Licenziamento e dimissioni “in tronco”: quali conseguenze economiche in caso di mancato preavviso e calcolo della relativa indennità
Sei stato licenziato e l’azienda non ti ha concesso il preavviso previsto dalla legge oppure intendi dare le dimissioni con effetto immediato, ma non sai se ciò sia possibile, sapendo che la parte che recede da un rapporto di lavoro (datore o lavoratore che sia) deve farlo con un certo preavviso, in mancanza del quale dovrà pagare qualcosa all’altra parte. Cos’è e a quanto ammonta l’indennità preavviso di licenziamento? Vediamo allora come si calcola l’indennità di mancato preavviso e quando è dovuta.
Licenziamento e dimissioni con preavviso
Quando l’azienda o il lavoratore intende porre fine al rapporto di lavoro deve farlo, per legge e salvi casi particolari, comunicando all’altra parte la propria intenzione con un certo anticipo rispetto a quello che sarà l’ultimo giorno di effettivo servizio.
Tale “anticipo” si definisce preavviso. Sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, la parte che recede dal rapporto dovrà rispettare il periodo di preavviso.
Questo viene stabilito dai contratti collettivi di categoria e varia nella sua durata in base al Ccnl di riferimento applicato al rapporto di lavoro, al livello di inquadramento del dipendenteed alla sua anzianità di servizio.
Il preavviso ha lo scopo di consentire al lavoratore di attivarsi per la ricerca di un nuovo lavoro e all’azienda di reperire nuovo personale, senza dover rimanere improvvisamente il primo senza occupazione/guadagno e la seconda senza forza lavoro.
Ci sono tuttavia dei casi eccezionali, in presenza dei quali il recesso ha efficacia immediata e non è dovuto dalla parte che lo attua alcun preavviso all’altra parte.
Sono le ipotesi di licenziamento per giusta causa e di dimissioni per giusta causa.
Il primo si verifica in caso di mancanze talmente gravi del dipendente da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia che lo lega all’azienda e rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. Si pensi, ad esempio, al dipendente scoperto a rubare nei locali aziendali oppure che insulti e minacci il datore.
Le dimissioni per giusta causa si hanno, invece, quando il lavoratore decida di interrompere il rapporto con l’azienda a seguito di comportamenti datoriali così gravi da rendere anche in questo caso improseguibile il rapporto: si tratta, ad esempio, del caso in cui il dipendente subisca mobbing o molestie sul lavoro oppure dell’ipotesi in cui il lavoratore non riceva la retribuzione da almeno tre mesi consecutivi.
Il periodo di preavviso deve essere lavorato: il dipendente non potrà fruire di ferie residue e, in caso di malattia, recupererà i giorni di assenza una volta guarito, facendo slittare l’ultimo giorno di lavoro di tanti giorni quanti è rimasto assente.
Indennità di mancato preavviso
Al di fuori delle eccezionali ipotesi di licenziamento e dimissioni per giusta causa, quando si intende porre fine al rapporto di lavoro è indispensabile farlo dando adeguato preavviso alla parte che subisce il recesso.
In mancanza, la parte che pone fine al rapporto di lavoro con effetto immediato, dovrà corrispondere all’altra parte la c.d. indennità di mancato preavviso, ossia pagare una somma di denaro pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto (o che avrebbe dovuto corrispondere) per la durata del periodo di preavviso.
Le parti possono anche rinunciare al preavviso di comune accordo, prevedendo che chi recede nulla debba all’altro oppure prevedendo, in luogo del preavviso lavorato, il pagamento della corrispondente indennità.
Come si calcola?
Come detto, la durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo di categoria applicato al rapporto di lavoro e varia in base al livello di inquadramento del dipendente ed alla sua anzianità di servizio.
Il preavviso varia, inoltre, in base al tipo di recesso: licenziamento o dimissioni.
In caso di licenziamento, la misura dell’indennità corrisponde alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto se avesse lavorato beneficiando del periodo di preavviso stabilito dalla legge; per contro, in caso di dimissioni il lavoratore sarà tenuto a pagare all’azienda una somma corrispondente alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse fruito del preavviso.
FONTE: https://bit.ly/2HH5Bam