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Chi decide le ferie?

Il lavoratore può scegliere liberamente quando andare in vacanza, oppure è il datore di lavoro a stabilire il periodo di ferie?

Vorresti andare in vacanza in un periodo particolare dell’anno, magari per fare un viaggio qundo i tuoi amici o i tuoi familiari sono liberi, ma l’azienda chiude per ferie collettive in un periodo diverso? Oppure vorresti programmare le ferie nelle settimane in cui devono assentarsi molti tuoi colleghi? Pensi di aver diritto di scegliere quando andare in vacanza perché hai molte ferie arretrate? Innanzitutto, devi sapere che la legge non accorda nessun diritto di precedenza nella scelta delle ferie, anche se delle indicazioni possono essere fornite da alcuni contratti collettivi, dal contratto individuale di lavoro o, come spesso avviene, dal regolamento aziendale. Ma chi decide le ferie? Se il dipendente ha molte ferie arretrate può scegliere le giornate di vacanza che vuole? E, una volta scelte le giornate di ferie, il datore di lavoro può cambiarle, o addirittura richiamare il lavoratore dalle ferie? Cerchiamo di fare il punto della situazione sulle ferie: che cosa sono, come funziona questo tipo di assenze, come maturano e con quali modalità possono essere godute.

Che cosa sono le ferie?

Le ferie sono delle giornate libere che spettano a tutti i lavoratori subordinati. Queste assenze costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1] e dalla Costituzione [2], in quanto finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. In pratica, le ferie permettono al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.

Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi applicati, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.

Le ferie spettanti possono comunque essere proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: non si tratta, in questo caso, di una discriminazione, perché minore è l’attività lavorativa prestata, più ridotta è la necessità di recupero.

Quante ferie spettano all’anno?

Le ferie che spettano complessivamente in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

Diversi contratti collettivi prevedono, comunque, un maggior numero di giornate di ferie spettanti: ad esempio, nella maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico sono previsti 30 o 32 giorni (per i dipendenti con maggiore anzianità) di ferie l’anno.

Come maturano le ferie?

Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo delle assenze totali che spettano in un anno.

Ad esempio, se il contratto collettivo prevede il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,167 giornate, pari a 17,34 ore (considerando l’orario ordinario di lavoro).

Il rateo ferie mensile, come anticipato, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante queste mensilità le ferie non maturano (a meno che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con le ferie proporzionate in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).

Come vanno godute le ferie?

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Chi decide quando devono essere godute le ferie?

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni deve essere fruito il periodo di vacanza: il codice civile [3], infatti, dispone che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, purché:

  • tenga conto anche delle esigenze del lavoratore;
  • assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
  • assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
  • comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante

Il datore di lavoro può cambiare le ferie programmate?

L’autorizzazione a fruire di un determinato periodo di vacanza, ad ogni modo, non preclude al datore di lavoro il potere di modificare le ferie del dipendente in un secondo momento, se questo è funzionale alle esigenze dell’attività, dietro congruo preavviso.

Il datore di lavoro può chiedere il rientro dalle ferie?

Il datore di lavoro oltre a spostare le ferie del lavoratore, può chiedere il rientro anticipato dalle vacanze: questo, non solo nel caso in cui si verifichino esigenze eccezionali e imprevedibili, ma anche nel caso in cui il datore valuti le necessità dell’azienda in modo differente (come chiarito da una nota sentenza della Cassazione [4]).

Nel caso in cui sia richiesto il rientro anticipato dalle ferie, tuttavia, il lavoratore non ha il dovere di essere reperibile, come precisato dalla Cassazione stessa [5]: il generico obbligo di reperibilità in capo ai lavoratori dipendenti, difatti, si riferisce ai periodi lavorativi. Per quanto concerne la reperibilità durante i periodi di ferie, questa deve essere prevista da un apposito accordo, collettivo o individuale.

Se non sussiste alcun accordo che dispone la reperibilità durante le ferie, dunque, il lavoratore non può subire un licenziamento disciplinare per non essere rimasto a disposizione.

Ad ogni modo, nel caso in cui il datore di lavoro richiami il dipendente dalle ferie, è tenuto a rimborsare le spese sostenute per lo spostamento della prenotazione dell’albergo, dei voli e di eventuali oneri aggiuntivi.

note

[1] D.lgs. 66/2003.

[2] Art. 36 Cost.

[3] Art.2109 Cod. Civ.

[4] Cass. Sent. n. 1557/2000.

[5] Cass. Sent. n. 27057/2013.

 

FONTE: https://bit.ly/2olqv5v

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