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Congedo obbligatorio di maternità 2017

Congedo obbligatorio di maternità 2017

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Maternità, tutto quello che c’è da sapere: congedo obbligatorio, durata, flessibilità, trattamento lavoratori dipendenti, parasubordinati, domestici e autonomi.

Il congedo di maternità, conosciuto anche come astensione obbligatoria per maternità, o aspettativa per maternità, è un periodo di assenza dal lavoro retribuito e riconosciuto obbligatoriamente prima e dopo la nascita del bambino (o nei casi di adozione e affidamento), sia per le lavoratrici madri che, in alcuni casi particolari, per i padri lavoratori.

Durante questo periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un trattamento economico direttamente dall’Inps (o del diverso ente previdenziale, se lavoratrice autonoma o libera professionista), in sostituzione della normale retribuzione. Tale indennità può anche essere integrata, per le lavoratrici dipendenti, dal datore di lavoro, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

È importante sottolineare che il periodo di astensione obbligatoria per maternità costituisce un diritto indisponibile, cioè al quale la lavoratrice non può rinunciare, anche in assenza di controindicazioni mediche.

La disciplina di tale congedo è rimasta per lo più immutata nel corso degli ultimi anni: il 2016 vede la stabilizzazione di alcune misure affacciatesi nel 2015 grazie al Jobs Act, quale la sospensione del congedo nel caso di ricovero del neonato.

A chi spetta il congedo di maternità

Questa indennità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, parasubordinate, agricole, autonome, a coloro che lavorano a domicilio, a coloro che hanno un contratto di apprendistato, alle collaboratrici a progetto, alle colf, alle disoccupate e alle socie lavoratrici di società cooperative. Per ogni tipo di impiego esistono delle norme ben precise che regolano il concedo di maternità che di seguito ti spiegheremo nello specifico.

Maternità obbligatoria: quanto dura?

Il periodo di astensione dal lavoro dura complessivamente 5 mesi e può essere fruito in due modalità diverse:

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto (ai quali si deve aggiungere l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, laddove sia avvenuto oltre il termine) e i 3 mesi successivi al parto;

oppure:

  • 1 mese precedente il parto e 4 successivi. Per poter usufruire di questa seconda modalità e quindi poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gravidanza, dovrai ottenere un’attestazione rilasciata dal medico aziendale e da un ginecologo nella quale viene chiaramente sottoscritto che tale scelta non provocherà alcun danno di salute né per te mamma e né per il futuro nascituro. In questo caso parliamo di flessibilità: tale variazione può essere successivamente ridotta (ampliando il periodo di astensione precedente al parto inizialmente richiesto) sia su richiesta della lavoratrice che per fatti sopravvenuti (come una malattia).

Secondo un noto messaggio dell’Inps, nel computo del periodo che precede il parto l’azienda deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza [1].

Tutto ciò è valido per una gravidanza “normale”, ma il congedo di maternità prevede anche altre situazioni in cui è possibile usufruirne ed in modo diverso. Vediamo cosa prevede la legge.

In caso di parto prematuro spettano a te mamma, oltre i tre mesi regolari dopo il parto, i giorni  di cui non hai goduto prima del parto. Questo vale anche qualora la somma tra questi giorni aggiuntivi e gli effettivi 3 mesi post partum superi i cinque mesi.

Per il parto gemellare, invece, non è prevista nessuna clausola particolare e la durata del congedo di maternità obbligatoria resta invariata.

Nel caso in cui si verificasse un’interruzione di gravidanza, dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, a te lavoratrice spetta comunque il concedo intero di maternità: avrai quindi il diritto ad astenerti dal lavoro in quanto la legge italiana considera questo periodo di gestazione, seppur interrotto, come un vero e proprio parto. Allo stesso modo avrai però la possibilità e la facoltà di ritornare a lavoro anche prima della fine dei 5 mesi di congedo.

Hai diritto al congedo di maternità anche per le adozioni o gli affidi, sia nazionali che internazionali. Per entrambi i casi, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore (adottato o affidato) nella famiglia adottiva. Potrai fruire del periodo di assenza dal lavoro anche in modo parziale e cioè anche prima dell’ingresso in Italia del minore. Allo stesso modo è importante specificare che rientrano in questa misura anche i periodi di permanenza all’estero per espletare tutte le procedure di adozione o affido validi in Italia. Questo periodo può, perciò, essere indennizzato a titolo di congedo di maternità.

Inoltre è da specificare che, dal 2015, l’astensione per maternità è sospesa in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, ma la lavoratrice dovrà disporre di un certificato medico attestante la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. Questo diritto può essere esercitato dalla mamma lavoratrice una sola volta per ogni figlio.

Maternità obbligatoria- astensione precedente al parto: domanda

Per esercitare il diritto all’astensione obbligatoria precedente al parto e ricevere il connesso trattamento economico, dovrai presentare apposita domanda all’Inps ed al datore di lavoro, entro i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.

Nella domanda andranno indicati i dati i tuoi dati; quelli dell’azienda e del contratto; il mese di gestazione e la data presunta del parto, salvo i casi di pagamento diretto dell’indennità di maternità da parte dell’Inps .

La domanda dovrà essere inoltrata tramite:

  • Sito internet dell’Inps, qualora la lavoratrice sia munita del proprio Pin dispositivo, all’interno della sezione “Servizi Online per il cittadino”;
  • Contact center multicanale, al numero 803.164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti contenenti i dati non autocertificabili (ad esempio, provvedimento di adozione) dovranno essere inoltrati all’Istituto tramite raccomandata a/r , oppure presentati allo sportello, unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda.

Maternità obbligatoria- astensione successiva al parto: domanda

Per godere del periodo di astensione successiva al parto la lavoratrice deve presentare all’azienda e all’Inps, entro 30 giorni dall’evento,  il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data di nascita, o la relativa dichiarazione sostitutiva. Il diritto all’indennità economica, comunque, non decade per il ritardo.

Maternità obbligatoria: anticipazione e proroga

Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:

  • per gravi complicazioni della gravidanza o patologie che possono essere aggravate dalla gravidanza;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali possono recare pregiudizi alla salute della donna e del nascituro;
  • quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non è possibile spostarla ad altre mansioni.

In presenza di tali condizioni, l’organo competente deve disporre l’interdizione dal lavoro fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, e nel periodo successivo.

Maternità obbligatoria: indennità

Alla lavoratrice dipendente, come abbiamo accennato, spetta innanzitutto un’indennità a carico dell’Inps, pari, nella maggioranza delle ipotesi, all’80% della retribuzione giornaliera, riferita al periodo di paga mensile precedente a quello d’inizio del congedo di maternità. Tale indennità comprende anche il rateo giornaliero di gratifica natalizia o tredicesima, il rateo relativo alla quattordicesima (ove prevista), nonché i ratei relativi ad ulteriori emolumenti periodici quali premi, mensilità aggiuntive o trattamenti accessori eventualmente erogati.

La contrattazione collettiva può, poi, prevedere l’integrazione a carico del datore di lavoro, fino a raggiungere il 100% dell’ordinaria retribuzione percepita in busta paga. A carico del datore di lavoro resta anche il pagamento di tutte le festività cadenti durante il periodo di maternità obbligatoria, per le operaie, e di quelle cadenti di domenica, per le impiegate.

Maternità obbligatoria: lavoratrici autonome

Le lavoratrici autonome, indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro [2], hanno diritto a un’indennità giornaliera di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto. L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda della lavoratrice che può inviarla tramite:

  • sito internet dell’Inps, all’interno della sezione “Servizi Online per il cittadino”, qualora la lavoratrice possieda un Pin dispositivo;
  • contact center multicanale, al numero 803.164;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti contenenti dati non autocertificabili devono essere inoltrati all’Istituto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentati allo sportello, unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda. L’indennità si prescrive in un anno, ma possono essere idonei a interrompere la prescrizione tutti gli atti scritti volti a far valere il diritto.

Maternità obbligatoria: lavoratrici parasubordinate

Le lavoratrici parasubordinate (Co.co.co) e le libere professioniste, iscritte in via esclusiva alla Gestione separata, tenute al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% , hanno diritto a percepire l’indennità di maternità per il seguente periodo:

  • 2 mesi antecedenti la data del parto;
  • 3 mesi successivi alla data stessa (o per 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore, nei casi di adozione e affidamento).

Si ha diritto all’indennità anche in caso di astensione anticipata, e per ulteriori periodi di interdizione autorizzati.
Per ottenere l’indennità, per quanto concerne le parasubordinate, è necessaria un’attestazione di astensione effettiva dal lavoro, che deve essere effettuata sia dalla collaboratrice che dal committente, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’indennità è corrisposta alla collaboratrice, o alla libera professionista, direttamente dall’Inps, a seguito di apposita domanda, che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica , tramite sito dell’Inps, Contact Center o Patronati.

La misura dell’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito imponibile ai fini contributivi derivante da attività di Co.co.co o libero professionale, percepito nel seguente periodo di riferimento:

  • 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;
  • in alternativa, nel periodo minore, quando l’anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi.

Maternità obbligatoria: colf

Il diritto a percepire l’indennità di maternità dall’Inps, per le lavoratrici domestiche, spetta solo se sono stati maturati i seguenti accrediti contributivi (anche per lavori non domestici, e per impieghi al di fuori del territorio italiano, ma in uno Stato Ue):

  • 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità;
  • in alternativa, 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

L’indennità è pari all’80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari, ed è erogato direttamente dall’Inps.

Maternità obbligatoria: lavoratrici disoccupate

L’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici disoccupate, nelle seguenti ipotesi:

  • lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali o ridotti (ora Naspi) o alla indennità di mobilità;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
  • lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
  • lavoratrici agricole a tempo determinato (Otd) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell’anno precedente ovvero nell’anno in corso prima dell’inizio della maternità.

[1] Inps, Mess. n. 18311/2007.

[2] Cass. Sent. n.289 del 12.01.2000.

FONTE: http://bit.ly/2lkTHtA

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