Se il lavoratore non può più svolgere una mansione che succede?
Lo stato di invalidità sopravvenuta è causa di licenziamento solo se il dipendente non può essere adibito ad altre mansioni, anche di grado inferiore.
Non capita raramente che un lavoratore, assunto in condizioni di perfetta idoneità e salute, senza quindi alcuna forma di invalidità o problema fisico, maturi successivamente un’incompatibilità con le mansioni a cui è stato preposto, mansioni che pertanto diventano per lui insostenibili. Ciò può avvenire proprio per causa della prolungata esecuzione di tali attività lavorative (cosiddetta «malattia professionale») o per ragioni esterne e indipendenti dall’azienda (incidente stradale, sopraggiunta malattia, ecc.). Ebbene, che succede se il lavoratore non può più svolgere le sue mansioni? Quali diritti vanta il dipendente: può chiedere di essere trasferito ad un altro settore, con differenti attività da compiere, oppure dovrà rassegnarsi al licenziamento?
La legge [1] disciplina appositamente il caso di invalidità sopraggiunta in corso di lavoro e stabilisce che, se durante l’esecuzione del rapporto, il dipendente, non disabile al momento dell’assunzione, diventa inabile allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di infortunio o di malattia sopravvenuta, egli ha diritto di chiedere, al proprio datore, di adibirlo a mansioni differenti. Ciò vale sia nel caso in cui l’invalidità dipenda dall’ambiente lavorativo che in tutti gli altri casi. In particolare, il datore di lavoro ha un vero e proprio obbligo – e non già una semplice facoltà – di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori: in tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Solo se ciò non è possibile, si può procedere al licenziamento.
In buona sostanza, bisognerà verificare se:
- esistono altre mansioni disponibili – innanzitutto dello stesso livello contrattuale e, in subordine, anche inferiori – a cui adibire il dipendente divenuto invalido;
- tali mansioni sono compatibili con l’inabilità del dipendente.
Il licenziamento è possibile solo se tali due presupposti non sussistono (l’onere della prova, in caso di contestazione del licenziamento, spetta al datore di lavoro). In tal caso scatta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a causa dello stato invalidante.
Il lavoratore divenuto invalido verrà però avviato dagli uffici competenti presso un’altra azienda con diritto di precedenza, senza inserimento nella graduatoria, e assegnato a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative.
[1] Artt. 1, co. 7, e art. 4, co. 4, L. 68/99; art. 3, co. 2, 3 e 4, Dpr n. 333/2000.
FONTE: http://bit.ly/2oovJLm