (nella maggior parte dei casi coincidente con lo stipendio lordo) degli ultimi 4 anni, sino a 1.195 euro; superata questa soglia, l’indennità è incrementata del 25% della differenza tra 1.195 euro e il maggior importo, sino ad un limite massimo di 1.300 euro. Viene poi decurtata del 3% ogni mese, a partire dal 4°.
La durata della Naspi è pari alla metà delle settimane lavorate degli ultimi 4 anni. Si perde:
- se il lavoratore è rioccupato a tempo indeterminato (o a tempo determinato, con contratto di durata superiore a 6 mesi) e il reddito da lavoro dipendente supera 8.000 euro su base annua;
- se il lavoratore inizia un’attività subordinata, autonoma o d’impresa senza comunicarlo all’Inps entro 30 giorni (col modello Naspi- Com), a meno che la durata del rapporto sia inferiore ai 6 mesi o la comunicazione sia effettuata preventivamente dal datore di lavoro con modello Unilav;
- se il lavoratore svolge attività di lavoro autonomo e il reddito supera 4.800 euro;
- se l’interessato rifiuta un’offerta di lavoro congrua;
- se l’interessato non partecipa alle attività previste nel patto di servizio firmato presso il centro per l’impiego (seminari, corsi di formazione, incontri di orientamento, ricerca attiva di un’occupazione etc.).
Se il lavoratore è rioccupato a tempo determinato, con un contratto inferiore ai 6 mesi, ma la retribuzione supera gli 8.000 euro su base annua la Naspi viene sospesa; in tutti i casi in cui la soglia di 8.000 euro (o di 4.800 euro, per le attività di lavoro autonomo) non viene superata, la Naspi subisce una riduzione pari all’80% del nuovo reddito.
La Naspi può essere fruita in un’unica soluzione da chi desidera mettersi in proprio.
Asdi
L’Asdi è un assegno di disoccupazione, che spetta per un massimo di 6 mesi a chi ha “esaurito” la Naspi, in presenza di determinati requisiti. L’interessato, in particolare, oltre ad aver terminato la fruizione della Naspi:
- deve risultare in stato di disoccupazione e aver sottoscritto col centro per l’impiego il patto di servizio;
- non deve aver richiesto la Naspi anticipata in un’unica soluzione;
- deve far parte di un nucleo familiare con almeno un minorenne (anche non figlio del richiedente), oppure deve avere almeno 55 anni di età;
- non deve possedere i requisiti per l’assegno sociale, la pensione anticipata o di vecchiaia;
- deve avere un Isee (l’indicatore della situazione economica della famiglia) non superiore a 5.000 euro;
- non deve aver percepito Aspi o Mini Aspi (le vecchie indennità di disoccupazione) sino al 31 dicembre 2015;
- non deve aver percepito 20 mesi di Asdi nel quinquennio precedente;
- non deve aver percepito 6 mesi di Asdi nell’anno precedente.
L’assegno ammonta al 75% della Naspi e si perde, o si riduce, nelle stesse ipotesi appena esposte per la Naspi. Inoltre viene sospesa:
- per il mancato aggiornamento della dichiarazione Isee (chiamata anche Dsu, dichiarazione sostitutiva unica) entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione: l’erogazione in questo caso è sospesa dal 1° febbraio;
- per la scadenza del periodo di validità dell’Isee corrente, nel caso in cui questa particolare dichiarazione sia presentata, se entro i successivi 2 mesi non si presenta una nuova dichiarazione Isee.
Assegno di ricollocazione
Nel 2017 dovrebbe entrare a regime l’assegno di ricollocazione: si tratta di un voucher spettante ai disoccupati da almeno 4 mesi che percepiscono la Naspi senza ancora aver trovato un nuovo lavoro.
L’ammontare del voucher va da 1.500 a 5.000 euro, a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore: il voucher, però, non può essere intascato dal beneficiario, ma deve essere speso in servizi per ritrovare un impiego, presso i centri per l’impiego o le agenzie per il lavoro (che non incasseranno nulla, se non avranno ricollocato il disoccupato).
Non tutti i disoccupati potranno beneficiare del buono: nella fase sperimentale, che dovrebbe essere avviata a breve, ci sarà un’estrazione che premierà tra i 10.000 e i 20.000 disoccupati.
Per partecipare ci si dovrà iscrivere al nuovo portale dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), il “portale unico registrazione persone in cerca di lavoro”, al momento non ancora operativo, comunicando di essere disoccupati e disponibili a un lavoro e alle iniziative dei servizi per l’impiego.
Dis-Coll
Non si sa ancora, al momento, se nel 2017 sarà prorogata, o meno, la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione spettante ai co.co.co., cioè ai lavoratori parasubordinati, se in possesso di almeno 3 mesi di contributi tra la data di disoccupazione e il 1° gennaio dell’anno precedente.
Certo è che, nel 2016, il numero dei collaboratori è sceso vertiginosamente, complici gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori dipendenti e, soprattutto, l’abolizione del contratto a progetto e le severe sanzioni per le finte collaborazioni. Il calo dei potenziali beneficiari della Dis-Coll, dunque, potrebbe far sì che l’indennità sia prorogata anche al 2017.
Ricordiamo che l’indennità è pari, come la Naspi, al 75% dell’imponibile medio Inps (eccetto le ipotesi di superamento di determinate soglie), ed ha una durata massima di 6 mesi.
Mobilità e mobilità in deroga
Niente da fare, infine, per l’indennità di mobilità, sia ordinaria che in deroga. Dal 2017, i lavoratori cessati a seguito di licenziamento collettivo potranno dunque percepire soltanto la Naspi e successivamente, ricorrendone i requisiti, anche l’Asdi e l’assegno di ricollocazione.
FONTE: http://bit.ly/2ghhOV7
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