Chi si può iscrivere alle categorie protette?
Le categorie protette sono particolarmente tutelate dalla legge, soprattutto al fine del loro inserimento nel mondo del lavoro. Ma chi ne fa parte? E come?
La legge [1] tutela determinate categorie svantaggiate di lavoratori, definite categorie protette, con l’obiettivo principale di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.
Nello specifico, le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate – anche grazie a specifiche agevolazioni fiscali – ad assumere una quota di lavoratori ad esse appartenenti.
Categorie protette: chi può iscriversi?
Appartengono alle categorie protette:
- individui con invalidità civile di grado superiore al 45%;
- invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
- non vedenti e sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I possessori dei requisiti visti, quindi, che siano disoccupati, abbiano più di 15 anni e meno di 65, possono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato presso i Centri dell’Impiego.
Dell’accertamento dell’invalidità civile, anche quella derivante da cecità e sordità, si occupano apposite commissioni dell’Asl (formate da medici Asl e integrate da un medico Inps), che sottopone a visita medica il cittadino affetto da disabilità. A tal fine, la procedura da seguire è la seguente. Il proprio medico curante attesta la natura dell’infermità presente e completa appositi modelli di certificazione predisposti dall’Inps: tale certificato (detto certificato introduttivo) viene compilato al computer e inviato per via telematica all’Ente previdenziale. A questo punto, il sistema genera un codice che viene consegnato al paziente con la firma del medico curante e sulla base del quale la persona affetta da invalidità può richiedere la visita della commissione sanitaria. Per fare questo, occorre presentare all’Inps (sempre per via telematica) il certificato introduttivo firmato dal medico, accreditandosi sul sito (si riceve un codice pin da parte dell’Inps). Se non si è accreditati, si potrà inviare il tutto tramite caf, associazioni di categoria o patronati; il sistema abbina il certificato introduttivo inviato dal medico con la domanda presentata dal paziente ed entro 30 giorni si verrà convocati per la visita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e tramite email all’indirizzo fornito. A conclusione della visita (dove occorre presentare tutta la documentazione sanitaria in possesso), la commissione sanitaria redige un verbale elettronico, in cui viene attestata la percentuale di invalidità e la cosiddetta scheda funzionale, in cui accerta quali sono le capacità lavorative del soggetto e, quindi, le mansioni a cui potrà essere effettivamente adibito. Il verbale è poi inviato dall’Inps alla persona interessata, in doppio esemplare: uno con tutti i dati sensibili del soggetto, l’altro con il solo giudizio finale (percentuale di invalidità), utilizzabile per uso amministrativo. Solo ora e se la percentuale di invalidità accertata è superiore al 45% ci si può presentare al Centro per l’impiego.
Categorie protette: quali obblighi hanno le aziende?
Come anticipato, le aziende che impieghino più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di assumere una certa quota di appartenenti alle categorie protette secondo quanto previsto dalla legge:
- da 15 a 35 dipendenti un invalido;
- da 36 a 50 dipendenti due invalidi;
- da 51 a 150 dipendenti il 7% di invalidi e un altro beneficiario della legge 68/99
- oltre i 150 dipendenti il 7% di invalidi e 1% di altri beneficiari della legge 68/99.
Le aziende possono assumere un invalido civile attraverso due modalità:
- per chiamata nominativa, individuando direttamente il lavoratore da assumere;
- per chiamata numerica attraverso le liste del Centro dell’Impiego.
Gli iscritti agli elenchi possono, inoltre, partecipare a tutti i concorsi pubblici, beneficiando in alcuni casi di un tempo extra per lo svolgimento della prova concorsuale. Chi ha una percentuale di invalidità superiore all’80%, inoltre, non è tenuto a svolgere l’eventuale prova preselettiva prevista dal bando di concorso.
Categorie protette: cos’è il collocamento mirato?
Il collocamento mirato è istituito presso i Centri dell’Impiego di ogni provincia e la sua funzione è quella di agevolare l’inserimento degli appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro. A questo scopo, si sottoscrivono delle convenzioni con le aziende che lo richiedono (anche se non hanno l’obbligo di assunzione di categorie protette) tramite le quali vengono stabiliti modalità e tempi di inserimento degli iscritti al collocamento mirato. All’interno di tali convenzioni, si possono prevedere diverse modalità di inserimento: la scelta nominativa, periodi di tirocinio formativo o di orientamento, assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, allungamento del periodo di prova rispetto a quello previsto dal Ccnl con la clausola che, nel caso in cui il periodo di prova non venga superato a causa della disabilità del lavoratore, questo fatto non divenga la causa della cessazione del rapporto di lavoro.
Categorie protette: quali agevolazioni per le aziende?
La legge prevede delle agevolazioni proprio per incentivare le assunzioni delle categorie protette [2]:
- un massimo di otto anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con invalidità in percentuale superiore al 79%;
- sempre per un periodo massimo di otto anni fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico a prescindere dalla percentuale di invalidità;
- fino ad un massimo di 5 anni di fiscalizzazione del 50% per l’assunzione di lavoratori con percentuale di invalidità compresa tra il 67 e 79%;
- rimborso forfetario che copra parzialmente le spese sostenute per adeguare il posto di lavoro a persone con percentuale di invalidità superiore al 50%, per approntare tecnologie finalizzate al telelavoro o per rimuovere eventuali barriere architettoniche.
Categorie protette: quali sanzioni per le aziende che non le assumono?
Le aziende – pubbliche o private – che rispettano quanto previsto dalla legge sulle assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette sono punite con sanzioni amministrative disposte dalle direzioni provinciali del lavoro, il cui importo è destinato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Tali sanzioni ammontano a:
– euro 516 in caso di ritardo del prospetto informativo dal quale deve risultare il numero complessivo dei lavoratori impiegati e i nominativi dei disabili e che va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per ogni ulteriore giorno di ritardo la sanzione viene incrementata di 25 euro;
– dopo 60 giorni da quello in cui scatta l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili 51 euro per ogni lavoratore non assunto.
Categorie protette: quando non occorre assumerle?
Previsti anche alcuni casi in cui le aziende possono essere esonerate dall’obbligo di assunzione di categorie protette:
- aziende che si trovino in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ed abbiano adottato interventi straordinari di integrazione salariale;
- aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato;
- aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà;
- aziende in mobilità per il solo periodo in cui perduri la mobilità. Tale periodo può essere incrementato di un anno se la mobilità si conclude con il licenziamento di un numero di dipendenti superiore a 5.
Le aziende che, per la peculiarità della loro attività, non possono assumere l’intera quota di categorie protette prevista dalla legge possono essere esonerate dall’obbligo, pagando un contributo di 12,91 euro per ogni disabile e per ogni giorno di lavoro.
[1] L. n. 68 del 12.03.1999.
[2] Art. 13 l. n. 68 del 12.03.1999.
FONTE: http://bit.ly/2l6adxk
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"