Va tutelato il rappresentante sindacale interno che denuncia la gestione scorretta dei protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.
Non può essere punito in alcun modo il rappresentante sindacale interno che segnala il mancato rispetto delle misure aziendali anti-Covid. Il datore che promuove nei suoi confronti un provvedimento disciplinare o una sospensione cautelare può essere accusato di condotta antisindacale.
In un recente decreto, il tribunale di Milano ha sintetizzato quello che deve essere l’orientamento nei luoghi di lavoro sia per rispettare le norme contro la diffusione della pandemia sia per tutelare chi le fa rispettare o chi denuncia la loro mancata osservanza. In particolare, si esorta a «non limitare l’operato di coloro che avanzano proposte e formulano critiche», riferito a chi svolge un’attività sindacale. Significa, secondo il decreto, che la sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare non è giustificata, anzi: deve essere interpretata come «un effetto oggettivamente intimidatorio contro il lavoratore sindacalista».PUBBLICITÀ
Il tribunale milanese sottolinea la natura stessa del lavoro del sindacalista all’interno dell’azienda e valorizza il suo presidio quotidiano contro il quale, se non è in contrasto con le esigenze di autotutela del datore, una sospensione cautelare risulta «lesiva delle prerogative di cui sono portatori i rappresentanti sindacali, impedendo la funzione di controllo sul rispetto delle prescrizione di contrasto alla diffusione del virus».
I giudici meneghini sono stati chiamati ad esprimersi sul caso di un rappresentante sindacale interno che, in un’intervista ad un quotidiano nazionale, aveva criticato la gestione in merito alle misure anti-Covid dell’azienda presso la quale lavora vedendo, ad esempio, che alcuni addetti si spostavano liberamente nei reparti senza indossare i dispositivi di protezione personale. La reazione del datore è stata quella di sospendere cautelarmente il sindacalista senza alcuna attività istruttoria. Tanto è bastato al tribunale per censurare il comportamento dell’azienda, definendolo antisindacale ed obbligandola a ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro ed esporre in bacheca e sul proprio sito Internet il provvedimento, con tanto di motivazione.
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