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Che succede se il contratto a termine prosegue dopo la scadenza?

Che succede se il contratto a termine prosegue dopo la scadenza?

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Contratto a tempo determinato: proroga e prosecuzione dopo la scadenza stabilita, maggiorazioni a favore del lavoratore, trasformazione a tempo indeterminato.

Il termine del tuo contratto di lavoro è scaduto ma l’azienda continua a farti lavorare? Non preoccuparti, non si tratta di lavoro nero, entro certi limiti di tempo. Devi però sapere che, eccetto il caso in cui ci sia stata una regolare proroga, hai diritto a delle maggiorazioni sulla paga; inoltre, trascorso un periodo massimo, il tuo contratto può essere trasformato a tempo indeterminato.

Proroga del contratto

In primo luogo, se l’azienda ha necessità di far proseguire il contratto oltre la scadenza, è possibile che si accordi con il lavoratore per una o più proroghe: possono essere stipulate sino a 5 proroghe per lo stesso contratto, purché non si superino 36 mesi complessivi. Se il lavoratore prosegue in forza di una proroga, non ha diritto ad alcuna maggiorazione della paga: la proroga deve essere però stipulata per iscritto, dunque firmata dal lavoratore e successivamente comunicata ai servizi per il lavoro competenti con modello Unilav.

Prosecuzione oltre la scadenza

Se, invece, il lavoro prosegue dopo la scadenza, senza che sia effettuata alcuna proroga, il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione pari al

20% della retribuzione, per i primi 10 giorni di prosecuzione;

40% della retribuzione, dall’undicesimo giorno in poi.

La maggiorazione costituisce un reddito imponibile sia dal punto di vista fiscale che contributivo: in pratica, sul maggiore importo sono dovuti i contributi all’Inps e le imposte.

La prosecuzione può arrivare sino a:

30 giorni, se la durata del contratto originario era inferiore a 6 mesi;

50 giorni, se la durata del contratto originario era superiore a 6 mesi.

La prosecuzione, al contrario della proroga, non deve essere comunicata ai servizi per l’impiego.

Se, però, tra proroghe e rinnovi, contando anche eventuali periodi in somministrazione tra le stesse parti, si superano i 36 mesi, la prosecuzione può avere la durata massima di 30 giorni [1]: il limite può essere stipulato solo se lo prevedono gli accordi collettivi applicati o se si stipula un contratto in deroga davanti alla Dtl.

Trasformazione a tempo indeterminato

Se la prosecuzione supera il termine di 30 o 50 giorni e non sono previste disposizioni, né è stipulato un contratto in deroga, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato alla scadenza (quindi dal 31° o dal 51° giorno). La trasformazione, però, non si applica in caso di successione di più contratti di somministrazione a termine.

Inoltre, la prestazione viene considerata in nero, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

[1] Min. Lav. Circ. n. 13/2008.

FONTE: http://bit.ly/2ckan08

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