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Denunciare il datore di lavoro: quali rischi?

Il lavoro dipendente rischia il licenziamento solo se sporge la denuncia-querela in malafede, sussistendo gli estremi della calunnia, consapevole cioè dell’innocenza del datore.

Il tuo datore di lavoro ti sta minacciando in tutti i modi, sta utilizzando condotte vessatorie per farti dimettere volontariamente, ti sta umiliando e sta usando mezzi illeciti per farti fuori. Non vuole licenziarti perché sa che, altrimenti, perderebbe la causa; ma, a porte chiuse, le allusioni sono chiare e i tentativi di violenza tutt’altro che velati. Una volta ha anche tentato di picchiarti. Hai deciso così di denunciarlo, ma non hai le prove di ciò che dici. E poi lui ha “fior di avvocati” mentre tu non puoi permetterti una difesa. Cosa fai? Puoi querelarlo, sicuramente: tanto, per sporgere una querela ai carabinieri, non c’è bisogno di un difensore; e poi l’azione penale viene condotta a spese dello Stato. Ma c’è un problema: chi mai testimonierà a tuo favore? Anche questo non dovrebbe essere un ostacolo: come noto, nel processo penale, anche la vittima può testimoniare a favore di se stessa e, solo con le proprie dichiarazioni, far condannare il colpevole. Tuttavia, il timore che il capo la faccia ugualmente franca e risulti innocente, ti fa desistere. Per cui ti chiedi: quali rischi corre chi prova a denunciare il datore di lavoro? La risposta è in una recente sentenza della Cassazione [1] che, in realtà, non dice nulla di nuovo poiché il principio è ormai consolidato in giurisprudenza.

La prima cosa da ricordare, prima di spiegare cosa rischia chi denuncia il datore di lavoro, è che il codice civile [2] sancisce l’obbligo di fedeltà del dipendente nei confronti dell’azienda. L’interpretazione di tale norma, però, non può spingersi sino al punto di vietare al dipendente di denunciare fatti con rilevanza penale verificatisi nel luogo di lavoro. Una tale lettura della norma finirebbe per costituire una sorta di «dovere di omertà» tutt’altro che tutelato dal nostro ordinamento. Dunque, è sicuramente un diritto del dipendente sporgere denuncia o querela  (rispettivamente a seconda che i fatti siano perseguibili solo a querela di parte o anche a d’ufficio) verso il capo.

A questo punto, però, il tuo problema principale non è risolto: che rischi in caso di assoluzione del datore di lavoro? Mettiamo che tu non riesca a raggiungere la prova del “fattaccio” consumatosi in azienda o che, ignorando un cavillo della norma noto solo agli avvocati, ritieni che la condotta costituisca un reato mentre invece non lo è, oppure esiste un escamotage per non essere puniti. Rischieresti in questo caso il posto di lavoro? La risposta è negativa. Secondo infatti la Cassazione, non può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che presenta una denuncia-querela, poi archiviata, per reati commessi dal datore di lavoro a meno che non risulti il carattere calunnioso o la consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito. In pratica, il dipendente perde il posto solo se agisce in malafede, conoscendo bene l’innocenza del proprio capo e, ciò nonostante, lo querela. In questo caso, infatti – e solo in questo caso – egli ben potrebbe essere controquerelato per calunnia. La calunnia invece non sussiste se chi sporge denuncia o querela è in buona fede perché sa che i fatti si sono realizzati davvero nel modo narrato alle autorità, al di là poi del fatto se riesce davvero a provarli o se, per una sua ignoranza della legge, tali condotte non hanno rilevanza penale o sono “scusabili”. L’importante, insomma, è non raccontare bugie.

Dunque, la denuncia formulata da un dipendente nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per maltrattamenti, lesioni personali, mobbing e altri illeciti penali non giustifica il licenziamento anche se le accuse formulate in sede penale non risultino veritiere. La giusta causa di licenziamento scatta solo se ne emerge il carattere calunnioso, nel senso che il lavoratore che ha sporto la querela deve essersi mosso nella consapevolezza della non veridicità dei fatti ascritti al legale rappresentante.

note

[1] Cass. sent. n. 22375/2017.

[2] Art. 2105 cod. civ.

FONTE: http://bit.ly/2fWfx2B

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