Telecamere in azienda: fino a dove si possono spingere per non ledere la privacy dei dipendenti. La circolare di chiarimenti dell’Istituto Nazionale del Lavoro.
Che sia vietato, al datore di lavoro, installare telecamere di videosorveglianza sui luoghi di lavoro senza prima l’accordo coi sindacati è cosa nota a tutti. A stabilirlo è lo statuto dei lavoratori [1]. L’accordo coi sindacati o, in mancanza, con la direzione nazionale del lavoro serve a verificare che l’impianto audiovisivo o qualsiasi altro strumento elettronico di controllo a distanza non si risolva in un mezzo indiretto per verificare la qualità o la quantità della prestazione resa dai dipendenti, ma sia rivolto a tutelare la sicurezza degli stessi dipendenti (si pensi alle telecamere in un ufficio postale o in una banca, per dissuadere eventuali ladri) o del patrimonio aziendale (si pensi a una telecamera puntata sugli scomparti di un supermercato per evitare il taccheggio). La presenza della telecamera, peraltro, deve essere resa nota al dipendente e ai terzi mediante un apposito cartello. Non sono lecite le «telecamera spia», ossia quelle nascoste. Infine la videosorveglianza deve rispettare la privacy dei lavoratori. Ma proprio qui sorge un problema: la videosorveglianza può inquadrare il dipendente in modo stabile e prolungato? Si pensi a una telecamera posta nell’atrio di una azienda dove è sempre presente il desk con la segretaria o l’ufficio di accettazione. Che succede in questi casi? La questione è stata affronta dall’INL, ossia l’Istituto Nazionale del Lavoro che, con una circolare pubblicata ieri [2], ha chiarito alcuni aspetti fondamentali per l’installazione e l’uso delle telecamere sul lavoro.
Quando l’uso delle telecamere sul lavoro è legittimo?
Come abbiamo già detto in Spiare con una telecamera i dipendenti è reato, l’uso della videosorveglianza in azienda è consentito solo per una delle tre seguenti finalità:
- esigenze organizzative e produttive: si pensi alla necessità di riprendere un macchinario per verificare che questo funzioni correttamente e finisca un ciclo di produzione per iniziarne un altro; oppure a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli;
- tutela della sicurezza del lavoro: si pensi a una telecamera in un ufficio postale o in una banca per dissuadere i ladri dalla tentazione di fare una rapina
- tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera posta nei vari reparti del supermercato per evitare che qualche cliente – o qualche dipendente stesso – prelevi della merce senza pagarla.
L’installazione della telecamera può avvenire solo previa intesa con il sindacato aziendale o, in mancanza di accordo, con l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza del teleobiettivo deve essere comunicata ai dipendenti e ai terzi estranei con un apposito cartello. La videosorveglianza non può comunque mai ledere la privacy altrui (si pensi alla telecamera all’interno di un bagno).
Il datore di lavoro deve inoltre:
- nominare un incaricato della gestione dei dati registrati dall’impianto di videosorveglianza in modo da tutelare la privacy di coloro che vengono ripresi;
- conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).
La Cassazione ha detto di recente [3] che se gli impianti di videosorveglianza, installati per garantire la sicurezza sul lavoro, non comportano alcun controllo a distanza dei dipendenti e, quindi, non ledono la loro privacy, per la loro attivazione non è neanche necessario il consenso dei sindacati. Ripetiamo le parole della Suprema Corte: «Non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei diritti del lavoratore l’istallazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori».
Inoltre, se la condotta del dipendente, involontariamente ripreso dalla telecamera di sicurezza, non riguardi strettamente la prestazione lavorativa e per di più sia illecita (si pensi a un lavoratore che ruba in magazzino), la ripresa è valida come prova e può scattare il licenziamento per giusta causa.
La telecamera puntata contro un dipendente
Che succede se uno dei dipendenti finisce costantemente inquadrato dalla telecamera e ogni suo movimento finisse ripreso? Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, se sussistono le finalità che giustificano il controllo a distanza con la videosorveglianza (ad esempio, ragioni di sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale), l’obiettivo può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo. Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti di controllo.
Inoltre, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l’esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l’ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.
Antifurto: vanno autorizzati?
L’autorizzazione all’impianto di controllo è imposta anche per gli antifurto che entrano in funzione solo quando in azienda non sono presenti lavoratori. Tuttavia, poiché essi non comportano alcuna forma di controllo dei dipendenti, possono essere autorizzati con maggiore celerità. Come lo stesso INL ha chiarito in passato [4] «Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria».
Diversa invece è l’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale; in tal caso è necessario se sussiste effettivamente la finalità della «tutela del patrimonio». In tal caso i controlli più invasivi sono legittimi solo in via residuale ossia a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi tecnici e legali alternativi attuabili, all’intrinseca qualità delle cose da tutelare, alla possibilità per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso l’adozione di misure alternative [5].
Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni del patrimonio aziendale.
Telecamere con immagini visibili dallo smartphone
La circolare si sofferma poi sui nuovi strumenti che consentono di verificare, in tempo reale, da un normale cellulare, il raggio di azione e le riprese delle telecamere. Ciò è legittimo – dice l’INL – solo in casi eccezionali debitamente motivati». Prosegue la circolare precisando che l’accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi «log di accesso» siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi. Non è, invece, più posto come requisito l’uso di un sistema a «doppia chiave fisica e logica».
note
[1] Art. 4 Statuto dei lavoratori. «È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».
[2] Ispettorato Nazionale Lavoro, circolare n. 5/2018 del 19.02.2018.
[3] Cass. sent. n. 22662/16 dell’8.11.2016.
[4] Ispettorato del Lavoro Nota n. 299 del 28 novembre 2017
[5] Cass. sent. n. 84/5902
FONTE: http://bit.ly/2sGeay2