L’indennità di disoccupazione Naspi può essere percepita anche da chi è iscritto a un albo professionale.
Il solo reddito professionale, nella maggior parte dei casi, non è sufficiente: così, sono sempre di più i professionisti che, per integrare i guadagni, svolgono un’attività lavorativa subordinata. Ma che cosa succede nel momento in cui vengono licenziati? La disoccupazione spetta, oppure no, avendo una seconda attività di lavoro autonomo? A questa domanda ha risposto una recente circolare dell’Inps [1].
L’istituto, in particolare, ha chiarito che il reddito derivante dall’attività professionale è compatibile con l’indennità di disoccupazione Naspi, ma con alcune limitazioni. Vediamo dunque quali sono i limiti della Naspi per i liberi professionisti, e che cosa deve fare il disoccupato che svolge un’attività di lavoro autonomo, o che prevede di avviarla a breve.
Naspi per chi deve avviare un’attività di lavoro autonomo
Se il disoccupato avvia un’attività di lavoro autonomo, sia come libero professionistache come imprenditore, non perde la Naspi, purché il suo nuovo reddito non superi 4800 euro annui.
Il beneficiario della prestazione deve però, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di Naspi nel caso in cui l’attività sia preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, anche se pari a zero.
La Naspi viene ridotta in misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo che tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione viene comunque ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se il disoccupato non segnala il reddito che prevede di ottenere dall’attività professionale, perde il sussidio.
In ogni caso, se il disoccupato intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale, o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della Naspi.
L’importo dell’indennità mensile spettante e non ancora percepito, in quest’ipotesi, è liquidato tutto assieme. Non spettano l’assegno al nucleo familiare (Anf) e i contributi figurativi per la pensione. Sull’importo erogato sono trattenute le imposte dirette dovute (Irpef).
Se la Naspi è stata ridotta dell’80% del reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo, per effetto di precedente opzione per il cumulo fra quest’ultimo reddito e la prestazione, l’indennità residua è liquidata in un’unica soluzione senza l’applicazione della riduzione.
Naspi per chi già lavora come libero professionista
Se il disoccupato risulta iscritto a un albo professionale o con una partita Iva apertaprima della presentazione della domanda di Naspi, nel momento in cui richiede all’Inps l’indennità di disoccupazione lo deve segnalare.
Capita, però, che la partita Iva risulti aperta, o risulti l’iscrizione all’albo professionale, anche nel caso in cui l’attività non sia effettivamente svolta: in questi casi, se il disoccupato si dimentica di segnalare, o ritiene di non doverlo fare perché non esercita, l’Inps deve verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se le verifiche effettuate dall’Inps accertano un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione può essere erogata; in caso contrario, cioè se si accerta un effettivo svolgimento dell’attività prima della presentazione della domanda di disoccupazione, la Naspi non può essere erogata.
[1] Inps Circ. n.174/2017.
FONTE: http://bit.ly/2BpKNQJ