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ENPACL: scadenza rata al 16/06/2015

ENPACL: scadenza rata al 16/06/2015

scadenzario

Contributi obbligatori 2015
(adempimenti e modalità di versamento)

Contributo soggettivo Pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno 2014. E’ dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, compresi i pensionati iscritti. E’, comunque, dovuto un contributo soggettivo minimo (pari euro 2062,00 per l’anno 2014), corrisposto in quattro rate cadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre. E’ previsto, altresì, un contributo soggettivo massimo (pari a euro 11.525,00 per l’anno 2014).
Contributo integrativo è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all’Ente, indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. E’, comunque, dovuto un contributo integrativo minimo (euro 300,00 per l’anno 2014), corrisposto entro il 16 settembre 2015.
Si è tuttora in attesa dell’approvazione ministeriale dei nuovi importi della contribuzione soggettiva ed integrativa per l’anno 2015.
Dichiarazione obbligatoria e versamento  Entro il 16 settembre 2015, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno all’Albo professionale, devono comunicare all’Ente, esclusivamente in via telematica, l’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell’anno 2014, nonché versare il saldo del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2015.
Modalità di versamento  Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato:
• presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino M.Av., presente nella propria Area riservata web, appositamente stampato;
• on line, tramite Enpacl Card, senza alcuna spesa di commissione a carico dell’iscritto. E’ possibile utilizzare la Enpacl Card anche per pagamenti frazionati;
• on line, tramite Carte di credito Visa/Mastercard o American Express, con spese di commissione a carico dell’interessato.
E’ possibile avvalersi, in alternativa, del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione.
Contributo di maternità E’ richiesto con la prima rata utile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2014, che ne consente la quantificazione, quindi entro il 16 settembre 2015.

Riepilogo delle causali e delle scadenze contributive:

Da mercoledì 7 gennaio 2015 e fino a martedì 18 agosto compreso

è possibile per ciascun iscritto effettuare, in qualsiasi momento, versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo).

I versamenti spontanei costituiscono anticipazioni della contribuzione obbligatoria eccedente i minimi (soggettivo e integrativo), dovuta per l’anno 2015 ed escluso il contributo di maternità.

Per ogni versamento spontaneo c’è piena libertà di determinazione degli importi.

Il relativo pagamento deve essere effettuato tramite M.Av., generabili attraverso l’apposita procedura prevista dall’Ente.

In sede di dichiarazione, ossia entro mercoledì 16 settembre 2015, si deve effettuare la ripartizione di quanto versato. In tale occasione, infatti, gli iscritti devono decidere a che titolo imputare le anticipazioni e sono posti nella condizione di scegliere se versare il saldo della contribuzione soggettiva e/o della contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate.

Giova rammentare che il Regolamento di previdenza e assistenza prevede in favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6 per cento del reddito professionale.

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