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Dimissioni della lavoratrice vittima di violenza: sì alla NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta in caso di perdita involontaria del rapporto di lavoro.

Tuttavia, la misura è riconosciuta anche in determinate ipotesi di dimissioni che si possono configurare nelle dimissioni per giusta causa.

L’Inps di recente ha chiarito che la NASpI, in presenza degli altri requisiti stabiliti dalla normativa, spetta anche nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice, vittime di atti persecutori e di violenza, in quanto configurabili quali dimissioni per giusta causa.

Ai sensi dell’articolo 2119 c.c., affinché il recesso possa essere ricondotto a giusta causa, è necessario che si verifichi “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

Nei casi di dimissioni per giusta causa, dunque, come confermato anche dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, è il comportamento di soggetti terzi che provocano la dimissione del lavoratore. Di conseguenza, la perdita del rapporto di lavoro non può considerarsi volontaria.

Considerato che il ricorrere della giusta causa delle dimissioni deve essere valutato dal giudice, le fattispecie ad oggi riconducibili all’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’articolo 2119 del codice civile e che consentono l’accesso alla prestazione NASpI sono state in parte individuate da consolidata giurisprudenza di legittimità (come ad esempio il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del datore di lavoro) e, solo in specifiche ipotesi, individuate da espresse disposizioni di legge (ad esempio le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre durante il primo anno di vita del figlio).

Di recente, l’Inps si è trovato a dovere valutare, ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici che, vittime di atti persecutori, si sono viste costrette a rassegnare le dimissioni dall’attività lavorativa al fine di tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita, ponendo la questione al Ministero del Lavoro.

In osservanza del parere formulato dal Ministero del Lavoro, il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – può, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 c.c. e può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla NASpI.

Il Ministero ha, tuttavia, precisato che non può essere considerata, ai fini del riconoscimento della NASpI, la mera sussistenza degli atti persecutori ovvero di forme di violenza di genere in sé, ma è necessario che vi siano chiare, oggettive e documentate situazioni che:

  • siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute individuato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 11051/2015;
  • possano porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro).

Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione da parte di un lavoratore o una lavoratrice vittima di violenza è determinante la presenza in concreto di elementi probatorida valutarsi alla luce del collegamento funzionale fra le violenze subite dal soggetto e il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi e di prassi:

FONTE: https://shorturl.at/R6X87

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