Che succede se il ricorso in autotutela non viene accolto?
Ricorso in autotutela: contro il silenzio del fisco o il rigetto è possibile il ricorso, ma il giudice può pronunciarsi solo sulla legittimità del rifiuto e non nel merito dell’obbligo di pagare il tributo.
Attento a non far scadere i termini per il ricorso al giudice contro l’avviso di pagamento notificatoti dall’amministrazione finanziaria (ad es. Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, ecc.): infatti, pur potendo – a termini ormai scaduti – proporre comunque il ricorso in autotutela, se quest’ultimo non viene accolto non hai più modo per far valere i tuoi diritti. È quanto ricorda una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia [1]. Ma procediamo con ordine.
Solo il ricorso al giudice contro la richiesta di pagamento dell’amministrazione finanziaria (ad es. Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, ecc.) consente di entrare nel merito dell’atto impositivo notificato al contribuente, ossia definire se il pagamento è dovuto o meno. Diversamente, in caso di mancata risposta all’istanza in autotutela o di rigetto della stessa, il contribuente può sì ricorrere al giudice ma solo per contestare la legittimità del comportamento dell’amministrazione, non anche per rimettere in discussione la pretesa di pagamento del tributo. Di tanto avevamo già parlato, un paio di mesi fa, nell’articolo “Autotutela: che fare se l’amministrazione non risponde o rigetta?”. In quella sede avevamo spiegato che il ricorso contro il diniego di autotutela consente di criticare la legittimità del rifiuto solo dal punto di vista procedurale, ma non di sindacare anche le ragioni della richiesta tributaria.
Risultato: se l’atto impositivo notificato dal fisco diventa definitivo perché il contribuente non presenta, nei termini, il ricorso al giudice, non si può poi impugnare il diniego di autotutela e, in quella sede, sperare che il giudice obblighi il fisco all’annullamento in autotutela: ciò costituirebbe un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa.
La vicenda
Una società, destinataria di una richiesta di pagamento per Irap, non la impugna (forse per risparmiare tempo e denaro), ma presenta solo un’istanza di autotutela chiedendone l’annullamento. L’amministrazione non risponde e, passati 90 giorni, il contribuente ricorre contro il silenzio-rifiuto formatosi. Il suo ricorso, però, viene rigettato per mancata impugnazione del ruolo e pertanto il ricorso introduttivo contro il silenzio-rifiuto è a sua volta tardivo.
Si può impugnare la mancata autotutela?
I giudici della Ctr chiariscono che è sempre possibile far ricorso al giudice tributario per impugnare l’esercizio (o il mancato esercizio) del potere di autotutela tributaria dell’amministrazione. Tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela rappresenta un’attività discrezionale del fisco (rivolta al perseguimento di un interesse pubblico) che può essere contestata davanti al giudice tributario solo in caso di illegittimità della condotta omissiva dell’ufficio. Invece, il rifiuto di annullare l’atto in autotutela non consente di rimettere in gioco e censurare ilmerito dell’atto.
In sintesi: non è possibile obbligare il fisco ad annullare in autotutela un atto contestato dal contribuente se questi, per propria negligenza, non ha contestato nei termini di legge la richiesta di pagamento del tributo.
[1] CTR Lombardia, sent. n. 4273/30/2016.
FONTE: http://bit.ly/2cpQ7di
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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