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TFR agli eredi dopo la morte del lavoratore dipendente

TFR agli eredi dopo la morte del lavoratore dipendente

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Familiari eredi: come ottenere dall’azienda il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e stipendi di lavoro del parente defunto.

Gli eredi non subentrano solo nel patrimonio “materiale” del defunto, costituito da beni mobili e immobili, ma anche nei crediti vantati nei confronti di terzi, come il TFR ed eventuali stipendi non ancora erogati dall’azienda ove il defunto lavorava al momento della morte.

Anche nel caso in cui il dipendente sia deceduto molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (dovuta a licenziamento o dimissioni), gli eredi hanno comunque diritto a percepire, dal datore di lavoro, il trattamento di fine rapporto e le mensilità non ancora corrisposte al familiare, purché non si sia già verificata la prescrizione (che si compie dopo 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro).

In ogni caso, con la morte del lavoratore subordinato il contratto di lavoro cessa e agli eredi non spetta subentrare in esso e, quindi, di essere assunti al posto del parente defunto. Proprio in forza di tale interruzione, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere immediatamente, agli eredi

  • la retribuzione dell’ultimo periodo
  • l’indennità sostitutiva del preavviso
  • il trattamento di fine rapporto (cosiddetto TFR).

Inoltre il decesso di un familiare lavoratore, in possesso dei requisiti per il pensionamento o pensionato, può far sorgere in capo agli eredi il diritto a prestazioni previdenziali, differenziate in base alla situazione assicurativa della persona deceduta ed erogate dagli enti di previdenza obbligatoria.

Se il familiare deceduto era titolare di una posizione previdenziale complementare il relativo fondo può in determinati casi liquidare una prestazione in forma di capitale o di rendita.

Il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso spettano agli eredi anche se hanno rifiutato l’eredità o se l’hanno accettata con beneficio di inventario [1]. Né il datore di lavoro può compensare tali somme dovute agli eredi con eventuali suoi crediti, salvo per quanto riguarda le anticipazioni del TFR fatte in corso di rapporto.
Gli altri compensi, vale a dire i normali compensi maturati durante il rapporto (retribuzione, ratei di mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, permessi non goduti, ecc.), sono invece assegnati in base alla successione

TFR e indennità di preavviso agli eredi

Come noto il TFR è un accantonamento annuo di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente (una mensilità all’anno, circa). L’ammontare del TFR spettante al lavoratore per ciascun anno di servizio è pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per 13,5.
Alla morte del dipendente il TFR deve essere corrisposto agli eredi anche se questi hanno rinunciato all’eredità.

Quanto all’indennità sostitutiva del preavviso anch’essa è sempre dovuta agli eredi in caso di morte del lavoratore: essa compensa la parte che subisce il recesso immediato.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore in atto al momento della cessazione del rapporto (comprese provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili o ai prodotti, indennità sostitutive di mensa e di alloggio ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con la sola esclusione dei rimborsi spese).

Eredi: come ottenere il TFR del parente defunto

Qualora l’azienda datrice di lavoro non contatti gli eredi al fine di corrispondere loro il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso maturata dal lavoratore deceduto saranno questi ultimi a farne richiesta con raccomandata a.r. Il diritto spetta al coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.
In caso di divorzio, all’ex coniuge spettano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso solo a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di assegno di divorzio: tale diritto spetta in percentuale all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

In mancanza di queste persone, le somme sono suddivise secondo testamento o, in difetto, sulla base della successione legittima.

Documentazione per ottenere il TFR

Per ottenere il TFR, i familiari del lavoratore defunto devono presentare al datore di lavoro della persona deceduta i seguenti documenti:
– stato di famiglia;
– certificato di morte del lavoratore;
– atto notorio che attesti lo stato di convivenza di parenti ed affini;
– copia del testamento e, in caso di successione legittima, atto notorio.

Eventuali figli minorenni devono essere rappresentati dal giudice tutelare, che ha il compito di accettare le indennità: in tal caso occorre presentare al datore di lavoro della persona deceduta copia della delibera del giudice tutelare.

Stipendi

Gli eredi hanno diritto anche a ottenere gli stipendi maturati e non ancora versati al lavoratore dipendente defunto. Devono essere corrisposti i normali compensi maturati dal lavoratore, vale a dire la retribuzione, i ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e, se prevista dal CCNL, la quattordicesima) nonché l’indennità per ferie non godute.

Indennità per ferie non godute

Se al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore defunto non aveva ancora utilizzato tutte le ferie maturate è necessario compensarlo con un’indennità sostituiva delle ferie non godute

[1] Cass. sent. n. 1560/1974.

FONTE: http://bit.ly/2ad2XqR

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