Approfondimenti, Edicola News, Lavoro e Previdenza

Stipendio in ritardo: entro quando va pagato

La legge stabilisce un termine per versare lo stipendio al dipendente? E cosa fare se la retribuzione non arriva nonostante i solleciti? Come fare causa?

Una volta per una svista, un’altra perché non ci sono i liquidi «ma tranquilli, questione di un paio di giorni», un’altra ancora perché «c’è stato un problema al computer ed i bonifici non riescono a partire». Vi è mai capitato di ricevere lo stipendio in ritardo? Conoscerete, allora quella sensazione di angoscia che si prova quando si sa che la banca non aspetta a prelevare dal vostro conto i soldi delle bollette, della polizza vita, del mutuo, del finanziamento dell’auto. Scadenze che affrontate facendo affidamento sulla puntualità (e sulla serietà) del vostro datore di lavoro nel versarvi la retribuzione.

tempi stabiliti dalla legge per non trovarsi con lo stipendio in ritardo ci sono. Se, sistematicamente, non vanno rispettati c’è il modo di agire. Prima con le buone, poi con le meno buone, cioè rivolgendosi alla Direzione territoriale del lavoro o, addirittura, in Tribunale.

Vediamo allora che cosa dice la legge riguardo gli stipendi in ritardo ed entro quando vanno pagati.

I termini per pagare lo stipendio

C’è una premessa fondamentale da fare: non tutte le aziende (o tutti i settori produttivi) sono tenuti a pagare lo stipendio lo stesso giorno: c’è chi lo versa il primo giorno del mese, chi al 27 (il mitico giorno di paga di una volta) c’è chi lo fa a mese inoltrato. Il tutto dipende dai singoli contratti di categoria o, se ci fossero, dagli accordi interni all’azienda.

Quindi, sono i contratti nazionali a stabilire i limiti massimi entro i quali pagare lo stipendio ai dipendenti o collaboratori. Ora, la questione è: bene, mi dici che mi paghi il 15 del mese? Ok, che sia il 15, però. Non il 17, il 18, il 20. Per una questione di correttezza, non per una questione legale. E spieghiamo perché.

Un ritardo di pochi giorni o di una sola mensilità non è di per sé un motivo valido per andare in Tribunale o per dimettersi per giusta causa. È possibile agire, invece, quando il «vizietto» di pagare con notevole ritardo o di saltare le mensilità diventa un sistema.

Entro quando vanno pagati gli stipendi, dunque? Di norma, entro il 10 del mese successivo a quello da retribuire. Pertanto, il mese di novembre andrà pagato entro il 10 dicembre. Nel senso che quel giorno il lavoratore deve avere già i soldi in banca, non che il 10 dicembre parte il bonifico e il dipendente deve attendere ancora.

Come detto, la regola è fissata dai singoli contratti nazionali di categoria: così, alcuni prevedono il pagamento dello stipendio entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo ed altri, come dicevamo prima, il giorno 27 del mese.

Che succede, però, se l’azienda o la società per cui si lavora non applica alcun contratto di categoria? In questo caso, lo stipendio va corrisposto a prestazione eseguita. Un esempio: se il mio contratto di lavoro con l’azienda presso la quale presto servizio prevede un impegno continuativo mensile, l’ultimo giorno del mese si ritiene eseguita la mia prestazione e, a quel punto, avrò diritto a ricevere immediatamente lo stipendio.

Per completezza (non perché sia una cosa che avviene abitualmente o che debba avvenire) c’è da segnalare che lo stipendio di dicembre e la 13ma mensilità devono essere pagati entro il 12 gennaio, giorno in cui si conclude la competenza che riguarda le retribuzioni dell’anno precedente.

A modo di sintesi, possono essere utili le parole dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale «il momento del pagamento è quello in cui il provente esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore». Tradotto in linguaggio comune (che forse è meglio): quando i soldi passano dal datore di lavoro al dipendente e quest’ultimo può disporre di quel denaro. Un punto fermo fondamentale per arrivare al passo successivo: che cosa fare se il provente (pardon: lo stipendio) arriva in ritardo?

Primo passo: il sollecito di pagamento

Si parte, dunque, con le buone. Se c’è un sistematico ritardo nel pagamento dello stipendio, il dipendente non solo ha diritto al pagamento degli interessi di mora ma anche a quello di scrivere un sollecito (senza dover ricorrere ad un avvocato) per «battere cassa». Come dicevamo, non c’è bisogno di un legale ma sì di una raccomandata a/r per far capire al datore di lavoro che è ora di fare il versamento dello stipendio e che, in caso contrario, si è disposti a prendere ulteriori provvedimenti.

In alternativa, si può inviare il sollecito di pagamento via Pec oppure consegnarlo a mano ad un rappresentante legale dell’azienda.

Cosa deve contenere la lettera? Ecco gli elementi da riportare:

  • la mensilità che non è stata pagata e di cui si richiede il versamento;
  • i dati bancari per il pagamento. Sicuramente sono già in azienda, ma li si può sempre ricordare con sana ed elegante ironia («nel caso aveste smarrito le mie coordinate bancarie…»);
  • l’avviso che, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni, ci si rivolgerà alle vie giudiziali.

Attenzione: il dipendente che, per questo o per un altro motivo, cessa il rapporto di lavoro con l’azienda, ha tempo 5 anni per reclamare uno stipendio non versato dal momento in cui il rapporto è finito. Trascorso quel periodo, il lavoratore dovrà dire addio per sempre a quella mensilità.

Secondo passo: il ricorso alla Dtl

Se con le buone non si è ottenuto nulla e lo stipendio in ritardo o non pagato rimane ancora nelle casse dell’azienda, il dipendente può chiedere una mediazione gratuita alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl). Anche in questo caso la presenza di un avvocato non è necessaria ma sì consigliabile.

Basterà presentare un esposto alla stessa Dtl per il mancato versamento dello stipendio. La Direzione convocherà l’azienda per un tentativo di conciliazione.

Terzo passo: il Tribunale

Ed eccoci davanti al giudice. Fallito il primo passo, fallito anche il secondo, chi riceve lo stipendio in ritardo, ma con così tanto ritardo da non averlo mai ricevuto, può rivolgersi al Tribunale, questa volta sì con l’assistenza legale di un avvocato.

Bisognerà presentare un decreto ingiuntivo, al quale andrà allegato il contratto di lavoro.

Il giudice non è tenuto a convocare l’azienda: se lo ritiene lecito in base agli atti, emetterà un’ingiunzione di pagamento che verrà notificata al datore di lavoro entro 60 giorni. Ricevuta la notifica, l’azienda ha 40 giorni di tempo per corrispondere lo stipendio non pagato o per presentare opposizione al giudice.

Se entro quei 40 giorni non succede nulla, il giudice può disporre il pignoramento su richiesta dell’avvocato del dipendente.

FONTE: http://bit.ly/2iwSlJ6

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...