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Tredicesima 2016

Tredicesima 2016

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Tredicesima mensilità: a chi spetta la gratifica natalizia, in quale misura matura, a quanto ammonta, quando viene erogata.

All’avvicinarsi del Natale si avvicina, per la generalità dei lavoratori dipendenti, la riscossione della tredicesima. La tredicesima mensilità, o gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva, cioè uno stipendio mensile in più, che spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Le disposizioni sulla tredicesima, però, non sono uguali per tutti, in quanto questo istituto è disciplinato dai contratti collettivi: così, a seconda dei casi, la gratifica natalizia può maturare in misura differente ed essere erogata con scadenze diverse, senza contare che possono esserci degli accordi, tra datore e lavoratore, che prevedono il pagamento di un rateo della tredicesima ogni mese.

Vediamo, in questo breve vademecum, quando e come matura la tredicesima e quando deve essere pagata, per le principali categorie di lavoratori e per i pensionati.

Tredicesima: spetta ai co.co.co.?

Innanzitutto, va precisato che la tredicesima non spetta ai co.co.co., cioè ai lavoratori parasubordinati, ma spetta soltanto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. È comunque possibile che collaboratore parasubordinato e committente si accordino per un extra della retribuzione assimilabile alla gratifica natalizia.

Tredicesima: quando viene pagata?

La tredicesima è corrisposta, normalmente, dal datore una volta all’anno, di solito in occasione delle festività natalizie: la data precisa è stabilita dai contratti collettivi o dalla prassi aziendale, se più favorevole. Ad esempio, il contratto collettivo Commercio e terziario stabilisce che la tredicesima deve essere erogata entro la vigilia di Natale.

Ci sono dei casi, poi, nei quali la tredicesima è pagata due volte l’anno, in due ratei: si tratta dei lavoratori dell’edilizia. Per loro, il datore di lavoro deve versare ogni mese, alla Cassa Edile, il 14,20% della retribuzione, come accantonamento per la gratifica natalizia. La Cassa Edile, poi, liquida i dipendenti in due ratei semestrali:

  • entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi del semestre ottobre/marzo;
  • entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi del semestre aprile/settembre.

Per i pensionati, la tredicesima è pagata con la rata di dicembre della pensione.

Tredicesima: a quanto ammonta?

L’ ammontare della tredicesima è stabilito dai contratti collettivi: normalmente l’importo è pari a una normale mensilità di stipendio, o meglio, alla retribuzione globale mensile di fatto, per chi riceve la retribuzione mensilizzata, mentre è fissato in un determinato numero di ore per i lavoratori con paga oraria.

Secondo il ccnl Commercio e Terziario ed il ccnl Turismo, la tredicesima ammonta a una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno di ciascun anno.

Nell’ammontare sono compresi gli elementi della retribuzione obbligatori, determinati ed erogati con continuità; i contratti collettivi possono includere anche voci non obbligatorie, se definite e corrisposte con continuità. Ad esempio, sono inclusi nella tredicesima la metà dell’eventuale diaria corrisposta in misura fissa e l’intera indennità di sede disagiata, nonché l’Edr (elemento distinto della retribuzione), perché si tratta di elementi erogati in modo continuativo.

Tredicesima: spetta anche l’assegno al nucleo familiare?

L’Anf, cioè l’assegno al nucleo familiare, una prestazione di assistenza a carico dell’Inps ma corrisposta dal datore di lavoro, non è erogato sulla tredicesima. L’Inps, infatti, riconosce questo importo per 12 mensilità.

Tredicesima: aumenta se ho fatto degli straordinari?

Se, durante l’anno, è stato svolto lavoro straordinario, questo non è compreso negli elementi da includere per stabilire l’ammontare della tredicesima, normalmente. Se, però, si tratta di straordinario obbligatorio, continuativo e predeterminato, si ritiene che debba essere incluso nella tredicesima, perché, in questo caso, rientra nella retribuzione globale di fatto.

Tredicesima: come e quando matura?

La tredicesima matura nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se il lavoratore ha prestato servizio tutto l’anno, la tredicesima spetta in misura intera; se, invece, in alcuni mesi non ha prestato servizio, maturano solo i ratei (cioè i dodicesimi) di tredicesima pari ai mesi di lavoro.

Nella generalità dei contratti collettivi, sono considerate come un mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni. I contratti possono comunque prevedere un conteggio più favorevole al lavoratore. In alcuni casi il diritto matura anche se il lavoratore è assente.

Tredicesima: quanto spetta col contratto part time?

Se il lavoratore ha un contratto di part time orizzontale, cioè presta servizio in tutte le giornate lavorative, ma per meno ore rispetto all’orario ordinario (normalmente pari a 8 ore al giorno), i ratei di tredicesima maturano per intero. L’ammontare della tredicesima, però, deve essere proporzionato all’orario effettuato, dato che la base di calcolo è la retribuzione corrente, già riproporzionata in base all’effettivo orario di lavoro a tempo parziale.

Se il lavoratore, invece, ha un contratto di part time verticale, cioè presta servizio a tempo pieno, ma per un numero minore di giornate, settimane o mesi, oppure se ha un contratto misto, valgono le stesse regole applicate nel caso in cui il lavoratore sia assunto o licenziato nel corso del mese. In pratica, sono considerate come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni, mentre non vengono considerate quelle inferiori, salvo il trattamento di miglior favore previsto eventualmente dal contratto collettivo: il rateo di tredicesima, dunque, matura solo nel primo caso.

Tredicesima: matura durante il congedo di maternità?

I ratei di tredicesima maturano sia durante il congedo di maternità obbligatoria che durante i permessi per allattamento, ma sono a carico dell’Inps. Nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto dell’Inps, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro.

La tredicesima non matura, invece, durante la cosiddetta maternità facoltativa, o congedo parentale: in questo caso, dunque, il datore di lavoro deve detrarre l’importo non maturato in ore, sulla base del periodo non retribuito per l’assenza.

Tredicesima: matura durante la malattia?

La tredicesima matura sia durante le assenze per malattia, che durante le assenze per infortunio, ma nel limite del periodo tutelato dal contratto collettivo, cioè del periodo di comporto. Anche in questo caso, vale quanto appena esposto per la maternità, in quanto la retribuzione è a carico dell’Inps, in caso di malattia, mentre è a carico dell’Inail, in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. La tredicesima non matura, invece, durante le astensioni per malattia del figlio, anche qualora siano indennizzate.

Tredicesima: matura durante le ferie?

La tredicesima matura in misura piena durante le ferie, poiché queste assenze sono considerate, ai fini delle mensilità aggiuntive, come un periodo lavorato. La tredicesima matura in misura piena anche durante le festività ed i permessi retribuiti, mentre non matura durante i periodi di aspettativa o durante la fruizione di permessi non retribuiti.

Tredicesima: matura durante lo sciopero?

Nelle assenze per sciopero la tredicesima non matura, perché si tratta di assenze non retribuite considerate come una temporanea sospensione del contratto, durante le quali il lavoratore non è tenuto a prestare la propria attività e il datore non è tenuto ad erogare alcuna retribuzione.

Per quanto riguarda la tredicesima, il datore di lavoro deve dunque decurtare la quota relativa ai periodi di sciopero. Per determinare l’importo della decurtazione, bisogna moltiplicare l’ammontare della tredicesima per il rapporto tra le ore non retribuite e l’ammontare annuo delle ore lavorative, che sono, nella generalità dei casi, 2080, cioè 40 ore per 52 settimane.

Semplificando i calcoli, se un lavoratore, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, ha fatto 16 ore di sciopero, la tredicesima spettante va riproporzionata come segue:

  • (importo della tredicesima/2080) per (2080-16);
  • considerando una tredicesima spettante pari a 1.500 euro otteniamo:
  • 1500/2080 x 2064=1.488,46 euro.

Tredicesima: matura durante il periodo di prova?

Durante il periodo di prova i ratei di tredicesima maturano in misura intera; tuttavia, il periodo di prova è considerato utile nel caso in cui sia seguito dalla conferma in servizio, in quanto, normalmente, i contratti collettivi rinviano la liquidazione della tredicesima alla conferma in servizio. Di conseguenza, se a dicembre il lavoratore è ancora in prova, il rateo maturato deve essere corrisposto alla conferma, ma in base alla retribuzione in vigore al 31 dicembre.

Tredicesima: matura durante la cassa integrazione?

Nei periodi di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria (Cig o Cigo e Cigs), la tredicesima matura solo durante i periodi di riduzionedell’orario di lavoro, mentre non matura quando è presente una sospensione a zero ore.

Ad ogni modo, la mancata maturazione riguarda soltanto la quota di tredicesima a carico del datore di lavoro, poiché l’integrazione salariale, pari all’80% della normale retribuzione, è a carico dell’Inps e include una quota della tredicesima.

Tredicesima: spetta durante il congedo straordinario Legge 104?

Nei periodi di congedo straordinario retribuito, cioè durante l’aspettativa prevista per chi assiste familiari portatori di handicap grave, retribuita a carico dell’Inps, il lavoratore ha diritto a un’indennità commisurata all’ultimo stipendio percepito, comprensiva dei rateidelle mensilità aggiuntive, come la tredicesima; pertanto, visto che la tredicesima è già compresa nell’indennità erogata dall’Inps, non deve essere erogata due volte.

Tredicesima: può essere pagata ogni mese?

Azienda e lavoratore possono accordarsi prevedendo il pagamento di un rateo della tredicesima (e di ulteriori mensilità aggiuntive, come la quattordicesima) ogni mese. Considerando che, in quest’ipotesi, il trattamento è di miglior favore per il dipendente, non è necessario sottoscrivere accordi collettivi in merito, ma è sufficiente una pattuizione individuale.

La tredicesima in busta è più bassa dello stipendio: perchè?

La tredicesima può risultare più bassa dello stipendio non solo quando non sono maturati tutti e 12 i ratei della mensilità aggiuntiva, ma anche perché, su questa mensilità, va applicata la ritenuta Irpef, cioè la tassazione, senza applicare le detrazioni (per reddito di lavoro dipendente o per familiari a carico). Le detrazioni, difatti, vanno calcolate su 12 mensilità. Le imposte, per questo motivo, sono più alte ed il netto in busta paga più basso, rispetto a un normale stipendio.

Perché nella tredicesima non ci sono le addizionali regionali e comunali?

Le trattenute mensili per l’addizionale regionale e comunale a saldo sono applicate allo stipendio per 11 mesi, da gennaio a novembre, mentre l’addizionale comunale in acconto è trattenuta per 9 mesi, da marzo a novembre: di conseguenza, le addizionali non compaiono nella tredicesima.

FONTE: http://bit.ly/2gjWOiZ

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