Approfondimenti, Domande & Risposte, Lavoro e Previdenza

Inps paga la malattia anche dopo il licenziamento?

L’indennità sostitutiva spetta al dipendente anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro? L’Inps può inviare la visita fiscale a chi è disoccupato?

È definito “comporto” il periodo durante il quale il dipendente è esonerato dal presentarsi al lavoro a causa dello stato patologico insorto e debitamente comunicato al datore. Com’è noto, durante questi giorni il dipendente conserva il posto di lavoro e il diritto a percepire un’indennità sostitutiva della retribuzione ordinaria. Con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: l’Inps paga la malattia anche dopo il licenziamento?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se il dipendente che è stato mandato via dal datore per motivi disciplinari possa trasmettere il certificato di malattia all’ente previdenziale affinché gli sia pagata l’indennità anche se non deve più recarsi in azienda. Cosa stabilisce l’ordinamento giuridico al riguardo? L’Inps paga la malattia anche dopo il licenziamento? Approfondiamo l’argomento.

Lavoro: cos’è la malattia?

La malattia è lo stato patologico che impedisce al lavoratore di eseguire le prestazioni per cui è stato assunto, determinando così la sospensione del rapporto per il tempo necessario alla guarigione.

Durante la malattia, il dipendente conserva il posto di lavoro nonché quello di percepire un’indennità sostitutiva dello stipendio, erogata a seconda dei casi dall’Inps o dal datore.

Il periodo di comporto è il lasso temporale nel corso del quale il rapporto viene sospeso a causa della malattia del lavoratore.

Il comporto è quindi il periodo di tempo “spendibile” dal lavoratore subordinato come malattia, durante cui ha diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di comporto varia a seconda del contratto collettivo che si applica. Generalmente, ha una durata massima pari a 180 giorni in un anno solare; per i dipendenti pubblici, invece, è solitamente di 18 mesi in un triennio.

Si può licenziare il dipendente in malattia?

Il lavoratore in malattia può essere licenziato se responsabile di condotte gravemente incompatibili con lo stato di malattia.

Il datore può licenziare il dipendente che abbia approfittato della malattia per dedicarsi ad altra attività lavorativa oppure per andare in vacanza.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è subordinato alla condotta del dipendente, il quale non solo deve comunicare tempestivamente la propria assenza al datore e deve far trasmettere telematicamente il certificato dal medico curante, ma durante il periodo di malattia deve preservare la propria salute astenendosi dal compimento di attività incompatibili con lo stato patologico dichiarato.

In pratica, il dipendente in malattia deve sottoporsi ai trattamenti necessari per curarsi e, soprattutto, deve evitare di compiere ogni attività che possa aggravare la propria patologia, ritardando così il rientro in azienda.

Si pensi al lavoratore che, nonostante dichiari di avere una polmonite, viene sorpreso a fare una gita in montagna durante il periodo invernale.

Il dipendente può essere licenziato anche nel caso di falsa malattia; in questa ipotesi sarebbe penalmente responsabile anche il medico curante che ha falsamente attestato la patologia.

L’Inps paga la malattia anche dopo il licenziamento?

Contrariamente a quanto si creda, l’Inps corrisponde l’indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, nel caso di licenziamento, il dipendente ha diritto all’indennità se:

  • la malattia era cominciata prima del licenziamento e, quindi, il lavoratore è stato mandato via per uno dei gravi comportamenti di cui al precedente paragrafo;
  • la malattia si è manifestata entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In ipotesi del genere, l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps, ridotto a due terzi (2/3) rispetto alla normale indennità prevista durante l’attività lavorativa. La prestazione è erogata per un massimo di 180 giorni.

Riepilogando, se il rapporto di lavoro è cessato, il lavoratore non deve più giustificare l’assenza al vecchio datore ma può continuare a trasmettere i certificati medici all’Inps per mantenere il diritto all’indennità economica di malattia.

Nello specifico, l’ente previdenziale paga l’indennità di anche dopo il licenziamento, purché l’evento sia iniziato durante il rapporto di lavoro o comunque entro sessanta giorni dalla cessazione dello stesso.

Il medico curante deve inviare il certificato telematico direttamente all’ente previdenziale. Non è necessario consegnare alcuna documentazione all’azienda, poiché il vincolo lavorativo è interrotto.

Anche se disoccupato, il lavoratore ha l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste dalla legge: l’Inps può comunque disporre visite di controllo a domicilio.

La malattia insorta dopo il licenziamento sospende i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione (Naspi). Al termine della prognosi, occorre un certificato che attesti il riacquisto della capacità lavorativa per procedere con la richiesta.

FONTE: https://shorturl.at/ZbxVW

Commenta