Cosa fare se l’azienda mandante non paga le provvigioni.
L’agente ha diritto al pagamento, da parte dell’azienda mandante, della provvigione sugli affari conclusi (un compenso proporzionale che premia il risultato ottenuto, per esempio vendita di prodotti, sottoscrizione di polizze ecc.).
L’importo e la modalità di versamento della provvigione sono stabiliti dalle parti nel mandato/contratto di agenzia ma resta fermo il rispetto di alcune regole inderogabili previste dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di categoria. Vediamo quali.
Diritto alla provvigione (durante e dopo il contratto)
La provvigione è di norma determinata in misura percentuale, quando l’operazione è stata conclusa per effetto dell’intervento dell’agente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta, ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, purché questi rientrino nell’ambito del mandato conferitogli.
Il diritto alla provvigione è previsto anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’ attività da lui svolta.
L’agente ha diritto alle provvigioni per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale, sempre che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività da lui prevalentemente svolta.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.
Le parti possono prevedere un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare.
Nei contratti individuali di agenzia il termine può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito. È nullo infatti il patto contrario.
Provvigione: quando matura
La legge prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
In ogni caso la provvigione spetta all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.
Provvigione: quando va pagata
La liquidazione delle provvigioni deve avvenire al termine di ogni trimestre. Più precisamente l’azienda deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigionidovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. Dunque la liquidazione delle provvigioni deve avvenire:
- 1° trimestre entro il 30 aprile;
- 2° trimestre entro il 31 luglio;
- 3° trimestre entro il 31 ottobre;
- 4° trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, la ditta deve inviare all’agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
Qualora l’agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
La ditta mandante che ritarda il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni, è tenuta a versare all’agente, per ogni giorno di ritardo, un interesse in misura pari al tasso ufficiale.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Anticipi provvigione
Le parti possono prevedere il diritto dell’agente di richiedere anticipi sulla provvigione. In questo caso gli anticipi potranno essere pagati nella misura del 50% della provvigioneper gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Provvigioni: che fare se l’azienda non paga
In caso di mancato pagamento delle provvigioni, l’agente deve inviare una lettera di diffida e messa in mora all’azienda nella quale intimare il versamento del dovuto oltre gli interessi per ogni giorno di ritardo.
Se l’inadempimento persiste, l’agente può rivolgersi al giudice per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la condanna dell’azienda mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze. Il ricorso per decreto ingiuntivo può basarsi sulla documentazione comprovante il credito (estratti conto provvigionali, comunicazioni con il calcolo delle indennità spettanti ecc.).
Una volta ottenuto, il decreto ingiuntivo deve essere notificato all’azienda mandante la quale può (entro 40 giorni):
- pagare quanto ingiuntogli nel decreto ingiuntivo con le spese di giudizio;
- non pagare quanto ingiuntogli: in tal caso, il decreto diverrà “definitivo” e non potrà essere più messo in discussione. Di conseguenza il creditore potrà agire in esecuzione forzata contro il debitore (pignoramento dei beni mobili, immobili, del conto corrente, ecc.), previa notifica del precetto.
- presentare opposizione, contestando vizi formali e sostanziali del decreto ingiuntivo.
Se l’azienda non presenta opposizione entro 40 giorni, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e può essere portato ad esecuzione attraverso la notifica del precetto e poi del pignoramento.
Il decreto ingiuntivo potrebbe anche nascere già provvisoriamente esecutivo, e cioè obbligare il debitore a pagare immediatamente, e non quindi all’esito del periodo di 40 giorni suddetto. Ciò è possibile, per esempio, quando l’agente produce un documento sottoscritto dall’azienda che riconosce il proprio debito (una sorta di ammissione).
FONTE: http://bit.ly/2AsBm2k