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Naspi e stage, la disoccupazione è compatibile col tirocinio?

I tirocinanti e gli stagisti retribuiti, i beneficiari di borse di studio e i lavoratori sportivi possono cumulare i compensi con l’indennità di disoccupazione?

Stai percependo l’indennità di disoccupazione Naspi e ti hanno proposto di svolgere uno stage? Oppure hai vinto una borsa di studio o, ancora, devi lavorare per un’associazione sportiva dilettantistica e hai paura di perdere la Naspi? Non in tutti i casi perdi l’indennità: questo dipende dal tipo di attività svolta in concreto. Vediamo, caso per caso, quando l’indennità di disoccupazione si riduce, quando si perde e quando, invece, si può cumulare interamente con i compensi.

Naspi e compensi derivanti da stage e borse di lavoro

I compensi derivanti da borse di studioborse lavorostage e tirocini professionali, sono generalmente assimilati ai redditi da lavoro dipendente, a meno che, ovviamente, il beneficiario non sia legato a chi versa i compensi da rapporti di lavoro dipendente.

Bisogna però considerare che non si svolge attività lavorativa nelle seguenti ipotesi:

  • tirocini professionali e stage;
  • attività connessa alle borse lavoro;
  • attività retribuite con premi o sussidi per fini di studio o addestramento.

In questi casi, le remunerazioni derivanti dall’attività, sia che si tratti compensi, che di premi o di sussidi, sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi: pertanto, il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps le comunicazioni relative all’avvio dell’attività e al reddito derivante, attraverso il modello Naspi Com.

Naspi e compensi derivanti da borse di studio e assegni di ricerca

Se il beneficiario della Naspi è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), è considerato alla pari di un lavoratore subordinato e parasubordinato. Bisogna infatti sapere che l’attività di assegnisti e dottorandi di ricerca è ricondotta all’attività lavorativa: prova ne sia il fatto che, una volta terminata l’attività, viene riconosciuta la prestazione di disoccupazione Dis-Coll, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria.

Di conseguenza, l’attività connessa alla borsa di studio e all’assegno di ricerca è cumulabile limitatamente con la Naspi: in particolare, è possibile percepire, su base annua, un reddito non superiore a 8mila euro. Se la soglia viene superata, si decade dalla Naspi.

Se la soglia non viene superata, la Naspi è ridotta in misura pari all’80% dei compensi percepiti.

In questi casi, il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’Inps, attraverso il modello Naspi Com:

  • entro 30 giorni dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi;
  • contestualmente alla presentazione della domanda di Naspi, nel caso in cui l’attività risulti preesistente.

Si deve sempre dichiarare il reddito annuo presunto, anche se pari a zero.

Naspi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica

Il Testo unico imposte sui redditi [1] qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:

  • dal Coni;
  • dalle Federazioni sportive nazionali;
  • dall’Unire;
  • dagli enti di promozione sportiva;
  • da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Nonostante siano qualificati come redditi diversi, i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi. In queste ipotesi, il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’Inps comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

[1] Art.67, lett. m), T.U.I.R.

FONTE: http://bit.ly/2COjBih

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