L’esonero per l’assunzione di lavoratrici madri di tre o più figli è ora applicabile. A seguito della pubblicazione delle Circolare del 29 luglio 2026, n. 82, con cui l’Inps ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, l’agevolazione è ora definitivamente fruibile.
In particolare, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne:
- madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Datori di lavoro che possono accedere all’esonero
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Restano escluse, invece, le Pubbliche Amministrazioni.
Lavoratrici per le quali spetta l’esonero
L’agevolazione spetta con riferimento:
- alle assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
- alle assunzioni a tempo indeterminato;
- per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato,
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, anche se stipulate a tempo indeterminato.
Le lavoratrici devono possedere i seguenti requisiti al momento dell’assunzione:
- essere madri (o avere in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione) di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale).
N.B. Nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.
Misura e durata dell’esonero
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
La soglia massima di esonero mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
N.B. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La durata dell’esonero è così riparametrata:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per 18 mesi dalla data della prima assunzione agevolata;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi dalla data di assunzione.
Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con conseguente differimento temporale del periodo di godimento.
Inoltre, si ricorda che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziate.
Requisiti per l’accesso all’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (cfr. articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015).
Coordinamento con altre agevolazioni
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Per espressa previsione normativa, invece, la misura è compatibile:
- senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. n. 216/2023 n. 216 prorogata fino al 2027);
- con l’agevolazione, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;
- con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (es. esonero sino al 31 dicembre 2026 sulla quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice madre con tre o più figli).
Istruzioni operative
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’Inps il modulo di istanza on-line denominato “ELM3”, disponibile nella sezione Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO).
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie da parte dell’Istituto, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il datore di lavoro può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero devono esporre a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> indicando il valore “ELM3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 210, legge n. 199/2025”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> per tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli;
- <TipoIdentMotivoUtilizzo> inserendo il valore “CF_PERS_FIS”;
- <AnnoMeseRif> indicando l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> con l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- <ImportoAnnoMeseRif> indicando l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi arretrati da gennaio 2026 a luglio 2026 può essere effettuata nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della Circolare n. 82/2026 (flussi di competenza agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026).
FONTE: https://shorturl.at/nMKiF
