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Cassetto fiscale: nuovi servizi online

Il Cassetto Fiscale del contribuente si arricchisce di nuovi contenuti. In ossequio al processo di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 210791/2026 che disciplina nuove funzioni di consultazione rappresentati da:

  • gli avvisi di liquidazione. Si tratta di provvedimenti spesso utilizzati per le “imposte d’atto” (registro, ipotecarie, catastali, successioni, donazioni) in quanto previsti dal DPR 131/86 e dal DLgs.346/90. Ad esempio, il contribuente può ricevere un avviso di liquidazione nel caso in cui l’Agenzia contesti la decadenza dai benefici legati all’acquisto della prima casa;
  • gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” di cui all’art. 41-bis del DPR 600/73. Si tratta di atti frutto di elaborazioni automatiche di dati. Per esempio, tale tipologia di avvisi viene utilizzata in caso di redditi non dichiarati soggetti a ritenuta o per quanto concerne redditi da locazione non dichiarati. Per la loro natura di atti automatici vengono esclusi dal contraddittorio preventivo previsto all’art. 6-bis della L. 212/2000 (DM 24aprile 2024).

Iter del procedimento

Una delle principali novità riguarda la possibilità di seguire l’evoluzione dell’iter procedurale degli avvisi di liquidazione. Nel Cassetto fiscale potranno infatti comparire informazioni aggiornate sullo stato dell’atto, così da consentire al contribuente di verificare se l’avviso è stato notificato, definito, impugnato, annullato o interessato da autotutela.

In particolare, il sistema consente di distinguere le diverse fasi successive alla notifica: dal pagamento integrale o limitato alle sole sanzioni, anche con eventuale ricorso sulle imposte e sugli interessi, fino alle ipotesi di mancata opposizione, definizione agevolata, accertamento con adesione, autotutela totale o parziale e conclusione del contenzioso con decisione definitiva.

Nel Provvedimento Prot. n. 210791/2026, al punto 4, sono rese disponibili anche le informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale.

Disponibilità e notifiche

Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica al contribuente viene trasmessa negli applicativi centralizzati dell’Agenzia. Anche gli aggiornamenti sullo stato del procedimento sono visualizzabili dal giorno successivo alla loro registrazione nei sistemi utilizzati dagli uffici

È il caso di evidenziare che la pubblicazione nel cassetto fiscale segue la notifica senza che si verifichi alcuna sostituzione. I termini per pagare, definire o impugnare decorrono sempre dalla notifica ordinaria, non dalla comparsa online che avverrà dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica, o lo stato del procedimento, viene trasmessa agli applicativi centralizzati degli Uffici.

FONTE: https://shorturl.at/anL5O

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